Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16916/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 7449/2018 depositata il 22/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. Su richiesta di RAGIONE_SOCIALE (oggi: RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n. 011673/1010 munito di provvisoria esecutorietà nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento della somma di € . 50.000,00. A dimostrazione dell’esistenza del credito, la RAGIONE_SOCIALE deduceva l’impossibilità di incasso da parte della banca Unicredit dell’assegno bancario di € . 50.000,00 tratto da NOME COGNOME sul conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE , in favore dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME sito in Costa Smeralda, a titolo di pagamento del soggiorno riferibile al traente occorso nell’agosto 2006 presso la struttura alberghiera indicata. L ‘impossibilità di incasso era dovuta a numerose irregolarità dell’assegno, riguardanti la girata (essendo l’assegno non trasferibile), il luogo di traenza e la firma (illeggibile e non corrispondente allo specimen ).
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal COGNOME innanzi al Tribunale di Roma.
Nelle more dei termini assegnati alle parti, ex art. 190 cod. proc. civ., dal giudice istruttore, dottAVV_NOTAIONOME COGNOME, con provvedimento del 09.10.2013 il Presidente di Sezione designava un nuovo magistrato titolare del procedimento (essendo stata la dottoressa COGNOME trasferita ad altro ufficio).
Il nuovo giudice assegnatario, AVV_NOTAIO, al fine di accertare la riconducibilità della firma di traenza all’opponente, espletata l’istruttoria necessaria a mezzo di consulenza tecnica grafologica, con sentenza del 30.03.2015 rigettava l’opposizione confermando il integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo.
2. La sentenza veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Roma che rigettava integralmente il gravame
condannando l’appellante alle spese del grado nonché al pagamento della somma di € . 19.000,00 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva la Corte osservava che:
non sussiste la dedotta violazione degli artt. 281quater, 168bis e 174 cod. proc. civ., in quanto il magistrato originariamente titolare del procedimento è stato trasferito ad altro ufficio prima della scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., né il nuovo giudice assegnatario ha depositato la sentenza in luogo dell’originario titolare, come sostenuto da parte appellante, bensì ha rimesso la causa sul ruolo facendo, poi, nuovamente rassegnare le conclusioni dinanzi a sé, con piena garanzia per entrambe le parti del contraddittorio;
non sono imputabili in capo alla RAGIONE_SOCIALE le gravi e numerose negligenze asserite, poiché i controlli anticipati sulla bontà del titolo sono di competenza della trattaria Unicredit Banca, alla quale solo incombe il dovere di verificare la firma del traente, la data e il luogo di traenza nonché la regolarità delle girate, come del resto avvalorato dalla convenzione stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 18.05.2006.
La suddetta pronuncia costituisce oggetto del ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Si difende RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, deve disattendersi l’eccezione d i nullità della procura elevata dalla controricorrente, in quanto rilasciata su supporto cartaceo e sottoscritta di pugno dal COGNOME, per essere poi firmata digitalmente dal procuratore nominato. A parere della controricorrente, l’autenticazione così operata deve ritenersi unicamente riferita alla
conformità della copia all’originale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 cod. proc. civ. e 1 c.a.d., mentre non è idonea ad assicurare l’autenticazione della firma del cliente che, invece, sarebbe stata raggiunta mediante firma autografa del procuratore speciale.
Questa Corte ha stabilito, nella sua più autorevole composizione, che in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica (come nel caso che ci occupa), l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato, ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 – 01).
Il ricorso può, quindi, essere esaminato.
2. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Lamenta la ricorrente la violazione del diritto di difesa a causa della sostituzione del giudice, non potendo la persona del giudice istruttore mutare nell’intervallo di tempo intercorrente tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini stessi ove si verifichi un’evenienza – qual è il trasferimento ad altro ufficio del magistrato – che non rientri nei casi di assoluto impedimento del giudice, né di gravi esigenze di servizio. La Corte d’appello è, pertanto, incappata in una errata interpretazione delle emergenze istruttorie (ritenendo che il nuovo giudice istruttore sarebbe stato
nominato prima dello spirare dei termini degli scritti conclusivi) e, soprattutto, nella violazione degli artt. 174, 168bis , 484, 281 quater e quinquies cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 cod. proc. civ., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità sancita dalla legge, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022, Rv. 664841 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022, Rv. 664633 -01: sostituzione del relatore; Cass. Sez. L – , Sentenza n. 1912 del 25/01/2017 (Rv. 642786 -01: assegnazione ad altro magistrato).
L’identità della persona fisica del magistrato è, infatti, prescritta a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all’udienza all’uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità delle sentenza per vizio di costituzione del giudice – nella specie, Tribunale in composizione monocratica -avendo il nuovo giudice designato rimesso la causa sul ruolo, trattato egli stesso la causa e trattenuto la causa in decisione dopo aver assegnato nuovo termine alle parti per le conclusioni.
Con il secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Il ricorrente non condivide la tesi sostenuta dalla Corte d’Appello in virtù della quale i controlli anticipati sarebbero di competenza della
banca trattaria Unicredit. Tale affermazione non sarebbe valida nei casi in cui, come quello di specie, siano presenti esercenti commerciali che forniscono convenzioni utili alla sicurezza d ell’ incasso dei titoli fornendo il numero di accettazione dopo aver effettuato le verifiche necessarie (benefondi, data e luogo di traenza, sottoscrizione, intestazione): in sintesi, il ricorrente ritiene sufficiente che la RAGIONE_SOCIALE avesse autorizzato l’incasso dell’assegno per cui è causa.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019, Rv. 653222 -01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 -01). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima è inammissibile perché prospetta un paradigma censorio non più attuale.
D’altra parte, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
3.2. Nel caso di specie, va ulteriormente rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5), cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, essendo l’atto di appello data to 30.06.2015), il ricorrente per cassazione, al fi ne di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5 ), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( ex plurimis : Cass. Sez. 62, n. 8320 del 2022-Rv. 664432 – 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale.
Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo.
3.3. Il mezzo è comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo: i l ricorrente addossa la responsabilità del mancato incasso dell’assegno spiccato dal COGNOME a pagamento del soggiorno alberghiero alla RAGIONE_SOCIALE, basando la sua argomentazione sull’interpretazione delle convenzioni che essa stipula per il c.d. servizio di garanzia assegni, pattuito anche con l’RAGIONE_SOCIALE.
Orbene: la Corte d’Appello non ha affatto omesso di esaminare e valutare la convenzione stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE: essa ha, invece, dedotto dall’esame dell’oggetto del contratto che l’autorizzazione all’incasso rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE fosse mera conseguenza degli adempimenti da essa svolti regolarmente, spettando comunque all’istituto di credito trattario accertare l’idoneità dell’assegno all’incasso, rilevando l’insormontabilità della firma illeggibile e non corrispondente allo specimen (v. sentenza p. 7, 1° e 2° capoverso).
Tanto precisato, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 – Rv. 651028 – 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile, come sopra ricordato.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Liquida le spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in € . 3.000,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione