Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12181 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10623 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1779 /2023 pronunciata il 22 novembre 2023 dalla Corte di appello di Brescia Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza pubblicata il 22 novembre 2023, la Corte di
appello di Brescia, in riforma dell’ordinanza ex art. 702 -ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di quella città, ha dichiarato che nel lasso temporale ricompreso fra il ventunesimo ed il trentesimo anno decorrenti dalla relativa emissione, il rendimento del buono postale oggetto di causa, appartenente alla serie «Q/P», andava quantificato sulla base della disciplina prevista dal d.m. del 13 giugno 1986.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che ha fatto valere un unico motivo di ricorso; resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a..
2 . ─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La proposta ha il tenore che segue.
« l ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.p.r. n. 156/1973, dell’art. 1370 c.c. e dei principi sanciti dalla Corte di cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019;
«il ricorso è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c.;
«sostiene l’istante che ‘in ossequio alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, deve ritenersi che laddove, come nella fattispecie in esame, in sede di sottoscrizione del buono fruttifero postale, Poste Italiane abbia indicato al cliente, mediante annotazione a tergo del titolo, condizioni economiche e di rimborso difformi rispetto a quelle previste con precedente decreto ministeriale per i buoni della serie in corso, siffatta discrasia e difformità originaria si risolve nel senso dell’applicabilità in concreto delle condizioni annotate e specificate a tergo dei medesimi titoli’;
«la Corte di appello ha osservato: ‘ RAGIONE_SOCIALE ha emesso il buono ‘Q/P’, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del d.m.. del 1986: sono state infatti apposte
entrambe le timbrature richieste al supporto cartaceo della serie P. Il buono oggetto di causa riporta entrambe le siglature, con specifica, nonché indubbiamente leggibile, indicazione della sigla Q/P: il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza del buono, e conseguentemente la disciplina ad esso applicabile ‘ ;
« l’impugnazione proposta si scontra con la compatta giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122; Cass. 11 febbraio 2023, n. 567) che è stata ribadita più di recente con l’enunciazione del seguente principio di diritto: ‘ In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo ‘ (Cass. 26 luglio 2023, n. 22619; in senso conforme, ad es.: Cass. 14
marzo 2024, n. 6805; Cass. 30 dicembre 2023 n. 36565; Cass. 30 dicembre 2023, n. 36581);
« né vale opporre il criterio di cui all’art. 1370 c.c., giacché esso non è atto a sovvertire il dato ermeneutico, valorizzato dalla Corte di appello, consistente nel preciso riferimento, nel buono, alla serie «Q/P»: è noto, del resto, il principio per cui le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852);
« nemmeno l’evocazione della giurisprudenza del le Sezioni Unite quanto alla prevalenza delle condizioni di rimborso trascritte nel titolo su quelle previste dal decreto ministeriale è concludente: come già osservato da Cass. 26 luglio 2023, n. 22619, cit. in motivazione, altro è tener conto del dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne la portata in contrasto col canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., norma che, come è noto, impone di interpretare il contratto indagando quale sia stata l’intenzi one delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole; e nella fattispecie la Corte di merito, in base a un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha desunto una volontà negoziale contraria a quella prospettata nel ricorso dalla presenza, sul buono, della stampigliatura della serie Q/P».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono state del resto avversate dalla parte ricorrente.
─ Il ricorso è dichiarato inammissibile.
─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000,00; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle amme nde; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione