Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8585 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 8585 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 29598-2014 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, in persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA, GLYPH A INDIRIZZO, INDIRIZZO udio presso lo st dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; legale 8 avvocato
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende; ROMA , NOME
avverso la sentenza n. 807/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2014 r.g.n. 1182212010.
Che con ricorso depositato il 29.12.10, RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Roma respinse l’opposizione proposta dalla società avverso il precetto notificatole da NOME COGNOME per un importo di C. 78.585,29, quali differenze retributive dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed accertate con sentenza n.6575 8 del medesimo Tribunale. Contestava l’ammontare dell’importo chiedendo, in riforma della sentenza, darsi atto che la somma effettivamente dovuta era pari ad C. 58.654,77, già interamente corrisposto, chiedendo la condanna dell’appellato alla restituzione della somma di €.4.221,79 assegnata dal giudice dell’esecuzione e non dovuta, nonché alla restituzione della somma di €.2.041,95 versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori.
Che al gravame resisteva il Cirese.
Che con sentenza depositata il 18.6.14, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato ad unico motivo, cui resiste il Cirese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 429 c.p.c., sostenendo in sostanza che una volta tempestivamente corrisposta al lavoratore la somma dovuta al netto con interessi e rivalutazione monetaria, non poteva spettare allo stesso alcunché a titolo di interessi e rivalutazione sulle somme lorde.
Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito che per i crediti di lavoro, nell’ambito di una configurazione non risarcitoria della rivalutazione e degli interessi, il calcolo di questi accessori deve avvenire sull’importo dei crediti al lordo delle ritenute fiscali, poiché anche la quota che il datore di lavoro deve versare all’amministrazione finanziaria costituisce una somma di pertinenza del lavoratore,
giuridicamente – anche se non di fatto – già entrata nel patrimonio del medesimo, cfr. Cass. n. 109422000, Cass. n.5363 1, Cass. n. 11121 2. Le sentenze del Consiglio di Stato citate dalla società ricorrente sono inconferenti in quanto riferite al noto divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex lege n. 72494, dichiarato incostituzionale quanto ai crediti nascenti da rapporti di lavoro privato da C. Cost. n.4592000.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 2, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 16 gennaio 2019