Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36300 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3055/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 293/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 24/05/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE per la condanna di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a causa della tardiva cancellazione, da parte di NOME, di un’ipoteca iscritta a carico di un immobile di RAGIONE_SOCIALE per un debito da quest’ultima precedentemente già estinto;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte della società attrice, RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose effettivamente subite a seguito della mancata tempestiva cancellazione dell’ipoteca iscritta da RAGIONE_SOCIALE, essendo mancata la prova dell’effettiva ricezione, da parte della società attrice, di somme a titolo di caparra confirmatoria per la vendita dell’immobile sottoposto all’ipoteca illegittima (e, conseguentemente, dell’avvenuta corresponsione del doppio di tale caparra in ragione dell’inadempimento in cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe asseritamente incorsa a causa dell’illecito dell’RAGIONE_SOCIALE), e dovendo rilevarsi, in ogni caso, la piena responsabilità della società attrice nella determinazione di un ingiustificato termine essenziale per l’adempimento della promessa di liberazione dell’immobile da ogni ipoteca in favore del terzo promittente acquirente del medesimo immobile;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato l’inesistenza di alcuna correlazione causale tra il fatto illecito ha scritto all’RAGIONE_SOCIALE e l’erogazione di un’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’immobile de quo , nonché tra il medesimo fatto illecito e la pretesa perdita della possibilità di una più vantaggiosa vendita dell’immobile nei confronti di terzi;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3 degli artt. 1223, 1227, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice d’appello fondato la conoscenza dell’avvenuto pagamento del debito garantito, da parte della società promittente acquirente dell’immobile oggetto di ipoteca, sul presupposto di fatto costituito dalla compartecipazione della società promittente venditrice nella società promittente acquirente, in tal modo incorrendo in un’errata valutazione degli elementi presuntivi considerati, siccome del tutto privi dei requisiti di gravità, precisione concordanza imposti dall’art. 2729 c.c.;
del pari, il giudice a quo deve ritenersi incorso nel medesimo errore di valutazione degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio in relazione al punto concernente la ritenuta la responsabilità dell’odierna società ricorrente, ex art. 1227 c.c., nel promettere a terzi la liberazione dell’immobile negoziato dall’ipoteca nel rispetto di un termine essenziale incongruo; nonché in correlazione al punto concernente la disconosciuta correlazione causale tra l’illecito ascritto all’RAGIONE_SOCIALE e il pagamento dell’indennità di buonuscita in favore del comodatario dell’immobile illecitamente gravato da ipoteca;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo il motivo in esame, la società ricorrente -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata dalle norme di legge richiamate -si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
varrà al riguardo rilevare come la combinata valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non possa in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi , di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’odiern a società ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata
congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato l’esame della documentazione acquisita al giudizio, ai fini dell’esatta determinazione della consistenza dell’immobile ceduto a terzi a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato possibile ottenere in assenza dell’illecito della controparte, con particolare riguardo all’errata interpretazione dei dati catastali contenuti in detta documentazione, dai quali sarebbe stato possibile desumere la perfetta identità dell’immobile ceduto rispetto a quello precedentemente negoziato (a un prezzo maggiore) e non potuto trasferire a terzi a causa dell’illecito dell’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., in tanto può ritenersi ammissibile, in quanto si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02);
nella specie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base RAGIONE_SOCIALE prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
quanto al preteso vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
sul punto, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza della società ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit. (avendo il giudice d’appello piuttosto interpretato la documentazione richiamata secondo criteri di lettura diversi da quelli pretesi dall’odierna società ricorrente), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logicogiuridica unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione