Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 164 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 8657/2016 proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di MPS RAGIONE_SOCIALE Banca per le Imprese RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresenta e difende, giusta procura in atti, dall’avv. NOME COGNOME.
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore dr. NOME COGNOME intimato avverso il decreto del Tribunale di Ferrara, di cui al procedimento nr.3813/2015 e depositato in data 1/3/2016.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto ex art 99 l. fall. depositato in data 1/3/2016, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE Banca per le Imprese RAGIONE_SOCIALE, allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE; con esso il G.D. aveva rigettato la domanda di ammissione in chirografo del credito di € 2.534.348,25 per effetto della fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE a garanzia delle obbligazioni contratte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso un pool di Banche tra le quali figurava anche MPS.
1.1 Rilevava il Tribunale emiliano che non era stata fornita la prova della sussistenza della fideiussione prestata da RAGIONE_SOCIALE a favore di MPS, essendo stati prodotti documenti che menzionavano quale Banca finanziatrice la Cassa di Risparmio di Ferrara ed indicavano quale soggetto prestatore della garanzia la diversa società RAGIONE_SOCIALE.
2 La Banca ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria; il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,99 l.fall., 112, 113 115 e 116 cpc in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cpc, per avere il Tribunale non correttamente valutato la documentazione prodotta che faceva
chiaramente riferimento a contratti di fideiussione prestati da RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, a garanzia di due finanziamenti erogati a RAGIONE_SOCIALE da un gruppo di Banche che comprendevano anche MPS.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc; il decreto sarebbe nullo, in quanto del tema dell’individuazione del soggetto che ha rilasciato la fideiussione non si è discusso nella fase dell’accertamento dello stato passivo posto che il curatore non aveva messo in discussione la diversità delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla creditrice che, con verbale di assemblea avanti al Notaio NOME COGNOME in data 12/9/2007, si era provveduto alla variazione della denominazione sociale della soc. RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE
2 Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico, in quanto investe quella che è la ratio decidendi che sorregge l’impugnata sentenza, è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del primo motivo.
2.1 La censura pur rubricata sotto la violazione dell’art 112 cpc può essere sussunta nello schema del vizio di cui all’art. 360 nr 5 cpc.
2.2 Questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. 17931/2013), ha affermato il principio secondo cui nel caso di impropria intestazione del denunciato vizio di legittimità, ove la Corte possa tuttavia agevolmente procedere, sulla base delle argomentazioni esposte a sostegno del motivo, alla corretta qualificazione dello stesso, deve escludersi l’inammissibilità del mezzo d’impugnazione ( cfr . Cass 7981/2007, 12929/2007, 23794/2011, 14026/2012).
2.3 Nel caso in esame la ricorrente, nell’articolazione della doglianza intitolata ‘nullità ex art. 360 nr 4 cpc anche in relazione
all’art 112 cpc’, in realtà ascrive al Tribunale di Ferrara di aver affermato la diversità dei soggetti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non tenendo conto che la Banca aveva allegato e dimostrato che i soggetti erano gli stessi in virtù della mera variazione di denominazione di cui al verbale di assemblea 12/9/2007.
2.4 Il Tribunale ha completamente obliterato l’esame del fatto storico, dedotto dalla Banca, della variazione della denominazione della società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE che risulta, peraltro, documentato dalla visura camerale storica acquisita nel presente giudizio, dove viene annotato al protocollo nr. 64673/2007 del 15/10/2007 l’iscrizione della ‘variazione della denominazione, denominazione precedente; RAGIONE_SOCIALE con atto del 12/9/2007.
3 In accoglimento del secondo motivo l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima