Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21779 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
Oggetto: buoni postali prescrizione – obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14302/2024 R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME AntonioCOGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5360/2023, depositata il 19 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 19 dicembre 2023, di reiezione del suo appello per la riforma dell ‘ordinanza del
locale Tribunale che la aveva condannata al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 23.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso di n. 23 buoni postali fruttiferi;
la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea sul fondamento dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha disatteso il gravame evidenziando che quest’ultima non aveva adempiuto all’obbligo previsto dalla normativa di settore di consegnare all’inve stitore il Foglio Informativo Analitico, descrittivo delle principali caratteristiche dell’operazione di investimento , e che tale condotta costituiva fonte di responsabilità, oltre a integrare gli estremi di una pratica commerciale scorretta;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004 e degli artt. 1175, 1339, 1374 e 1375 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non era stato consegnato al sottoscrittore alcun foglio informativo al momento dell’investimento e che, conseguentemente, questi non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso;
aggiunge, in proposito, che le condizioni cui soggiacciono i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate nella relativa normativa di settore, per cui l’investitore era tenuto a conoscere il dies a quo per il computo del termine di prescrizione concernente il diritto al rimborso dei titoli;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 598 cod. civ., per aver la Corte di appello negato che fosse
avvenuta la consegna del foglio informativo e omesso di considerare il decorso del termine previsto dalla legge per la conservazione dei documenti;
-con l’ultimo motivo si duole della v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l’operazione era stata posta in essere;
questo Collegio osserva che le questioni interessate dai motivi di ricorso si presentano di particolare rilevanza e rendono opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ne dispone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’ 8 luglio 2025.