Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3061/2023 proposto da:
COGNOME NOMENOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 879/2022 de lla Corte d’appe llo di Brescia, pubblicata il 6.7.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019, NOME COGNOME, titolare di n.2 buoni postali fruttiferi, conveniva avanti il Tribunale di Bergamo RAGIONE_SOCIALE per richiedere il pagamento di € 58.867.34 a titolo di interessi da calcolarsi, nel periodo dal 21° al 30° anno di durata dei buoni di sua proprietà della serie ‘Q/P’, non secondo quanto ha stabilito il D.M. 13.6.1986, ma secondo quanto originariamente stampato sul supporto cartaceo utilizzato ed obliterato dal timbro applicato da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del D.M. 13.6.1986.
Con sentenza depositata il 12.10.2020 il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il timbro applicato da RAGIONE_SOCIALE avesse indicato i nuovi tassi limitatamente alle prime due decadi di durata del buono e che per la terza decade si applicasse quanto originariamente stampato sul retro del buono.
Con sentenza depositata il 6.7.2022, la Corte territoriale accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza impugnata, accertava che nel lasso temporale ricompreso fra il ventunesimo anno ed il trentesimo anno dalla relativa emissione gli interessi sui due titoli per cui è causa (buoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P) dovessero essere quantificati sulla base della disciplina prevista dal D.M. del 13 giugno 1986, dichiarando il diritto della società appellante alla restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME ricorre in cassazione, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 5 D.M. 13.6.1986 anci llare all’art. 173 DPR 156/1973, per aver la Corte d’appello ritenuto che ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva emesso i buoni ‘Q/P’, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto d all’art. 5 del D.M. del 1986.
Al riguardo, la ricorrente assumeva che: erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai sup porti cartacei della serie ‘P; i due buoni oggetto di causa riportavano entrambe le siglature, con specifica, nonché indubbiamente leggibile, indicazione della sigla ‘TARGA_VEICOLO‘; il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile’.
Il secondo motivo denunzia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. (ex art. 360, c. 1, nn . 4, 5 c.p.c.), per non aver la Corte d’appello statuito in merito alla domanda risarcitoria promossa dalla ricorrente sin dal primo grado di giudizio.
Con atto del 23.7.2024 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ord inanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, e compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.