Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9765-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositato il 04/03/2021 R.G.N. 3061/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
RILEVATO CHE
con decreto 4 marzo 2021, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 98 l. fall., di opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dal quale erano stati esclusi i crediti insinuati di € 9.064,51, a titolo di differenze retributive varie e di € 1.164,90 per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi dello stesso Tribunale: il primo, in difetto di prova e il secondo, in assenza di domanda con il ricorso ai sensi dell’art. 93 l. fall., ma soltanto con le osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore;
parimenti ha ritenuto il Tribunale, per difetto di prova del credito per voci retributive ulteriori rispetto a quelle esposte in buste paga, anche in esito allo scrutinio delle prove orali esperite e per novità della domanda relativa al credito per spese legali, in quanto non formulata con il ricorso di insinuazione allo stato passivo e dovendosi escludere l’omissione per mero errore materiale;
con atto notificato il 2 aprile 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; la curatela fallimentare intimata non ha svolto difese;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 93, terzo comma, n. 2 e n. 3 l. fall., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione allo stato passivo, per omissione o assoluta incertezza dei requisiti previsti dalla norma denunciata,
nonostante la prova, da parte propria, del credito per voci retributive insinuato, a torto essendo stata ritenuta inidonea la documentazione (buste paga e perizia stragiudiziale di parte) probatoria offerta; quanto al credito per spese legali di decreti in giuntivi, per l’erronea qualificazione come nuova della domanda ad esso relativa, essendosi trattato di ‘un mero errore materiale nell’indicazione delle spese liquidate alla parte in mancanza di distrazione in favore del procuratore costituito’ , ben potendo il creditore, in sede di opposizione allo stato passivo, formulare eccezioni nuove e produrre nuovi documenti (primo motivo);
2. esso è fondato;
questa Corte ha già deciso una fattispecie sovrapponibile all’odierna nella stessa procedura fallimentare (Cass. 27 maggio 2022, n. 17312), meritevole di condivisione limitatamente al profilo di mancata prova del credito insinuato allo stato passivo, pertanto in parte qua richiamata:
‘secondo la costante e non contrastata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell’art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 18169/2019; v. anche: n. 17413 del 2015; cfr., da ultimo, Sentenza n. 32395 del 11/12/2019); è pur vero che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione
della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta (Cass n. 22751 del 03/12/2004), e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti e le altre indennità contrattuali richieste; come già sopra rilevato le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno tuttavia piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall’art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass. n. 17413/2015, cit. supra), ferma restando la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; erroneamente dunque il giudice di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, non risultando, peraltro, dalla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato in modo puntuale e specifico le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza ;
3.1. in ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori siccome ritenuta domanda nuova, nonostante la loro allegazione alla domanda di insinuazione, il collegio aderisce invece all’ordinanza di questa Corte 4 febbraio 2022, n. 8836 (sempre relativa alla
medesima vicenda fallimentare), secondo cui correttamente ‘l’art. 95, co. 2, l.fall ., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza di discussione dello stato passivo, essendo evidente che osservazioni e produzioni integrative non assurgono a ‘domande nuove’, né tale poteva essere considerata la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda; in altri termini, non risulta esservi stata alcuna immutazione del thema decidendum poiché tutti i fatti erano stati allegati. Pertanto, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell’opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l’immutazione del thema disputandum ‘ (in motivazione sub p.ti 5.2 e 5.3);
4. il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ed omessa valutazione, da parte del Tribunale, in riferimento alla possibilità di produzione, in sede di opposizione allo stato passivo, non soltanto di documenti integrativi della domanda di ammissione, ma di documenti anche nuovi, in specifico riferimento alla determinazione quantitativa del credito di lavoro sulla base delle buste paga e del CCNL di settore applicato, a fondamento della perizia di parte prodotta (secondo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 febbraio 2024