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Buoni postali fruttiferi: sì al rimborso senza firma di tutti

Gli eredi di un cointestatario di alcuni buoni postali fruttiferi chiedevano il rimborso delle somme a Poste Italiane. L’ente si rifiutava di pagare a causa della mancata firma di una delle coeredi, invocando le regole sui libretti di risparmio che richiedono il consenso di tutti gli aventi diritto in caso di morte di un cointestatario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’erede, stabilendo che per i buoni postali fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso la morte di un cointestatario non blocca la riscossione. Ciascun cointestatario superstite o erede ha il diritto di riscuotere l’intera somma a vista, senza che Poste possa opporre il rifiuto basato sulla disciplina dei libretti di risparmio. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio.

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Pubblicato il 9 luglio 2026 in Giurisprudenza Civile, Successioni e Donazioni

Il caso dei buoni postali fruttiferi e il blocco del rimborso

La questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso rappresenta da tempo un terreno di scontro tra i risparmiatori e Poste Italiane. Molto spesso, alla morte di uno dei cointestatari, l’ufficio postale blocca la liquidazione delle somme. L’ente richiede la firma e il consenso di tutti gli eredi del defunto per poter procedere al pagamento. Questo comportamento crea notevoli disagi ai cittadini, i quali si vedono privati della possibilità di riscuotere somme che spettano loro di diritto.

La vicenda nasce dal rifiuto di Poste Italiane di rimborsare alcuni buoni postali fruttiferi a favore degli eredi di un cointestatario defunto. I buoni erano cointestati alla madre e al figlio, entrambi deceduti in seguito. Gli eredi del figlio si sono presentati all’ufficio postale per riscuotere le quote spettanti. L’ente postale ha negato il pagamento a causa dell’assenza della firma di una delle coeredi. Secondo l’ente, la morte di uno dei titolari faceva venire meno la possibilità di riscuotere autonomamente il denaro. Il caso è così finito davanti ai giudici, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione.

La distinzione tra libretti di risparmio e titoli postali

La Corte d’Appello aveva inizialmente dato ragione a Poste Italiane. I giudici di secondo grado avevano applicato una norma specifica prevista per i libretti di risparmio. Questa norma stabilisce che, in caso di morte di un cointestatario, il rimborso deve essere eseguito con la quietanza (la ricevuta firmata) di tutti gli aventi diritto. L’ente postale ha sempre sostenuto che questa regola si applicasse anche ai titoli di risparmio postale per via di un rinvio generale contenuto nel regolamento di esecuzione del codice postale.

Tuttavia, questa interpretazione confonde due strumenti finanziari molto diversi tra loro. I libretti di risparmio e i titoli postali presentano caratteristiche differenti. La legge prevede che i titoli postali non siano cedibili a terzi, se non per successione. Questa caratteristica rafforza il diritto di credito del titolare del buono. Il risparmiatore ha il diritto di ottenere il rimborso a vista, cioè immediatamente e senza condizioni, semplicemente presentando il titolo allo sportello. Questa peculiarità impedisce di applicare ai titoli postali le regole restrittive pensate per i libretti di risparmio.

Le motivazioni: la natura dei buoni postali fruttiferi e la riscossione a vista

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’erede e ha chiarito i confini della materia. I giudici di legittimità hanno spiegato che la clausola di pari facoltà di rimborso attribuisce a ciascun contitolare il diritto di riscuotere il buono in modo del tutto autonomo. Questo diritto si applica anche sull’intero importo e su semplice presentazione del documento cartaceo. Si tratta di un vero e proprio obbligo contrattuale che l’ente postale assume al momento della sottoscrizione del titolo e che non può disattendere in un secondo momento.

La morte di uno dei cointestatari non modifica questa regola. La solidarietà attiva, ovvero il diritto di ciascun creditore di chiedere l’intera prestazione, si divide tra gli eredi del defunto solo nei loro rapporti interni. Questo significa che chi riscuote la somma dovrà poi rendere conto agli altri eredi, ma l’ente postale non può usare questa dinamica interna per rifiutare il pagamento. La tutela degli eredi non spetta a Poste Italiane. Gli eredi esclusi possono eventualmente agire contro il coerede che ha riscosso il denaro davanti al giudice ordinario. L’ente postale deve quindi limitarsi a pagare il richiedente che presenta il titolo a vista.

Le conclusioni: la vittoria degli eredi e il diritto al rimborso

La decisione della Suprema Corte rappresenta una vittoria fondamentale per i risparmiatori. I giudici hanno cassato la sentenza d’appello e hanno rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione. Il nuovo giudizio dovrà applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione. Poste Italiane non può legittimamente rifiutare il rimborso dei titoli cointestati in caso di decesso di uno dei titolari se è presente la clausola di pari facoltà.

Questo orientamento garantisce la rapidità e la certezza del recupero delle somme investite dalle famiglie italiane. I cittadini possono far valere il proprio diritto allo sportello senza dover subire lungaggini burocratiche o veti da parte di coeredi disinteressati o irreperibili. La sentenza conferma che il contratto firmato al momento dell’acquisto del buono deve essere rispettato in ogni sua parte.

Cosa succede se muore un cointestatario di un buono postale con pari facoltà di rimborso?
Ciascun cointestatario superstite o erede ha il diritto di richiedere e ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal buono, senza necessità del consenso degli altri eredi.

Poste Italiane può rifiutare il pagamento se manca la firma di uno degli eredi?
No, Poste Italiane non può legittimamente rifiutare il rimborso a vista del buono postale cointestato, poiché le regole restrittive dei libretti di risparmio non si applicano a questo strumento.

Come possono tutelarsi gli eredi che non hanno partecipato alla riscossione del buono?
Gli eredi che si ritengono danneggiati dalla riscossione altrui possono agire direttamente contro il coerede che ha incassato la somma davanti al giudice ordinario per ottenere la propria quota.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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