Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3680 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3680 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME pec: EMAIL del Foro di Milano
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 564/2023 pubblicata il 29.3.2023, non notificata.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2021 NOME COGNOME conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., chiedendo al Tribunale di Bergamo di condannare la predetta società a corrisponderle -a fronte della già ricevuta somma di € 221.544,08 -l’ulteriore importo di € 166.651,52, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in quanto contitolare di otto Buoni Frutti feri Postali ‘serie P -Q/P’ di £ 5.000.000 ciascuno emessi successivamente al 13.6.1986; subordinatamente formulava domanda risarcitoria, volta al ristoro del danno subito dalla medesima a causa della condotta di Poste Italiane s.p.a. nel collocamento dei predetti titoli, in violazione degli artt.1337 e 1375 c.c.
2.─ Con sentenza n 852/2022 del 7.4.2022, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda promossa da NOME COGNOME condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di Poste Italiane spa, in misura pari a € 9.415,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
3 .─ COGNOME NOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello parzialmente, limitatamente alla sola compensazione per intero delle spese del primo e del secondo grado.
─ COGNOME NOME ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un motivo.
Poste RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
5.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso.
Con istanza del 19.4.2024 la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio, conferendo specifica procura alle liti.
In data 17.12.2024 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 21711/2023 R.G., chiedendo la statuizione sulla compensazione totale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. ─ La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, 2 co n. 4 c.p.c. (ai sensi art. 360 n. 4 c.p.c.). La sentenza viene censurata esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto il danno subito dall’attuale esponente per effetto della condotta decettiva realizzata in sede di formazione del contratto dalla s.p.a. Poste. La ricorrente non aveva affatto assunto una violazione degli obblighi informativi riguardo alla modifica dei tassi come, per contro, ha dichiarato la Corte bresciana. La ricorrente aveva assunto, invece, la positiva violazione del principio di onestà e chiarezza informativa, come attributo costitutivo del canone di buona fede oggettiva. La fonte causativa del danno è la condotta assunta dal collocatore in sede di formazione del contratto che ha ingenerato nella signora COGNOME la legittima aspettativa di ricevere, al termine dell’invest imento, la complessiva somma richiesta con l’azione giudiziaria. La rilevanza dell’affidamento era stata creata dalle risultanze cartolari del buono postale fruttifero ed il comportamento era stato lesivo del l’obbligo di buona fede nella fase di formazione del contratto che implica, necessariamente, l’esistenza di onestà e correttezza informativa: ciò, in specie, in
punto di chiarezza e univocità del dato trasmesso al destinatario (qui consumatore).
– Stante l’attuata rinuncia al ricorso, il processo va dichiarato estinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara estinto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione