Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 8657/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, rappresenta e difende, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore AVV_NOTAIO , intimato avverso il decreto del Tribunale di Ferrara, di cui al procedimento nr.3813/2015 e depositato in data 1/3/2016.
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto ex art 99 l. fall. depositato in data 1/3/2016, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE (breviter RAGIONE_SOCIALE, allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; con esso il G.D. aveva rigettato la domanda di ammissione in chirografo del credito di € 2.534.348,25 per effetto AVV_NOTAIOa fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE a garanzia AVV_NOTAIOe obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso un pool di Banche tra le quali figurava anche MPS.
1.1 Rilevava il Tribunale emiliano che non era stata fornita la prova AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIOa fideiussione prestata da RAGIONE_SOCIALE a favore di MPS, essendo stati prodotti documenti che menzionavano quale RAGIONE_SOCIALE finanziatrice la Cassa di Risparmio di Ferrara ed indicavano quale soggetto prestatore AVV_NOTAIOa garanzia la diversa società RAGIONE_SOCIALE.
2 La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,99 l.fall., 112, 113 115 e 116 cpc in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cpc, per avere il Tribunale non correttamente valutato la documentazione prodotta che faceva
chiaramente riferimento a contratti di fideiussione prestati da RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, a garanzia di due finanziamenti erogati a RAGIONE_SOCIALE da un gruppo di Banche che comprendevano anche MPS.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc; il decreto sarebbe nullo, in quanto del tema AVV_NOTAIO‘individuazione del soggetto che ha rilasciato la fideiussione non si è discusso nella fase AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIOo stato passivo posto che il curatore non aveva messo in discussione la diversità AVV_NOTAIOe società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla creditrice che, con verbale di assemblea avanti al AVV_NOTAIO in data 12/9/2007, si era provveduto alla variazione AVV_NOTAIOa denominazione sociale AVV_NOTAIOa soc. RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
2 Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico, in quanto investe quella che è la ratio decidendi che sorregge l’impugnata sentenza, è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del primo motivo.
2.1 La censura pur rubricata sotto la violazione AVV_NOTAIO‘art 112 cpc può essere sussunta nello schema del vizio di cui all’art. 360 nr 5 cpc.
2.2 Questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. 17931/2013), ha affermato il principio secondo cui nel caso di impropria intestazione del denunciato vizio di legittimità, ove la Corte possa tuttavia agevolmente procedere, sulla base AVV_NOTAIOe argomentazioni esposte a sostegno del motivo, alla corretta qualificazione AVV_NOTAIOo stesso, deve escludersi l’inammissibilità del mezzo d’impugnazione ( cfr . Cass 7981/2007, 12929/2007, 23794/2011, 14026/2012).
2.3 Nel caso in esame la ricorrente, nell’articolazione AVV_NOTAIOa doglianza intitolata ‘nullità ex art. 360 nr 4 cpc anche in relazione
all’art 112 cpc’, in realtà ascrive al Tribunale di Ferrara di aver affermato la diversità dei soggetti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non tenendo conto che la RAGIONE_SOCIALE aveva allegato e dimostrato che i soggetti erano gli stessi in virtù AVV_NOTAIOa mera variazione di denominazione di cui al verbale di assemblea 12/9/2007.
2.4 Il Tribunale ha completamente obliterato l’esame del fatto storico, dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOa variazione AVV_NOTAIOa denominazione AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE che risulta, peraltro, documentato dalla visura camerale storica acquisita nel presente giudizio, dove viene annotato al protocollo nr. 64673/2007 del 15/10/2007 l’iscrizione AVV_NOTAIOa ‘variazione AVV_NOTAIOa denominazione, denominazione precedente; RAGIONE_SOCIALE‘ con atto del 12/9/2007.
3 In accoglimento del secondo motivo l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio AVV_NOTAIOa causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOa Sezione Prima