Buoni Postali Fruttiferi: Rinuncia al Ricorso e Compensazione delle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso relativo ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P, concludendosi con una declaratoria di estinzione del giudizio. La decisione offre spunti interessanti non solo sul merito della controversia, ormai consolidato in giurisprudenza, ma anche sulla gestione delle spese legali quando le norme interpretative cambiano nel corso del tempo.
I Fatti di Causa
Tutto ha inizio quando una risparmiatrice ottiene un decreto ingiuntivo contro l’ente emittente per il pagamento di una somma a titolo di differenza tra quanto incassato alla scadenza di due buoni postali fruttiferi e quanto, a suo dire, le sarebbe spettato in base alla tabella di interessi riportata sul retro dei titoli. L’ente emittente si oppone, dando il via a un contenzioso.
Il Tribunale di primo grado rigetta l’opposizione, dando ragione alla risparmiatrice. Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, accoglie il ricorso dell’ente emittente. La questione centrale del contendere verteva sulla quantificazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno dalla data di emissione dei buoni.
La Giurisprudenza Consolidata sui buoni postali fruttiferi
La Corte d’Appello, nel decidere, si è allineata a un orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite. Secondo tale principio, per i buoni postali fruttiferi della serie Q/P, l’apposizione di un timbro con le nuove condizioni di rimborso (serie Q) su moduli della serie precedente (serie P) costituisce una valida modifica delle condizioni contrattuali.
In altre parole, la stampigliatura non è una mera imperfezione, ma un’integrazione del contratto che prevale sulle condizioni originarie stampate sul modulo, anche se queste ultime non sono state coperte del tutto. Questa modifica trova il suo fondamento normativo nell’articolo 1339 del Codice Civile.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Di fronte a questo orientamento giurisprudenziale consolidato e sfavorevole, la risparmiatrice, dopo aver inizialmente proposto ricorso per Cassazione, decideva di rinunciarvi, chiedendo l’estinzione del giudizio. La Corte Suprema non ha potuto far altro che prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il procedimento.
Le Motivazioni
La parte più interessante della decisione della Corte risiede nelle motivazioni relative alla gestione delle spese processuali. Sebbene la rinuncia al ricorso implichi, di norma, la condanna del rinunciante al pagamento delle spese, in questo caso la Corte ha deciso per la loro totale compensazione tra le parti.
La motivazione di tale scelta è cruciale: il ricorso era stato notificato in una data (11 gennaio 2023) in cui, secondo la Corte, la giurisprudenza di legittimità sulla specifica materia non poteva ancora considerarsi definitivamente ‘consolidata’, nonostante le pronunce già esistenti. Questo ‘mutamento giurisprudenziale’ in corso d’opera ha giustificato la scelta di non penalizzare la parte che aveva intrapreso l’azione legale basandosi su un quadro interpretativo precedente e meno definito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi importanti. Il primo, di natura sostanziale, ribadisce che per i buoni postali fruttiferi della serie Q/P le condizioni apposte tramite timbro prevalgono su quelle pre-stampate. Il secondo, di natura processuale, chiarisce che l’evoluzione e il consolidamento della giurisprudenza possono influenzare non solo l’esito della lite, ma anche la decisione sulle spese legali. La compensazione delle spese diventa uno strumento di equità per bilanciare gli oneri processuali quando una delle parti è indotta a intraprendere un giudizio sulla base di un’incertezza interpretativa poi risolta in senso a lei sfavorevole.
Qual è il principio legale consolidato sugli interessi dei buoni postali fruttiferi serie Q/P?
Le condizioni di rimborso e gli interessi validi sono quelli indicati dal timbro della serie Q apposto sul modulo della precedente serie P. Tale timbro modifica validamente le condizioni contrattuali originali, prevalendo su di esse.
Perché il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la ricorrente (la risparmiatrice) ha formalmente rinunciato al proprio ricorso prima dell’udienza, prendendo atto che la giurisprudenza si era consolidata in senso a lei sfavorevole.
Per quale motivo la Corte ha deciso di compensare le spese legali tra le parti?
La Corte ha compensato le spese perché ha ritenuto che al momento della notifica del ricorso (11/01/2023), la giurisprudenza in materia non era ancora pienamente consolidata. Pertanto, l’azione legale della ricorrente non era, in quel momento, infondata, giustificando la non attribuzione delle spese a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29053/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO AREA LEGALE TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 136/2022 depositata il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
LA CORTE OSSERVA
1.Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 610 del 12.9.2018, ha rigettato l’opposizione, proposta da Poste Italiane s.p.a. (di seguito PI), avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2017, emesso il 17.7.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di NOME COGNOME della somma di € 14.698,51, oltre interessi e spese, a titolo di differenza tra la somma riscossa per due buoni postali fruttiferi, serie Q/P, emessi nel 1987, e quella a suo dire dovuta in base alla tabella riportata sul retro dei buoni
2.- La Corte d’appello di Campobasso, sul ricorso di Poste Italiane in riforma della sentenza, ha ritenuto che sulla questione controversa riguardante la quantificazione degli interessi dal 21° al 30° anno successivi all’emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P era intervenuta questa Corte con le pronunce n. 3963 del 2019 delle Sezioni unite e n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 delle sezioni semplici, osservando che l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro relativo alle condizioni di rimborso delle serie Q sul modulo riguardante una serie precedente (la P) precedente non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante a far prevalere la sottostante stampigliatura non coperta, ed era idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali previste in precedenza.
4.- Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la sig. NOME COGNOME Poste Italiane si costituiva con controricorso
– In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso stante il consolidamento dei principi giurisprudenziali che si sono formati in materia e ha chiesto l’estinzione del giudizio con
compensazione totale delle spese sul presupposto del mutamento giurisprudenziale.
6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate giacché il ricorso è stato notificato l’11.1.2023, allorché non poteva ancora dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità in materia in ragione delle plurime successive decisioni conformi a sezioni semplici.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tar le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione