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Buoni Fruttiferi Cointestati

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Buoni fruttiferi cointestati: l’erede vince contro l’Azienda
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un erede che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi cointestati con la clausola "pari facoltà di rimborso" dopo il decesso di uno dei titolari. L'Azienda si opponeva, sostenendo l'applicazione di norme più restrittive per i libretti di risparmio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che, per i buoni fruttiferi cointestati con tale clausola, il cointestatario superstite (o l'erede) può ottenere il rimborso dell'intera somma. Non serve la quietanza di tutti gli eredi, poiché i buoni fruttiferi hanno una natura diversa dai libretti di risparmio e sono rimborsabili "a vista". L'Azienda è stata condannata al pagamento.
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Buoni fruttiferi cointestati: rimborso senza eredi
Un cointestatario superstite di diversi buoni fruttiferi cointestati, contenenti la clausola di 'pari facoltà di rimborso', ha richiesto il pagamento integrale dopo il decesso degli altri titolari. La società emittente si è opposta, esigendo le firme degli eredi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, stabilendo che la clausola 'pari facoltà di rimborso' autorizza ogni singolo cointestatario a riscuotere l'intera somma in autonomia, senza necessità del consenso o della firma degli eredi del contitolare defunto.
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Buoni fruttiferi cointestati: rimborso e morte
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di decesso di uno dei titolari di buoni fruttiferi cointestati con clausola di 'pari facoltà di rimborso', il cointestatario superstite ha il diritto di riscuotere l'intera somma. L'istituto bancario che effettua il pagamento agisce legittimamente, anche se a conoscenza del decesso. Gli eredi del defunto dovranno rivalersi direttamente sul cointestatario che ha incassato la somma, non sulla banca. La Corte ha anche chiarito che la fusione per incorporazione di una società durante un processo non ne inficia la legittimazione processuale, grazie al principio di ultrattività del mandato al difensore.
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