Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15487-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 5553/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1216/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Rilevato che
il giudice di primo grado rigettava la domanda di NOME COGNOME intesa alla condanna di RAGIONE_SOCIALE, sua ex datrice di lavoro, al pagamento di somme a titolo di differenze retributive;
Oggetto
R.G.N. 15487/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame del COGNOME avverso la sentenza di primo grado in quanto la società appellata era stata nelle more, vale a dire dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell’appello, cancellata dal Registro delle Imprese.
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; la intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali della ragionevolezza ( artt. 3 e 97 Cost.), del giusto processo ( art. 111 Cost.) e del diritto di difesa ( art. 24 Cost.), censurando in sintesi la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello dichiarato l’interruzione del giudizio con termine alle parti per l’eventuale riassunzione nei confronti ( ovvero ad impulso) degli ex soci della compagine cancellata, all’esito della dichiarazione del procuratore della società appellata, a tal fine costituitosi in secondo grado, in ordine all’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
il ricorso è inammissibile. Si premette che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e notificato oltre che alla società e ad altri soggetti che nella istanza formulata al fine della notifica dal procuratore dell’odierno ricorrente all’Ufficiale giudiziario sono indicati quali ex soci della società; nel ricorso per cassazione manca, invece, ogni allegazione riferita alla qualità di ex soci e quindi delle ragioni della responsabilità fatta valere nei confronti dei
soggetti per i quali è stata formulata richiesta di notifica del ricorso per cassazione;
2.1. pacifica la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di appello, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso ( Cass. n. 13632/2020; Cass. 25869/2020; Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n. 28187); da tanto deriva che il ricorso non poteva essere proposto, come viceversa avvenuto, nei confronti della società estinta ma doveva essere proposto nei confronti dei soggetti ex soci della stessa, previa adeguata allegazione dell’atto di impugnazione di tale qualità dei soggetti evocati in giudizio (Cass. 25869/2020);
non si fa luogo alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20