Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26565-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
STASI NOME, STASI ASSUNTINA e STASI NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 782/2022 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 05/07/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.8.2010 COGNOME NOME riassumeva nel merito il giudizio, introdotto con ricorso ex artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., invocando la conferma dell’ordinanza del 23.6.2010 con la quale il Tribunale di Casarano aveva disposto la sospensione dei lavori intrapresi da COGNOME NOME e la condanna di quest’ultimo alla demolizione dell’opera intrapresa, consistente nella modificazione dello stato dei luoghi con creazione di un canale di scolo atto a convogliare le acque meteoriche dal suo fondo a quello dell’attore COGNOME, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio all’originario attore succedevano gli eredi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si costituivano volontariamente.
Nella resistenza del COGNOME il Tribunale, con sentenza n. 893/2016, accoglieva la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 782/2022, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto dal COGNOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata
alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 913 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente fatto proprie le conclusioni della C.T.U., senza ravvisarne l’intrinseca illogicità, e comunque senza considerare che nel caso di specie il fondo di proprietà COGNOME non subiva alcun danno dal deflusso di parte delle acque meteoriche incidenti sul fondo del ricorrente.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c., in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ricostruito il fatto ed apprezzato le risultanze istruttorie.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ IMPROCEDIBILITA’ e comunque INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di denuncia di nuova opera e condanna al risarcimento del danno (doppia conforme).
Il ricorso è improcedibile in quanto il ricorrente, il quale afferma che la sentenza della Corte d’Appello di Lecce gli è stata notificata in data 22.09.2022 per la decorrenza del termine breve (cfr. pag. 1 di ricorso) non ha prodotto la copia della sentenza munita della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo telematico solamente copia autentica del provvedimento (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In ogni caso, il primo motivo è inammissibile e/o manifestamente infondato, sia perché ricorre ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sia perché si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito ha in particolare ritenuto che il canale artificiale costruito a monte dal COGNOME avesse alterato la morfologia del territorio, obliterando l’impluvio preesistente con una interruzione idraulica, e rendendo così più gravoso lo scolo a carico del fondo inferiore dello COGNOME. Si tratta di profili del giudizio non sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando la motivazione della sentenza
impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348).
Il secondo motivo è inammissibile e/o manifestamente infondato, sia perché ricorre ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sia perché la Corte d’Appello ha ritenuto provato, sulla base delle risultanze della CTU e delle dichiarazioni testimoniali, che il canale in cemento realizzato dal COGNOME era stato interrato e coperto di terreno di riporto e pietrisco, e che dal fondo superiore detti materiali erano caduti sul sottostante impluvio del fondo dello COGNOME, cagionando un danno in relazione ai necessari lavori di rimozione. Il motivo, al pari del precedente, si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove.
Il terzo motivo è inammissibile e/o manifestamente infondato, sia per difetto di specificità, in quanto si limita ad un generico rinvio ai due elaborati espletati nel corso del giudizio, senza riportarne i differenti percorsi argomentativi, sia perché non coglie e non censura la ratio della sentenza impugnata, la quale ha condiviso il convincimento del Tribunale circa l’incompletezza della prima perizia e l’inattendibilità delle relative conclusioni, in ragione delle quali era stata disposta la rinnovazione della CTU con altro tecnico, i cui rilievi e conclusioni sono stati invece ritenuti scrupolosi, precisi e coerenti con gli accertamenti in fatto. Non ricorre, dunque, il denunciato vizio di motivazione, la quale invero risulta nel caso di specie rispettosa del c.d. minimo
costituzionale (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva,
cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda