Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7899/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro UBI RAGIONE_SOCIALE CARIME SPA, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO SPA -intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2412/2019 depositata il 17/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 18.11.2016 rigettò la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione del vincolo pignoratizio, iscritto dalla Banca Carime s.p.a. (poi incorporata per fusione in UBI Banca s.p.a.) sull’immobile acquistato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, oggetto di procedura espropriativa, nel corso della quale, estinto il mutuo, la banca aveva rinunciato al pignoramento, senza tuttavia provvedere alla relativa cancellazione, con pregiudizio per gli attori.
– Il Tribunale, invero, ritenne che gravasse sugli attori l’onere di sollecitare la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare o, quantomeno, di effettuarla
personalmente per impedire il verificarsi del pregiudizio; inoltre il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE e compensò tra le parti le spese di lite.
3. – La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 17 dicembre 2019, n. 2412, respingendo l’appello principale, ha confermato la sentenza di primo grado, tranne che in punto di regolamento delle spese processuali, le quali, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca, sono state poste a carico degli appellanti anche per il primo grado di giudizio.
4. – La Corte territoriale ha ritenuto che: il giudice dell’esecuzione aveva, limitatamente al predetto cespite, dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva e ordinato al conservatore dei RR.II. di Catanzaro di cancellare la trascrizione del pignoramento; non aveva nessun rilievo che gli attori fossero terzi e non parti esecutate, in quanto nessuna norma obbliga lo stesso creditore procedente ad attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento; ed il giudice dell’esecuzione, nel disporre l’estinzione della procedura esecutiva, aveva ordinato la cancellazione al Conservatore di RR.II. di Catanzaro, senza imporre tale obbligo a carico dell’istituto di credito procedente; al contrario, chiunque avesse avuto interesse all’eliminazione del vincolo avrebbe potuto provvedere al suddetto incombente, semplicemente presentando l’ordinanza del G.E. al Conservatore dei registri immobiliari; in particolare, era onere degli acquirenti dell’immobile in questione attivarsi o sollecitare la banca al riguardo, senza attendere dieci anni per lamentare danni; in conclusione, ha condiviso il convincimento del primo giudice, nel senso che l’inerzia degli appellanti era stata la causa unica ed esclusiva degli asseriti danni, difettando ogni nesso di causalità con la condotta della banca.
-Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dai soccombenti, affidato ad un unico motivo; resistono con controricorso UBI Banca s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo s.p.a..
CONSIDERATO CHE
– Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello li ha erroneamente ritenuti a conoscenza del pignoramento e della procedura esecutiva, invece da essi appreso anni dopo, mentre comunque era obbligo della banca cancellare il pignoramento; l’ignoranza dei ricorrenti circa il pignoramento era confermata dal fatto che gli stessi, non essendo parti della procedura, non erano stati sentiti dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 172 disp. att. cod. proc. civ..
– È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. sulle considerazioni che: «il motivo è inammissibile, in quanto da un lato non si confronta con la ratio decidendi , che ha ritenuto escluso il nesso causale con il fatto della banca, ai sensi dell’art. 1227 c.c.; dall’altro lato, intende ripetere un giudizio sul fatto, laddove è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (principio consolidato: e plurimis, Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476; n. 8053 del 2014) ».
RITENUTO CHE
8. – Il ricorso è inammissibile.
9. – La richiesta di fissazione dell’udienza è stata così motivata: « Tanto sopra premesso gli odierni ricorrenti, intendono ribadire la manifesta fondatezza del ricorso in cui viene rappresentato come sia apparente la motivazione della sentenza ivi gravata non illustrando né le ragioni né l’iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza. Difatti la sentenza gravata è patologicamente affetta dalla violazione dell’art. 132 c.p.c. e soprattutto la sua estrema stringatezza è sfociata in una assenza di motivazione. Inoltre la totale assenza di motivazione è rilevabile per ciò che concerne tutte le eccezioni sollevate dagli odierni richiedenti. Specificatamente, il giudice del gravame ha omesso di valutare o seppur valutandole, non ha motivato in maniera adeguata tutta una serie di circostanze oggetto di censure in sede di appello. Per come è facilmente ricavabile dal materiale probatorio versato in atti, gli odierni richiedenti acquisiscono l’immobile in data successiva rispetto all’iscrizione del vincolo pignoratizio gravante sull’immobile di cui si discute. V’è di più, infatti gli odierni richiedenti non solo non potevano essere definiti quali soggetti esecutati, per i motivi poc’anzi esposti, non erano altresì neanche a conoscenza del fatto che si fosse istaurata una procedura esecutiva, poiché di fatto la Banca creditrice in nessuna occasione aveva reso edotti gli odierni istanti, e per di più tale circostanza non era mai stata contestata dalle parti, in assoluta violazione dei principi dettati dall’art. 115 c.p.c. Sul punto la motivazione risulta altresì erronea e priva di fondamenti logici e giuridici poiché in sede di valutazione il giudice del gravame, esamina un fatto in nessun caso contestato dalle parti e pertanto non delegato alla cognizione giurisdizionale, in aperto contrasto con il generale principio del ‘ tantum devolutum quantum appellatum ‘, e del più specifico principio di cui all’art. 115 c.p.c. Il medesimo discorso è spendibile per ciò che concerne un’ulteriore
eccezione sollevata da questa difesa, e colpevolmente non motivata in maniera adeguata dai giudici di merito. Infatti, il giudice del gravame aveva erroneamente definito gli odierni richiedenti quali ‘parti esecutate’ anziché acquirenti dell’immobile sottoposto a pignoramento, senza considerare pertanto la totale estraneità ed inconsapevolezza di quest’ultimi dell’esistenza stessa di una procedura esecutiva sub specie pignoramento immobiliare n. 111/89 R.G.E. Tale dato oggettivo diviene di fatto il presupposto logico sul quale si fonderebbe, a sommesso avviso di chi scrive, l’insussistenza dell’onere gravante sugli stessi in ordine alla cancellazione del pignoramento, attesa la conoscenza esclusiva dell’esistenza di tale procedura in capo alla Banca, essendo parimenti tale incombenza di competenza unica ed esclusiva della parte creditrice pignorante. La suddetta circostanza nonostante l’importanza oggettiva che assume nell’economia di tale vicenda processuale, non viene se non già in maniera apodittica, motivata in sede di gravame causando un rilevante pregiudizio per i Sigg.ri. COGNOME e COGNOME. Del pari deve essere rilevata un’eccessiva stringenza della motivazione per ciò che concerne la questione relativa al pregiudizio patrimoniale e morale ingiustamente patito dagli odierni richiedenti. Sul punto sarebbe stata doverosa, data la mole di materiale probatorio sottoposto alla cognizione dell’organo giudicante da questa difesa in sede di istruttoria, una adeguata motivazione in sede di giudizio sull’esistenza o meno di un nesso eziologico tra la mancata cancellazione del vincolo pignoratizio gravante sull’immobile degli odierni richiedente ed il pregiudizio patrimoniale e morale dagli stessi patiti. La disamina di tale questione viene affidata a poche righe del tutto insufficienti, a sommesso avviso di chi scrive, ad assurgere ad adeguata valutazione dei presupposti logici e di diritto inerenti al caso di specie per come espressamente richiesto dall’art.132 c.p.c. ».
– Orbene, l’inammissibilità del ricorso è di solare evidenza.
10.1. – La proposta di definizione anticipata ha già posto in risalto come il ricorso non censuri la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.
Ed in effetti:
-) detta ratio decidendi si riassume nell’affermazione secondo cui nessuna responsabilità poteva ascriversi alla banca per non essersi attivata per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, non essendovi nessuna disposizione che ponesse a carico di essa un simile obbligo: « non vi è alcuna disposizione normativa che stabilisca l’obbligo in capo al creditore procedente di attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento; per altro, il G.E. aveva disposto l’estinzione della procedura esecutiva, onorando della cancellazione il Conservatore dei RR.II. RAGIONE_SOCIALE Catanzaro, senza imporre uno specifico onere a carico dell’istituto di credito procedente. Chiunque avesse avuto interesse all’eliminazione del vincolo avrebbe, dunque, potuto provvedere al suddetto incombente, semplicemente presentando l’ordinanza dei qua al Conservatore dei registri immobiliari »; considerazione, quella così svolta la quale comportava altresì « che la qualificazione degli originari attori, quali parti esecutate, anziché come acquirenti terzi, non ha alcun rilievo e non incide sui termini della questione » (così la sentenza impugnata alle pagine 10-11); di qui, evidentemente, la constatata assenza di « nesso di causalità tra la condotta di Banca Carime ed i pretesi danni con conseguente corretto rigetto della domanda risarcitoria »;
-) ora, tale ratio decidendi non è neppure sfiorata dalle 48 pagine del ricorso, il quale si dilunga su circostanze (concernenti la non conoscenza da parte dei ricorrenti del pignoramento sul bene immobile, nonché la loro veste di terzi e non di debitori esecutati) di nessun rilievo per il fine di aggredire il ragionamento svolto dal
giudice di merito, senza curarsi affatto di pervenire al nocciolo della questione e cioè di indicare quale mai sarebbe stata la fonte normativa dell’obbligo della banca di attivarsi per la cancellazione della trascrizione, obbligo la cui violazione avrebbe cagionato i lamentati danni.
10.1. – Quanto al vizio motivazionale, come già osservato nella proposta di definizione anticipata, l’inammissibilità è parimenti macroscopica.
Costituisce difatti principio più che consolidato quello secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso di specie la motivazione c’è, ed è chiarissima, come si è già visto, né rileva alcunché che essa sia stringata, secondo la personale opinione dei ricorrenti, una volta che detta motivazione, come è nel caso in esame, manifesti in modo chiaro la giustificazione della decisione adottata.
11. – Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione come in dispositivo dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed inoltre al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della somma di € 6.000,00, nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella di € 2.500,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.