Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30059/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E TENUTA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al controricorso
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1597/2022 depositata il 13/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, iscritto all’albo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 1993, costituiva, nel 2011, la RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Peschiera Borromeo (INDIRIZZO) e con socio RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE, di proprietà RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME e di NOME COGNOME, e, nel 2013, unitamente sempre al COGNOME, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘istituto del patrimonio destinato, tre società immobiliari – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di un’ispezione, la RAGIONE_SOCIALE sanzionava le tre società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e il loro amministratore RAGIONE_SOCIALE, per presunte irregolarità relative all’offerta al pubblico dei patrimoni destinati costituiti dalle stesse. Anche RAGIONE_SOCIALE, in data 25 maggio 2019, era oggetto di una verifica ispettiva da parte di RAGIONE_SOCIALE, scaturita dall’ispezione sulle RAGIONE_SOCIALE e volta a valutare, tra l’altro, l’eventuale coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella raccolta di conferimenti patrimoniali destinati alle tre società RAGIONE_SOCIALE.
In data 13 gennaio 2020, la RAGIONE_SOCIALE concludeva l’ispezione e, con nota n. 244997, formulava alla Banca d’Italia – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 del TUF – apposita proposta di sottoposizione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di Amministrazione Straordinaria. Con provvedimento n. 0935969/20 del 15.07.2020, la Banca d’Italia recepiva integralmente la proposta di RAGIONE_SOCIALE e disponeva lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di RAGIONE_SOCIALE e l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di Amministrazione Straordinaria,
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 1, lett. a) del TUF per gravi violazioni normative e irregolarità nell’amministrazione.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del comunicato relativo al provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, l’RAGIONE_SOCIALE Tenuta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità OCF), con nota del 28 agosto 2020, avviava, nei confronti del COGNOME, il procedimento di cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE per la sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa situazione impeditiva di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) del decreto del RAGIONE_SOCIALE del Tesoro n. 472/98, secondo cui non possono essere iscritti all’albo coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione del relativo provvedimento, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, RAGIONE_SOCIALEo, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.
In data 14 settembre 2020, il COGNOME otteneva dall’OCF l’accesso ai documenti inerenti alla procedura di cancellazione e, in data 15 ottobre 2020, inviava all’OCF memoria difensiva tramite la quale contestava la fondatezza dei rilievi mossi dall’ORAGIONE_SOCIALE, sostenendo la sua totale estraneità da ogni attività che ha condotto allo stato di dissesto RAGIONE_SOCIALE.
In data 30.11.2020, l’OCF adottava la delibera n. 1530, disponendo la cancellazione del COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso del 29 dicembre 2020, il COGNOME impugnava la citata delibera RAGIONE_SOCIALE‘OCF dinanzi alla Corte di Appello di Milano e con ricorso del 29 gennaio 2021, impugnava la medesima Delibera anche davanti al TAR del Lazio.
In data 18 gennaio 2021 si costituiva in giudizio l’OCF, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice civile e, nel merito, chiedendo il rigetto in quanto manifestamente infondato.
6. Con sentenza n. 1597/2022 del 13 maggio 2022, la Corte di Appello di Milano rigettava la pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’OCF, sul rilievo che l’adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera rientrava nell’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘OCF RAGIONE_SOCIALEe funzioni allo stesso demandate ai sensi dall’art. 31, comma 4, TUF e dall’art. 139 ss. RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20307/2018 (il ‘Regolamento Intermediari’) e che era pacifica la natura vincolata del provvedimento di cancellazione, quanto ai presupposti e al procedimento, ma incidente su una posizione di diritto soggettivo del ricorrente, tale da legittimare il medesimo ad adire l’autorità giurisdizionale. La Corte territoriale precisava che, come riconosciuto anche dall’OCF, il potere esercitato nei confronti del COGNOME aveva avuto ad oggetto la verifica RAGIONE_SOCIALEa permanenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE degli intermediari RAGIONE_SOCIALE come previsti dalla normativa regolamentare di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 11 novembre 1998, n. 472 ed in particolare la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una ‘situazione impeditiva’, di cui all’art. 2 del D.M. citato, che non lasciava margini di discrezionalità. Quanto al merito, la Corte di merito rigettava il ricorso, confermando la legittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE‘OCF. La Corte di appello evidenziava, da un lato, che il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia costituiva un fatto di cui prendere necessariamente atto, sia quanto al contenuto deliberativo che ai fatti ivi descritti (non lasciando dunque alcuno spazio valutativo ad OCF), mentre le circostanze esposte dal COGNOME a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità erano, quindi, esulanti dall’oggetto del giudizio, e rimarcava, dall’altro lato, che la ricostruzione del ricorrente era infondata. Quanto alla norma regolamentare posta alla base RAGIONE_SOCIALEa delibera OCF, i giudici di merito ne rilevavano la legittimità, in ragione RAGIONE_SOCIALEa possibilità per il consulente RAGIONE_SOCIALEo (prevista dall’art. 2 comma 4 del d. m. citato) di dimostrare l’estraneità ai fatti, superando eventuali
presunzioni di colpa, peraltro nemmeno contemplate dalla norma, che opera e incide ‘esclusivamente sul piano dei requisiti per l’accesso ad una determinata professione, senza di converso toccare alcun profilo inerente alla responsabilità del soggetto sottoposto ad apposita procedura’. La Corte territoriale aggiungeva che ‘… l’art. 31 comma 5 TUF prevede espressamente una delega normativa in favore del RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) nella individuazione dei requisiti di onorabilità che i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono possedere per poter essere iscritti nell’apposito RAGIONE_SOCIALE. (…) Parimenti, l’art. 31 comma 6 TUF ha conferito il potere alla RAGIONE_SOCIALE di emanare apposita disciplina di rango secondario con riguardo, fra l’altro ‘… c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4; d) alle cause di incompatibilità; …’. La delega è stata esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE che, con riguardo ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha dettato specifica disciplina contenuta negli artt. 138 ss. del Regolamento Intermediari. (…) L’art. 148 del Regolamento Intermediari, recante ‘Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni RAGIONE_SOCIALE‘albo’, al comma 1 lett. a) esplicitamente afferma che è necessario per l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento – il D.M. 472/1998 – emanato dal MEF e che, parimenti, il consulente non debba trovarsi in alcuna RAGIONE_SOCIALEe situazioni impeditive all’iscrizione presenti nel detto regolamento per il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione. Il sig. COGNOME, infatti, perdendo il requisito previsto dall’art. 148 comma 1 lett. a) Regolamento Intermediari, che a sua volta richiama il D.M., è stato legittimamente cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 comma 1 l. d) del suddetto Regolamento. ‘
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, e resistito dall’OCF, che ha presentato ricorso incidentale affidato ad un RAGIONE_SOCIALE motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente principale denuncia: (i) con il primo motivo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 2 comma 4 e 6 D.M. n. 472/98, per non avere svolto la Corte di appello la verifica sull’ascrivibilità all’interessato dei fatti determinanti la crisi aziendale e averli dati per presupposti in ragione RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento impugnato; (ii) con il secondo motivo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 24 Cost. e al Protocollo N. 7, art. 2 CEDU, per avere la Corte di appello omesso l’esame del merito violando il diritto del ricorrente a un secondo grado di giudizio; (iii) con il terzo motivo il vizio di motivazione perplessa o apparente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non aver svolto la Corte di appello alcuna motivazione autonoma, limitandosi a trascrivere le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘OCF; (iv) con il quarto motivo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 152 Regolamento intermediari, per non avere la Corte di appello tenuto conto che l’aver svolto, nei due esercizi precedenti l’adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, RAGIONE_SOCIALEo, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, non rientra tra le ipotesi di cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE previste nel Regolamento intermediari; (v) con il quinto motivo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 4, Allegato E RAGIONE_SOCIALEa legge n. 2248/1865, per non avere la Corte di
merito disapplicato, perché illogica e contraria a ragionevolezza, la norma di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. n. 472/98; (vi) con il sesto motivo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 2, comma 6 del D.M. n. 472/98, per non avere la Corte di appello tenuto conto dei criteri specificatamente individuati dal citato D.M. al fine di valutare l’estraneità ai fatti del COGNOME; (vii) con il settimo motivo il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello considerato i fatti relativi alle società RAGIONE_SOCIALE, che sono alla base RAGIONE_SOCIALEa delibera impugnata; (viii) con l’ottavo motivo il vizio di violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 9 e10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, per grave violazione del principio del contraddittorio e diritto RAGIONE_SOCIALE‘opponente a ottenere un sindacato pieno sull’oggetto del giudizio; (ix) con il nono motivo il vizio di violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, per grave violazione del principio del contraddittorio e diritto RAGIONE_SOCIALE‘opponente a ottenere un sindacato pieno sull’oggetto del giudizio; (x) con il decimo motivo il vizio di violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. degli artt. 196 e 195, comma 7 del TUF, per non avere la Corte di merito ammesso i documenti, determinanti al fine del decidere, che il ricorrente aveva chiesto di poter depositare, nel rispetto del contraddittorio, dopo l’udienza di discussione ma ben prima (non solo del trattenimento RAGIONE_SOCIALEa causa in decisione, formalmente mai avvenuto, ma anche) del momento RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, intervenuta infatti necessariamente dopo il 25.11.2021 (data RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ne menziona il deposito); (xi) con l’undicesimo motivo il vizio di violazione e falsa
applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 196 e 195, comma 7 del TUF, per non avere la Corte di merito, in spregio al contenuto RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni di legge, disposto i mezzi di prova richiesti dal ricorrente (in assenza di una valida motivazione), né svolto l’audizione RAGIONE_SOCIALEo stesso, che pure ne aveva fatto richiesta; (xii) con il dodicesimo motivo il vizio di motivazione apparente o perplessa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto presupposto sufficiente e insindacabile per la cancellazione dall’albo il provvedimento di rigore, e allo stesso tempo ritenuta legittima la disposizione di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 DM 472/98 proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa previsione che permette all’interessato di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, esprimendosi altresì sul provvedimento del T.a.r., chiamato a giudicare la legittimità del provvedimento di rigore stesso.
Il controricorrente, con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso incidentale, si duole del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il potere esercitato dall’ORAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse privo di margini di discrezionalità e perciò scrutinabile dal G.O.. Invece, deduce l’OCF di esercitare, nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe cause impeditive di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, di cui l’art. 2 comma 1 del D.M. n. 472/1998, un potere di natura discrezionale, volto a valutare l’idoneità degli elementi trasmessi dal consulente a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi RAGIONE_SOCIALE‘impresa ovvero la sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
11. La controversia ha origine dal provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE, disposta con delibera RAGIONE_SOCIALE‘OCF n. 1530 del 30 novembre 2020, impugnata dal
COGNOME davanti al T.A.R., che, con ordinanza cautelare confermata dal Consiglio di Stato, non ne ha sospeso l’efficacia, e il giudizio è ancora in corso, in base a quanto risulta allo stato. Invece è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n.3415/2023, che ha confermato la sentenza del TAR 2836/2021, citata nella sentenza impugnata, il giudizio, a cui non ha partecipato l’odierno ricorrente, riguardante il provvedimento ‘a monte’, cioè quello RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia del 15 -7-2020, che ha disposto la sottoposizione di RAGIONE_SOCIALE ad amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, il motivo di ricorso incidentale ripropone la questione di giurisdizione, sul rilievo che la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE, con preventiva valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe cause impeditive di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, di cui l’art. 2 comma 1 del D.M. n. 472/1998, comporterebbe l’esercizio di un potere di natura discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘ORAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, atteso che il provvedimento di cancellazione era stato emesso all’esito del procedimento avviato in osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 1, del Regolamento interno generale di organizzazione e attività RAGIONE_SOCIALE‘OCF, stante la sopravvenienza, nella specie, RAGIONE_SOCIALEa situazione impeditiva di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) del decreto del RAGIONE_SOCIALE del Tesoro n. 472/98.
Il nucleo principale RAGIONE_SOCIALEe censure svolte dal ricorrente principale, sul quale prioritariamente si insiste anche nella memoria, riguarda la lamentata lesione del diritto di difesa che si assume subita. Sotto questo profilo, il COGNOME deduce, sintetizzando al massimo le articolate difese, che non gli è stato consentito di dimostrare la sua estraneità ai fatti (primo motivo), perché la Corte d’appello ha omesso l’esame del merito (secondo motivo), non ha espresso una motivazione autonoma rispetto alla delibera OCF (terzo motivo), non ha esercitato un sindacato di merito pieno, mentre secondo il ricorrente va affermata la natura sostanzialmente penale RAGIONE_SOCIALEa
cancellazione dall’albo disposta da RAGIONE_SOCIALE, tale da incidere gravemente sul suo patrimonio e sulla sua attività professionale, costituzionalmente tutelata (motivi ottavo e nono), e infine la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto sufficiente il provvedimento di rigore, cioè quello RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia del luglio 2020 sopra citato (motivo dodicesimo). La lesione in concreto patita, in conseguenza del mancato sindacato pieno sul merito, è illustrata con i motivi settimo, decimo e undicesimo.
Le censure del ricorrente principale investono, altresì, profili concernenti l’interpretazione del regolamento intermediari e del d. m. n. 472/1998, illustrate con i motivi quarto, quinto e sesto.
Poiché le questioni in contestazione sono meritevoli di approfondimento e di particolare rilevanza, atteso, peraltro, che non constano precedenti specifici di questa Corte in tema di cancellazione del consulente RAGIONE_SOCIALEo dall’RAGIONE_SOCIALE disposta dall’OCF (Cass.21131/2020, Cass.29734/2023 e Cass. 10341/2024 riguardano la diversa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa radiazione disposta dalla RAGIONE_SOCIALE; Cass. 4345/2024 riguarda un’ipotesi di sospensione dall’RAGIONE_SOCIALE disposta dall’OCF), il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile il 14