Buoni fruttiferi cointestati: la Cassazione fa chiarezza sul rimborso
I buoni fruttiferi cointestati rappresentano un prodotto di risparmio molto diffuso, spesso oggetto di dubbi, specialmente in caso di decesso di uno dei titolari. La questione del loro rimborso può generare incertezze per gli eredi. La Corte di Cassazione ha recentemente fornito un’importante chiarificazione, stabilendo principi chiari che riguardano la riscossione di questi titoli. Questa decisione offre una guida fondamentale per chi si trova a gestire situazioni simili, distinguendo la disciplina applicabile ai buoni fruttiferi da quella dei libretti di risparmio.
La vicenda: l’erede e i buoni fruttiferi cointestati
La controversia nasce dalla richiesta di un erede. Egli ha chiesto a L’Azienda il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali. Questi buoni erano stati cointestati e recavano la specifica clausola di “pari facoltà di rimborso”. La richiesta è avvenuta dopo il decesso di uno dei cointestatari, la zia dell’erede. L’Azienda si è opposta al rimborso, sostenendo che l’erede non avesse diritto all’intera somma senza la quietanza di tutti gli eredi.
La posizione dell’Azienda sui buoni fruttiferi cointestati
L’Azienda ha basato la sua opposizione su una particolare interpretazione delle norme. Ha sostenuto che si dovesse applicare l’articolo 187 del d.P.R. n. 256/1989. Questa norma, relativa ai libretti di risparmio, richiede la quietanza (ovvero la firma di consenso) di tutti gli aventi diritto per poter riscuotere le somme. L’Azienda riteneva che il credito sui buoni entrasse nell’asse ereditario del defunto e che, quindi, tutti gli eredi dovessero acconsentire al rimborso. Questo avrebbe limitato la facoltà di rimborso per i buoni fruttiferi cointestati.
La decisione della Corte d’Appello a favore dell’erede
La Corte d’Appello, esaminando il caso, ha dato ragione all’erede. Ha accolto il suo appello e ha condannato L’Azienda al pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi. La Corte d’Appello ha ritenuto che la clausola di “pari facoltà di rimborso” implicasse l’obbligo di L’Azienda di restituire la somma a semplice richiesta, anche disgiunta, di uno dei cointestatari. Non prevedeva un regime diverso in caso di decesso di uno dei titolari dei buoni fruttiferi cointestati.
Le motivazioni della Cassazione sul rimborso dei buoni fruttiferi cointestati
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso di L’Azienda. La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale: i buoni fruttiferi postali con clausola “pari facoltà di rimborso” hanno una natura specifica. Essi sono rimborsabili “a vista”, il che li distingue dai libretti di risparmio. Per questo motivo, non si applica l’articolo 187 del d.P.R. n. 256/1989, che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto e che è invece valido per i libretti. L’articolo 208 del medesimo d.P.R. n. 256/1989 disciplina specificamente la riscossione dei buoni postali. La Cassazione ha ribadito che la riscossione da parte del cointestatario superstite, o dell’erede che subentra nella sua posizione, non interferisce con la spettanza del credito. Chi ha riscosso la somma dovrà poi regolare i rapporti interni con gli altri eredi del defunto, secondo le quote ereditarie. Questa interpretazione rafforza la tutela del diritto di credito dell’intestatario dei buoni fruttiferi cointestati.
Le conclusioni: chi vince e le conseguenze per i buoni fruttiferi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di L’Azienda. Questo significa che la decisione della Corte d’Appello è diventata definitiva. L’erede ha quindi ottenuto il diritto al rimborso dell’intera somma dei buoni fruttiferi cointestati. L’Azienda è stata condannata al pagamento di quanto dovuto. Inoltre, L’Azienda dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questa sentenza stabilisce un precedente importante per tutti i casi futuri che riguardano il rimborso di buoni fruttiferi cointestati con la clausola di “pari facoltà di rimborso”, offrendo chiarezza e certezza del diritto agli eredi.
Cosa significa “pari facoltà di rimborso” sui buoni fruttiferi cointestati?
Questa clausola permette a ciascun cointestatario di riscuotere l’intera somma indicata sul buono in modo autonomo, senza la necessità della firma o del consenso degli altri cointestatari.
Se un cointestatario di un buono fruttifero muore, l’erede può riscuotere l’intera somma?
Sì, se il buono reca la clausola “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite o l’erede che subentra nella sua posizione può riscuotere l’intera somma. Non è richiesta la quietanza di tutti gli eredi.
I buoni fruttiferi postali sono trattati come i libretti di risparmio in caso di decesso?
No, la Cassazione ha chiarito che i buoni fruttiferi postali hanno una natura diversa dai libretti di risparmio. Per i buoni, non si applica la norma che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, valida invece per i libretti.