Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32637 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott.
NOME
NOME
DI Presidente
COGNOME
VENDITA
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
rel. Consigliere
Ud. 04/07/2023
Dott. NOME CHIECA
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19910/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dall’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentata e
difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI n. 173/2018 depositata il 27/02/2018.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per il ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente che hanno ribadito le rispettive conclusioni di cui agli atti.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio prende le mosse da un precedente atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 da NOME COGNOME, socio della società RAGIONE_SOCIALE con il quale conveniva in giudizio NOME COGNOME e la medesima società RAGIONE_SOCIALE chiedendo la revoca dell’amministratore.
Il Tribunale con provvedimento reso inaudita altera parte ed in limine litis disponeva la revoca da amministratore di NOME COGNOME.
Nella pendenza del procedimento di merito per la revoca dalla carica di amministratore del fratello NOME ed ottenuto il provvedimento cautelare di revoca, NOME COGNOME con ricorso
depositato il 12 dicembre 1995 chiedeva al Presidente del Tribunale la messa in liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE
Costituitosi in tale ultima procedura, NOME COGNOME spiegava opposizione all’accoglimento della istanza assumendo che la richiesta di scioglimento era fondata sulla sua revoca dalla carica di amministratore; egli chiedeva conseguentemente il rigetto – da parte del Presidente del Tribunale – della domanda di emissione del provvedimento di scioglimento della società o, quanto meno, che il Tribunale attendesse l’esito della causa di merito relativa alla sua revoca da amministratore.
Il Presidente del Tribunale poneva in liquidazione la società RAGIONE_SOCIALE nominando liquidatore il AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
In data 27 luglio 1997 tale NOME COGNOME, a seguito di trattative con l’RAGIONE_SOCIALE, versava a costui l’importo di lire 100.000.000 quale caparra per l’acquisto dell’unico immobile della società costituito da un locale adibito a sala RAGIONE_SOCIALEtografica con accesso da INDIRIZZO in Cagliari e da INDIRIZZO. Con missiva del luglio 1997 NOME COGNOME, informato delle trattative in atto dall’ RAGIONE_SOCIALE, manifestava la sua opposizione alla vendita.
In data 1° agosto 1997 il liquidatore AVV_NOTAIO stipulava con il COGNOME un contratto preliminare di vendita dell’immobile per persona da nominare e in data 8 settembre le parti concordavano di sciogliere per mutuo consenso il primo preliminare e di stipularne un secondo. Il 13 novembre 1997 il liquidatore procedeva alla vendita dell’immobile con atto definitivo.
Avverso il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione. L’ istanza veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997.
Con sentenza depositata l’11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di NOME COGNOME. Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d’Appello di Cagliari per difetto del contraddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado.
Il Presidente del Tribunale su ricorso di NOME COGNOME, in data 11 dicembre 1997 con provvedimento assunto in udienza, revocava il precedente provvedimento presidenziale di nomina come liquidatore del AVV_NOTAIO COGNOME così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società.
Le vicende sopra sintetizzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio.
La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobiliare concluso dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda.
12.1 La seconda, avente ad oggetto l’ opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE e a NOME e NOME di pagare a NOME COGNOME la somma di lire 153.790.324, oltre gli interessi nella misura legale e le spese del procedimento, a titolo di compenso per l’attività di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE
s.n.c. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2332 del 2007 (RAC 686/2007) rigettava l ‘opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
NOME COGNOME in proprio e quale socio amministratore della società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso entrambe le sentenze.
I due giudizi, come si è già detto, venivano riuniti in appello.
Per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello , pronunciandosi nella seconda causa sopra indicata (686/2007), c on sentenza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di NOME COGNOME e lo condannava a corrispondere ad NOME COGNOME la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 maggio 1998 al saldo. Disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in cassazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017.
In prosecuzione dei giudizi riuniti in appello la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza definitiva, dichiarava inammissibile l’appello spiegato da NOME COGNOME in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2008 e rigettava l’appello proposto avverso la medesima sentenza della società RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE,
condannava la medesima società a corrispondere ad NOME COGNOME la somma di euro 51.057,34, condannava la società RAGIONE_SOCIALE e NOME alle spese e rigettava la domanda ex articolo 96 c.p.c. nei loro confronti.
Secondo il giudice del gravame, la prima questione da risolvere, comune alle due cause riunite, era quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE sollevata dalla Corte nella sentenza parziale n.401/2014.
La Corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, riteneva ancora attiva la società RAGIONE_SOCIALE anche dopo la sentenza di scioglimento e messa in liquidazione vista anche la sua trasformazione successiva e la riteneva legittimata attiva a proporre l’appello in entrambi i giudizi.
Quanto al diritto del liquidatore NOME COGNOME a vedersi riconoscere da NOME COGNOME in proprio il compenso per l’attività prestata quale liquidatore e la misura di tale compenso, evidenziava che tale diritto era stato definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 4019 del 2017.
La Corte d’Appello rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell’11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdizionale, con conseguente nullità dell’atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società RAGIONE_SOCIALE e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività.
In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del
provvedimento di nomina del liquidatore e, alla luce di tale sentenza, riteneva che il diritto al compenso del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME sussistesse anche nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE a prescindere dalla nullità o meno dell’atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un’attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata.
22. La Corte d’Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle censure del socio NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado n. 2332/2007, argomentazioni che avevano anche superato il vaglio del giudice di legittimità circa l’ infondatezza della censura di mancanza di diligenza dell’COGNOME nell’espletamento dell’incarico.
23. La manifestazione di contrarietà all’operato dell’COGNOME, ed in particolare alla vendita dell’unico cespite della società, da parte del COGNOME, infatti era avvenuta dopo l’instaurazione delle trattative per la vendita dell’immobile e dopo la stipula del contratto preliminare .
Il liquidatore, infatti, aveva negato di aver ricevuto la lettera del 18 settembre 1996 provando di averne ricevuta un’altra con raccomandata numero 1187. Tale deduzione non era stata contestata dal COGNOME che si era limitato a dire di aver proAVV_NOTAIOo la lettera anche nel procedimento dinanzi al Presidente del Tribunale. Pertanto, la prima contrarietà del COGNOME alla vendita dell’immobile era stata esternata al liquidatore solo il 31 luglio
1997 alla vigilia della data fissata per la stipula del contratto preliminare come sostenuto dal liquidatore e dalla società RAGIONE_SOCIALE.
24. In ogni caso, a prescindere dalla data di manifestazione del proprio dissenso da parte del COGNOME, occorreva considerare che il liquidatore di nomina giudiziale, fino alla revoca, doveva comunque procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l’immobile promesso in vendita alla società RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli altri manifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell’attività di liquidazione, per altro il ricorso per la revoca del liquidatore che era stato poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal COGNOME lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza.
25. In conclusione, dalla sola avversione del COGNOME alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell’espletamento dell’incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del COGNOME a fronte delle seguenti iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l’inserzione pubblicitaria per la vendita dell’immobile; i rapporti con l’agenzia immobiliare. Tali attività erano tutte preordinate alla vendita dell’immobile e rispetto alle quali non risultava manifestato alcun dissenso. Anche il consulente tecnico nominato nel giudizio aveva concluso che il liquidatore aveva assolto con diligenza a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti per la procedura di liquidazione, pertanto, non poteva dubitarsi del diritto di NOME COGNOME di vedersi riconoscere il compenso a
fronte dell’attività professionale svolta improntata ai canoni di diligenza e prudenza.
26. L’ultimo motivo di appello avverso la sentenza 2332 del 2007 aveva ad oggetto l’entità del compenso riconosciuto al liquidatore.
La Corte riteneva giusto applicare il massimo della tariffa professionale per l’attività di cessione dell’immobile sociale, mentre per gli onorari relativi alla carica di liquidatore poteva riconoscersi un compenso medio e non doveva riconoscersi la maggiorazione del 50% della tariffa. Per tale motivo la Corte d’Appello liquidava ulteriori lire 50.405.800, oltre al compenso per la temporanea gestione dei beni e dei diritti pari a lire 2.832.000.
Quanto alla impugnazione della sentenza 3600 del 2008, per quel che ancora rileva con riferimento alla domanda di nullità del decreto di nomina del liquidatore dell’11 marzo 1996, la Corte d’appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di actio nullitatis , la riteneva inammissibile per due ordini di ragioni:
il decreto di nomina era stato impugnato dal COGNOME ed era stato revocato dal Presidente del Tribunale con il decreto del l’11 dicembre 1997, dunque, era stato rimosso dall’ordinamento e di conseguenza era venuta meno la stessa ratio posta a fondamento dell’ actio nullitatis con la quale gli appellanti miravano nel caso scrutinato piuttosto ad incidere sul risultato dell ‘ impugnazione esperita (revoca ex tunc );
benché il Presidente del Tribunale avesse qualificato il decreto di nomina del liquidatore come abnorme, in realtà l’asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della società a fronte della situazione di fatto portata
alla sua attenzione ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere del fatto che si trattava di un provvedimento non definitivo e non avente carattere decisorio, non integrava gli estremi per i quali era ammessa l’actio nullitatis , risolvendosi (eventualmente) in un vizio nel merito del provvedimento. Non poteva tacersi, infatti, che all’utilizzo del termine “abnorme” era conseguita la pronuncia di un provvedimento di revoca al quale lo stesso Presidente non aveva riconosciuto efficacia retroattiva, non potendosi pertanto ricollegare al l’espressione utilizzata l’individuazione di un atto irriconoscibile come provvedimento giurisdizionale.
Non ricorrevano poi gli ulteriori vizi di nullità del decreto di nomina prospettati dagli appellanti: -non sussisteva la violazione del principio del contraddittorio per non essere stata citata in giudizio la società nella persona del curatore speciale NOME COGNOME, essendo litisconsorti necessari del procedimento tutti soci, ritualmente ev,ocati (cfr. in motivazione Cass., n. 1623/2015; n. 173/1991).
30. Non era ipotizzabile il conflitto di interessi per essere l’COGNOME curatore speciale in quanto nominato “sino alla costituzione della normale rappresentanza della società” e nello stesso tempo liquidatore in quanto i due incarichi si erano succeduti senza soluzione di continuità e non si erano sovrapposti.
31. In ogni caso, ad avviso del Collegio, anche volendo accedere alla tesi secondo cui l’atto di nomina del liquidatore era nullo, da ciò non sarebbe conseguita l’automatica nullità del contratto di compravendita, così come sostenuto dagli appellanti.
La Corte d’Appello richiamava il principio granitico della Corte di Cassazione, mai oggetto di rivisitazione, che nell’ipotesi di nullità di un provvedimento di volontaria giurisdizione trovi applicazione l’art 742 c.p.c.
Ritenuta insussistente la nullità del contratto di compravendita e ritenuto ad esso applicabile l ‘ art. 742 c.p.c., così come peraltro affermato dal giudice di primo grado, il passaggio successivo era quello della verifica della buona fede del terzo acquirente.
32. Quanto alla posizione del COGNOME, la stessa era ancor meno censurabile di quella dell’RAGIONE_SOCIALE posto che egli stava trattando con un liquidatore giudiziario e certo non avrebbe potuto assegnare particolare peso alle lamentele e alle proteste di un socio che – sulla base della situazione giudiziaria esistente alla data dell’agosto 1997 – non sembrava aver alcun valido motivo per opporsi alle operazioni di vendita. Egualmente poco fondate apparivano le accuse di malizia mosse alla RAGIONE_SOCIALE, la quale pure andava mandata esente da ogni censura.
33. La Corte d’Appello rilevava che il Tribunale aveva valutato la buona fede del terzo alla data del primo contratto preliminare stipulato il 1° agosto 1997, con statuizione non impugnata specificamente dagli appellanti nell’atto di gravame. Solo nelle comparse conclusionali, infatti, e quindi tardivamente, essi avevano sostenuto puntualmente che la buona fede del terzo dovesse essere valutata alla data della stipulazione del contratto definitivo di vendita. In ogni caso la decisione di valutare la buona fede del terzo alla data della stipula del primo contratto preliminare appariva assolutamente condivisibile. Doveva, infatti,
ritenersi che il disposto dell’art. 742 c.p.c. mirasse a tutelare gli acquisti di diritti nel patrimonio del terzo a tutela dell’autonomia privata e dell’affidamento di costui nella conclusione dell’atto e nella possibilità riconosciutagli di obbligarsi, con la stipulazione di un contratto ad acquistare la proprietà di un bene mediante la stipula del contratto definitivo. Stando così le cose, il momento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del requisito soggettivo del terzo era necessariamente quello in cui si era consumata la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. Tale conclusione trovava conforto nella giurisprudenza formatasi in materia di azione revocatoria ordinaria riguardo alla individuazione del momento determinante per la valutazione della buona fede del terzo (cfr. Cass., nn. 17365/2011; 997012008 ). Considerato che prima del 31 luglio 1997 il COGNOME nulla aveva eccepito riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, era di tutta evidenza la buona fede del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE alla data del 1° agosto 1997 circa la legittimità di un provvedimento giurisdizionale non impugnato e contenente una valutazione coerente con una situazione di fatto portata all’attenzione del Presidente. L’affermazione che l’COGNOME aveva reso eAVV_NOTAIOo il COGNOME il giorno successivo la ricezione della lettera del 31 luglio 1997 delle contestazioni del COGNOME riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, peraltro fondata soltanto su un passo degli atti difensivi dell’COGNOME e quindi non provata per il COGNOME, non aveva alcuna rilevanza rispetto alla valutazione dello stato soggettivo di buona fede della società RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della complessiva situazione. Parimenti era rimasta allo stato di mera allegazione l’affermazione che
l’agenzia immobiliare aveva sicuramente avvisato il COGNOME delle contestazioni mosse dal COGNOME con la lettera del 5 agosto 1997, successiva pertanto alla stipula del primo preliminare.
34. Considerato che gli appellanti contestavano la sussistenza della buona fede del terzo per il fatto che il COGNOME e l’COGNOME erano stati resi eAVV_NOTAIOi dal COGNOME dei vizi di legittimità della nomina del liquidatore anche avendo riguardo alla data del contratto definitivo, era opportuno precisare che la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza (peraltro successiva alla stipula del primo contratto preliminare, salvo eventualmente la lettera del31 luglio 1997) delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del COGNOME relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti.
Tali contestazioni, peraltro non provenienti da un operatore del settore, ma dal privato direttamente interessato e pertanto sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale, così come riconosciuto dalla Suprema Corte nella sentenza n.4019/2017 con riferimento all’asserita situazione di malafede del liquidatore.
Doveva d’altronde considerarsi anche la situazione complessiva nella quale i due preliminari ed il contratto definitivo erano stati stipulati, già riferita in relazione alla valutazione della diligenza nella conAVV_NOTAIOa del liquidatore. Infatti, il provvedimento
di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, esso non poteva avere quale conseguenza che quella del compimento di un’attività volta alla cessione dell’unico bene sociale, tale attività – compiuta dal liquidatore – fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal COGNOME.
35. Il COGNOME, infatti, non aveva intentato alcuna iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore prima del 15 settembre 1997, e solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione. D’altronde era sicuro interesse e dovere dell’COGNOME, che stava adempiendo ad un incarico giudiziale a tal fine conferitogli, portare a compimento l’attività di liquidazione della società. La prospettazione a gran voce dal COGNOME in tre lettere dai toni inammissibili (la quarta è successiva alla stipula del contratto definitivo) dell’illegittimità del decreto giudiziale di nomina, illegittimità tuttavia negata dall’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su di essa, anche alla data del contratto definitivo non poteva che apparire alla società RAGIONE_SOCIALE quale ultimo disperato tentativo dell’interessato di procrastinare la vendita di un bene facente parte del patrimonio familiare, atto comprensibilmente sofferto . In conclusione, nessun elemento concreto, serio e non meramente ipotetico poteva condurre al convincimento che la società RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza o ne potesse esserne utilizzando la normale prudenza, degli (asseriti) vizi del provvedimento di nomina.
36. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello avverso la sentenza n. 3600/2008 doveva essere rigettato. Doveva essere rigettato anche l’appello della società RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per non avere la società provato alcun pregiudizio concreto derivatole dalla iniziativa giudiziaria.
NOME COGNOME in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha c oncluso per l’ inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I primi tre motivi del ricorso censurano la statuizione della Corte d’Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l’ actio nullitatis avente ad oggetto il decreto di nomina del liquidatore dell’11 marzo 1996.
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. degli artt. 669 bis , 669 septies , 669 octies , 669 terdecies , 700, 737, 739 e 741 cod. proc. civ., e dell’art. 2275 cod. civ.
Si censura l’affermazione contenuta a pag. 31 (ultimo cpv.) della sentenza impugnata, secondo cui la proposizione di un procedimento (di volontaria giurisdizione) di revoca del provvedimento abnorme avrebbe impedito agli stessi odierni ricorrenti di introdurre l’ actio nullitatis in un giudizio ordinario.
Tale affermazione, oltre a porsi in palese contraddizione con le stesse premesse della motivazione, è contraria alle norme e ai principi dell’ordinamento processuale. Se il provvedimento di “revoca” pronunciato in data 11 dicembre 1997 aveva natura soltanto interinale e cautelare, non potendo interferire sui diritti soggettivi e sugli effetti pregressi del provvedimento viziato, esso non poteva impedire la proposizione di una domanda in un giudizio ordinario né l’emissione di una declaratoria (da aAVV_NOTAIOare nello stesso giudizio) volta a rimuovere gli effetti del provvedimento abnorme con efficacia ex tunc.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 737, 739, 741 e 742 cod. proc. civ. e dell’art. 2275 cod. civ.
La censura è rivolta alla seconda motivazione adAVV_NOTAIOa dal Giudice d’appello a sostegno d ell’ asserita “inammissibilità” dell’ actio nullitatis .
Il Giudice di secondo grado ha ritenuto che le censure di nullità del più volte citato decreto di nomina di liquidatore dell’11 marzo 1996 dovrebbero ritenersi inammissibili perché il predetto provvedimento non sarebbe stato affetto da inesistenza o da nullità assoluta, ma inficiato da un mero «vizio nel merito».
Il provvedimento aAVV_NOTAIOato l’11 marzo 1996 era stato infatti dichiarato «abnorme» dallo stesso Presidente del Tribunale, il quale aveva puntualizzato che lo stesso organo che lo aveva emesso non ne aveva i poteri. Si trattava quindi di un vizio decisamente più grave di quelli che normalmente comportavano la “revoca” di un provvedimento. Ed era per questa ragione che il
Presidente del Tribunale aveva definito il provvedimento illegittimo come “abnorme”.
A questo proposito, parte ricorrente rimarca che la nomina del AVV_NOTAIO COGNOME quale liquidatore della COGNOME era avvenuta sulla base di un presupposto falso e inesistente: il precedente Presidente aveva infatti applicato l’art. 2272, n. 3, cod. civ. (il quale richiede l’unanimità dei soci) nonostante il socio di maggioranza prof. NOME COGNOME si fosse opposto alla liquidazione, contestando la ricorrenza dei relativi presupposti.
Costituisce principio consolidato che «il Presidente del Tribunale non può procedere alla nomina dei liquidatori quando sia controverso lo scioglimento della società».
Come ha puntualmente e correttamente rilevato anche il nuovo Presidente del Tribunale di Cagliari nel decreto 11 dicembre 1997, «questo Presidente non aveva alcun potere di disporre la messa in liquidazione della società, dovendosi, in caso di contestazione tra i soci sulla sussistenza delle cause di scioglimento, instaurarsi un normale procedimento contenzioso davanti al competente Tribunale».
Anche l’eventuale e ipotetico dissidio insanabile tra i soci non avrebbe mai potuto comportare lo scioglimento della società, tenuto conto che il socio di maggioranza NOME COGNOME deteneva il 66% del capitale, e che pertanto la COGNOME poteva funzionare e conseguire il suo oggetto sociale. L’eventuale dissidio tra i soci avrebbe potuto configurare, al più, una giusta causa per recedere dal vincolo sociale ai sensi dell’art. 2285 cod. civ. (cfr. Cass. 10.9.2004 n. 18243).
La giurisprudenza e la AVV_NOTAIOrina hanno avuto modo, anche in passato, di individuare numerose ipotesi in cui i vizi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, attenendo a lesioni di diritti preminenti o costituendo grave violazione di norme procedurali (ad esempio quelle sulla competenza funzionale), determinano la loro radicale nullità o inesistenza.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. dell’art. 2275 cod. civ. e degli artt. 737, 741 e 742 cod. proc. civ.
La censura è rivolta alla parte della sentenza in cui si sostiene che il decreto del Presidente del Tribunale dell’11 dicembre 1997 (decreto con il quale il provvedimento di nomina del liquidatore era stato dichiarato abnorme, e per l’effetto revocato) non poteva avere effetti retroattivi. La retroattività del provvedimento di revoca di un precedente provvedimento emesso in camera di consiglio è stabilita espressamente dall’ art. 742 c.p.c., il quale, facendo salvi soltanto gli acquisti dei diritti compiuti in buona fede dai terzi anteriormente alla revoca, implicitamente sancisce la retroattività della revoca. La norma dettata dall’art. 742 c.p.c. costituisce oltretutto espressione di un principio generale in base al quale la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (che sono sempre modificabili e revocabili dal Giudice che li ha emanati) produce effetti ex nunc quando è determinata da nuovi elementi sopravvenuti, ed invece effetti retroattivi, ex tunc , quando consegue a vizio originario o ad un riesame delle originarie risultanze.
I motivi quarto e quinto censurano la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che, anche in caso di nullità del
provvedimento di volontaria giurisdizione, trovi applicazione l’art. 742 c.p.c., il quale fa salvi i diritti dei terzi in buona fede.
4.1 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c. e dell’art. 1445 cod. civ.
Secondo parte ricorrente la radicale nullità del provvedimento (abnorme) di nomina del liquidatore aAVV_NOTAIOato in data 11 marzo 1996 dovrebbe ritenersi opponibile alla società acquirente RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla sua buona o mala fede. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (v. Cass. 16.7.1963 n. 1936; Cass. 9.8.1963 n. 2255; Cass. 28.9.1959 n. 2623; Cass. 14.1.1946 n. 43; Cass. 31.7.1945 n. 647). L’art. 742 c.p.c. dispone espressamente che l’acquisto dei terzi in buona fede è fatto salvo soltanto quando il provvedimento di volontaria giurisdizione è modificato o revocato. In questo modo si desume per implicito che, quando il provvedimento è travolto da un vizio di nullità originario, il regime dell’acquisto dei terzi deve essere disciplinato in modo opposto.
La seconda considerazione riguarda la disciplina generale dei contratti conclusi da colui che è privo dei poteri di rappresentanza, nella cui fattispecie dovrebbe rientrare l’ipotesi per cui è controversia (il AVV_NOTAIO COGNOME, infatti, non poteva rappresentare validamente la RAGIONE_SOCIALE). Ebbene, ai sensi di quanto prevede l’art. 1398 cod. civ., il contratto concluso in difetto di rappresentanza o dei relativi poteri è inefficace, e la relativa inefficacia coinvolge anche il terzo contraente in buona fede (quest’ultimo, se in buona fede, può soltanto chiedere il risarcimento dei danni). A dimostrazione del fatto che l’acquisto
dei terzi in buona fede non è sempre fatto salvo dal nostro ordinamento, ma che anzi il loro interesse viene sacrificato quando ricorrono gravi vizi attinenti alla capacità e ai poteri di uno dei contraenti, il ricorrente richiama l’art. 1445 cod. civ. evidenziando che anche in tal caso l’acquisto dei terzi in buona fede viene ugualmente travolto.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c..
In via gradatamente subordinata, secondo il ricorrente la disciplina dettata dall’art. 742 c.p.c. potrebbe ritenersi inapplicabile al caso concreto in quanto essa fa salvi gli effetti delle convenzioni stipulate prima degli effetti della “revoca” o della “modifica”. In base al principio generale in base al quale tutte le pronunce giudiziali retroagiscono al momento della domanda e dal momento che l’accertamento dell’invalidità compiuta dal presidente del Tribunale aveva natura dichiarativa, gli effetti del relativo provvedimento dovevano retroagire almeno alla data della domanda, coincidente con il giorno della stipula del contratto di compravendita.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso la nullità del contratto di compravendita concluso il 13 novembre 1997.
La Corte d’appello, pur ritenendo tardiva la domanda con cui il prof. COGNOME e la COGNOME hanno chiesto esplicitamente la declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato ugualmente ammissibili, e quindi “scrutinabill’, le relative censure (almeno in via di eccezione), prendendole quindi in considerazione.
Lo stesso Giudice d’appello, tuttavia, ha rigettato le medesime censure, dichiarando «insussistente la nullità del contratto di compravendita».
Il Giudice estensore della sentenza impugnata non ha dato nessuna spiegazione del motivo in base al quale il contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 (concluso da un liquidatore che non poteva essere nominato, e che non poteva rappresentare la società in quanto la stessa non si era sciolta) non possa considerarsi nullo.
L’invalidità del provvedimento di messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE (e di nomina di un liquidatore) ha investito la validità e l’efficacia del suddetto contratto di compravendita concluso con la società RAGIONE_SOCIALE, in quanto il AVV_NOTAIO COGNOME non rappresentava validamente la RAGIONE_SOCIALE
A tal proposito, parte ricorrente sottolinea che gli atti di straordinaria amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 6 dello Statuto (v. doc. n. 38 proAVV_NOTAIOo dal AVV_NOTAIO – R.G. 3517/1998), potevano essere conclusi soltanto congiuntamente da tutti i soci all’unanimità.
In altre fattispecie la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, quando una nomina sia stata effettuata
illegittimamente dal Presidente del Tribunale e debba ritenersi nulla, anche l’attività espletata in esecuzione del relativo incarico va considerata nulla (in materia di perizia contrattuale, v. ad esempio Cass. 14.3.2013 n. 6554).
7. I motivi dal settimo al decimo censurano la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso la mancanza di buona fede.
La Corte d’appello, pur ritenendo che per escludere la buona fede del terzo bastasse la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la società acquirente RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi in buona fede: perché la buona fede del terzo doveva essere valutata non al momento della conclusione del contratto definitivo di vendita, ma alla data di conclusione del contratto preliminare (cfr. pag. 39 della sentenza impugnata); perché le contestazioni e le comunicazioni effettuate dal prof. COGNOME (che contestava la legittimità della nomina del liquidatore ed invitava quest’ultimo a non vendere l’immobile) costituivano valutazioni e opinioni del tutto personali, ed oltretutto poco attendibili in quanto fino a quel momento disattese dal l’ autorità giudiziaria (cfr. pagg. 40-42 della stessa sentenza).
7.1 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445, 1479 e 2901 cod. civ,
La buona fede del terzo, ai fini dell’applicazione dell’art. 742 c.p.c., non può essere valutata con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare di vendita, ma per tutto il periodo che precede la conclusione del contratto definitivo.
Il contratto impugnato, e cioè l’atto che ha arrecato pregiudizio ai diritti e al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, è costituito infatti dal l’ atto pubblico di compravendita stipulato il 13 novembre 1997. In quella data sarebbe pacifico -perché ammesso anche dalla controparte e dichiarato dal Giudice estensore della sentenza impugnata – che la RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza dei vizi della nomina del liquidatore (perché erano già pervenute le contestazioni del prof. COGNOME e le sue chiare e inequivoche richieste di sospendere la vendita). Poiché l’atto produttivo di effetti traslativi, e quindi l’atto a cui si connette l’acquisto in contestazione compiuto dal terzo, è solo ed esclusivamente l’atto definitivo di vendita, in quel momento dovrebbe essere valutato lo stato soggettivo del terzo.
L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt. 1230 e 1351 cod. civ.
Il Giudice d’appello – come detto – ha valutato la buona fede della società acquirente solo al momento della stipulazione del contratto preliminare, perché con esso la predetta società si era obbligata consumando la sua libera scelta. Ma il contratto preliminare che vincolava le parti, come riconosciuto anche dalla Corte d’appello, era quello stipulato tra le parti in data 8 settembre 1997 il quale aveva reso inefficace il primo (concluso invece il 1° agosto 1997).
Quindi, se lo stato soggettivo dell’acquirente deve essere valutato con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, il contratto preliminare da prendere in considerazione non potrà che essere soltanto quello in esecuzione del quale è
stata poi conclusa la vendita definitiva. Non potranno rilevare, viceversa, precedenti accordi sciolti, superati o estinti per novazione.
Sarebbe da censurare, pertanto, la sentenza laddove (pag. 42) ha omesso di considerare che il preliminare dell’8 settembre non era la prosecuzione di quello dell ‘ agosto. In realtà nel secondo contratto, all’art. 2, le parti avevano espresso “mutuo consenso ‘ per sciogliere il contratto richiamato in premessa.
Il nono motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ., e degli artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445 e 1479 cod. civ.
Il Giudice d’appello ha giustamente precisato che per escludere la buona fede del terzo «basta la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione ‘ (cfr. pag. 38, penult. cpv., della sentenza impugnata). La buona fede, quindi, è esclusa dalla semplice conoscenza “oggettiva” del vizio, e cioè dalla conoscenza dei fatti o delle ragioni che comportano l’invalidità.
Tutte le considerazioni e le obiezioni formulate nella seconda parte della motivazione non sono quindi pertinenti, in quanto con esse la Corte d’appello ha formulato un giudizio prognostico, esprimendo valutazioni sulla presumibile ed asserita attendibilità delle contestazioni sollevate dal prof. COGNOME (contestazioni che peraltro si sono rivelate pienamente fondate), e quindi disapplicando il principio di diritto che era stato enunciato nelle iniziali premesse.
Una volta che l’COGNOME ed il terzo erano al corrente del vizio denunciato dal prof. COGNOME e delle sue chiare ed esplicite
contestazioni, la buona fede del terzo era venuta meno. La conoscenza della circostanza era ormai acquisita, non ricorreva quindi un mero “dubbio” o un “sospetto”.
Il decimo motivo, formulato in subordine, è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Diversi sono poi gli elementi fattuali deAVV_NOTAIOi dall’odierno ricorrente che non sono stati presi in considerazione dalla Corte.
Si segnala in particolare la circostanza pacifica e più volte deAVV_NOTAIOa che l’odierno esponente è stato messo al corrente dell’esistenza del primo contratto preliminare solo dopo la stipula.
Egli ne ha avuto conoscenza solo il 21 agosto 1996 con fax dell’AVV_NOTAIO, legale dell’RAGIONE_SOCIALE, e dopo tre ripetute richieste.
Si tratterebbe di una circostanza di elevato rilievo, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte d’Appello circa l’inerzia del COGNOME.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso a causa della sua stessa struttura, evidenziando che le doglianze sono articolate in quattro gruppi, ognuno dei quali presenta un’unica premessa valevole per tutti i motivi in essi ricompresi, i quali, poi, deducono direttamente nel merito le violazioni che si intendono denunciare, rendendo così difficile l’individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato con il singolo motivo di ricorso.
In particolare, le prime cinque censure lamentano l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha stabilito che, essendo stato revocato il provvedimento del Presidente del Tribunale emesso in data 11 marzo 1996, per la messa in
liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE e la nomina dei liquidatori, fosse venuto meno l’interesse all’azione di nullità proposta avverso il suddetto provvedimento; nonché laddove, in ogni caso, la Corte di appello ha stabilito che, nonostante lo stesso Presidente del Tribunale avesse poi definito l’atto come abnorme, in realtà lo aveva solo revocato. Infatti, l’asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della RAGIONE_SOCIALE a fronte della situazione di fatto portata alla attenzione del giudicante, ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere dal fatto che si tratta di un provvedimento non definitivo non avente carattere decisorio, non integra gli estremi per i quali è ammessa l’ actio nullitatis risolvendosi eventualmente in un vizio nel merito del provvedimento (pagina 32, della sentenza impugnata).
Invero sul punto, a parere del P.G., si deve ritenere che il giudice di seconde cure abbia ben rilevato l’assenza di interesse a domandare la dichiarazione di nullità di un atto di volontaria giurisdizione già revocato, essendo, infatti, l’articolo 742 cod. proc. civ. la disposizione nella quale ricercare il rimedio applicabile al caso di specie. A fortiori deve, quindi, considerarsi corretta la decisione di ritenere il vizio allegato non abnorme, bensì attinente al merito della decisione e, in particolare, alla disciplina che regola il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori di una società di persone.
I restanti motivi successivi al quinto sono diretti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la validità della compravendita conclusa dal liquidatore della COGNOME con la
società RAGIONE_SOCIALE in data 13 novembre 1997. In particolare, i motivi IV lettere a), b) e c), denunciano l’erroneità della decisione laddove il Collegio ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta conoscenza in capo all’amministratore di RAGIONE_SOCIALE del vizio dell’atto di nomina e, in ogni caso, l ‘ ha vagliata con riferimento ad un primo preliminare (1° agosto 1997) e non a quello che poi effettivamente ha portato alla conclusione del definitivo (8 settembre 1997). Orbene, precisato che l’articolo 742 cod. proc. civ. fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di una convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca, secondo il P.G., la Corte di appello ha correttamente ritenuto rilevante, ai fini della buona fede, il momento della conclusione del preliminare con il cui perfezionamento le parti rimangono vincolate alla stipulazione del definitivo e soggette allo specifico rimedio di cui all’articolo 2932 cod. civ.; sotto il secondo profilo, invece, le censure sono inammissibili in quanto, come rilevato dal Collegio, l’odierno ricorrente ha lamentato il fatto che la buona fede sia stata valutata con riferimento al primo preliminare solo al momento delle comparse conclusionali, il ché ha inevitabilmente proAVV_NOTAIOo il consolidarsi dell’acquiescenza con riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata).
Infine, quanto ai motivi III e IV, lettera d), sollevati in relazione all’articolo 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ., il P.G. conclude per l’inammissibilità in quanto non presentano alcuno degli specifici requisiti richiesti per la proposizione di tale censura; in particolare, non indicano i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n.ro 5), dell’articolo 360, primo comma,
cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti; in ogni caso, le questioni della nullità e della buona fede in capo ad RAGIONE_SOCIALE sono state oggetto di una doppia pronuncia conforme, e per ciò solo non sono suscettibili di essere impugnate per cassazione mediante la denuncia del vizio in esame, ai sensi dell’articolo 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..
I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Il collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale. La complessa vicenda ha un punto di origine comune rispetto al quale la sentenza merita conferma e dal quale discendono l’infondatezza e l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso: l’applicabilità dell’art. 742 c.p.c. alla nomina da parte del Tribunale di Cagliari del liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, su richiesta di NOME COGNOME, fratello del ricorrente e socio di minoranza.
Secondo l’assunto del ricorrente tale provvedimento sarebbe nullo o addirittura inesistente, e, dunque, improduttivo di effetti anche nei confronti dei terzi in buona fede. A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce che il provvedimento è stato emesso in mancanza dei presupposti che lo giustificavano e che, per tale motivo, la suddetta nomina è stata definita abnorme dal Presidente del Tribunale di Cagliari nel provvedimento di revoca.
12.1 L a Corte d’Appello , invece, come ben evidenziato dal P.G., ha ritenuto insussistenti i presupposti per affermare la nullità del provvedimento di nomina del liquidatore, tanto che lo stesso Presidente del Tribunale, nonostante l’inciso con il quale lo
ha definito abnorme, lo ha semplicemente revocato. Dunque, la Corte d’Appello ha riconAVV_NOTAIOo la fattispecie nell’ambito dell’art. 742 c.p.c. e ha valutato in buona fede la RAGIONE_SOCIALE, acquirente dell’immobile posto in vendita dal liquidatore prima della revoca.
In questa sede non può che ribadirsi che il procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c. ha natura di volontaria giurisdizione nell’ambito del quale il Presidente del Tribunale deve accertare la sussistenza di una causa di scioglimento della società, quale ad esempio può essere l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci e l’impossibilità di ricorrere a diversi rimedi consentiti dall’ordinamento, quali l’esclusione o il recesso del socio. Sicché, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, esso non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il Presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto Presidente, dopo un’indagine sommaria e conAVV_NOTAIOa incidenter tantum , può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero proAVV_NOTAIOo, tanto che ciascun interessato (purché legittimato all’azione) può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede.
Peraltro, il ricorrente nel ricorso non riporta il fatto che successivamente alle vicende oggetto del presente giudizio, gli altri soci della RAGIONE_SOCIALE (NOME e NOME COGNOME), con atto di
citazione notificato il 7 giugno 1999, hanno nuovamente convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari il ricorrente chiedendo lo scioglimento della società per essere diventato impossibile il perseguimento dell’oggetto sociale a causa di insanabili dissidi tra i soci e che in data 27 settembre 1999 NOME COGNOME ha deliberato l’esclusione degli altri soci ai sensi dell’art. 2286 c.c. Tale delibera di esclusione è stata impugnata da NOME e NOME COGNOME e il Tribunale di Cagliari l ‘ ha dichiarata nulla con dichiarazione di scioglimento della società. La sentenza del Tribunale è stata confermata tanto dalla Corte d’Appello quanto da questa Corte con sentenza n. 20255 del 2006.
12.2 In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda di nullità del provvedimento di nomina del liquidatore sia perché già revocato dal Presidente del Tribunale ex art. 742 c.p.c. sia per mancanza dei presupposti per dichiararne la nullità.
12.3 Questa Corte nel corso del presente giudizio è stata già chiamata a scrutinare la questione sotto altro angolo prospettico ma con motivazioni che valgono anche in questa sede. Infatti, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale della Corte d’Appello di Cagliari con la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiuntivo avverso la richiesta di pagamento del compenso per l’attività professionale svolta dal liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE NOME, nominato con il provvedimento giudiziale oggetto della successiva revoca. In tale occasione le tesi del COGNOME sono state già dichiarate infondate, evidenziando l’esattezza dei rilievi della Corte d’Appello in tema di poteri del Presidente del Tribunale a
fronte di un’istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 codice civile, sotto il duplice profilo: 1) dell’ammissibilità della nomina, previa indagine sommaria, incidenter tantum , dei presupposti dello scioglimento della società, insuscettibile di tradursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art.111 della Costituzione, ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci interessati (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez.6 – 1, 7 luglio 2011 n.NUMERO_DOCUMENTO); 2) del diniego dell’efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore.
Nella motivazione della sentenza si legge che: il decreto di revoca emanato dal presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accertare un’eventuale situazione di invalidità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nell’art.18, penultimo e ultimo comma, legge fallimentare, in tema di revoca della dichiarazione di fallimento (Sez. 1, Sent. n. 4019 del 2017).
12.4 Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, devono dichiararsi infondate anche le censure di invalidità derivata del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal AVV_NOTAIOor COGNOME, liquidatore della COGNOME, con la società RAGIONE_SOCIALE, infatti, trovando applicazione l’art. 742 c.p.c. che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza
di convenzioni anteriori , deve solo valutarsi la sussistenza della buona fede, ai fini della non opponibilità della revoca.
Le successive doglianze volte ad affermare, sotto quest’ultimo profilo, la mancanza di buona fede della società RAGIONE_SOCIALE al momento dell’acquisto dell’immobile sono inammissibili.
Preliminarmente devono condividersi i seguenti profili di inammissibilità evidenziati dal P.G.:
-inammissibilità della censura circa il momento temporale rispetto al quale verificare la buona fede dell’acquirente , per non aver il ricorrente censurato la decisione nella parte in cui ha affermato la tardività di tale eccezione con acquiescenza riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata);
inammissibilità dei motivi sollevati in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non risultando indicati i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n. 5), dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti.
13.1 In ogni caso le censure, complessivamente considerate, sono inammissibili perché richiedono una rivalutazione in fatto degli elementi sulla base dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente la buona fede ai sensi dell’art. 742 c.p.c.
La Corte d’Appello , infatti, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, ha ritenuto salvo l’acquisto della RAGIONE_SOCIALE in quanto legittimo l’operato del liquidatore quale parte venditrice e in buona fede la società quale parte acquirente. Si è evidenziato che la manifestazione di contrarietà all’operato dell’COGNOME da parte del COGNOME, in particolare alla vendita dell’unico
cespite della società, era avvenuta dopo l’instaurazione delle trattative per la vendita dell’immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. Inoltre, il liquidatore di nomina giudiziale doveva necessariamente procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l’immobile promesso in vendita alla società RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli altri manifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell’attività di liquidazione. Per altro il ricorso per la revoca del liquidatore, poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal COGNOME lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza. Dalla sola avversione del COGNOME alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell’espletamento dell’incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del COGNOME a fronte delle iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l’inserzione pubblicitaria per la vendita dell’immobile; i rapporti con l’agenzia immobiliare. Non risultava manifestato alcun dissenso rispetto a tali attività, tutte preordinate alla vendita dell’immobile. Allo stesso modo, doveva affermarsi la sussistenza della buona fede dell’acquirente non potendo rilevare in senso contrario il fatto che il COGNOME si opponesse alla vendita affermando l’illegittimità della nomina del liquidatore. Infatti, la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del COGNOME relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e
veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. Tali contestazioni, non provenienti da un operatore del settore ma dal privato direttamente interessato e, pertanto, sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale.
13.2 La suddetta motivazione non è suscettibile di censura in questa sede. La statuizione di sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, ex art. 742 c.p.c., infatti, importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità in quanto sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici (Sez. 2, Ord. n. 22585 del 2019).
Le relative censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. I motivi anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili a fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le
risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito.
D’altra parte, già con la citata sentenza n. 4019 del 2017 questa Corte ha evidenziato l’erroneo presupposto del COGNOME circa il fatto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina.
13.3 Tali considerazioni valgono a fortiori per la parte acquirente. Infatti, il provvedimento di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, con la doverosa conseguenza del compimento dell’attività volta alla cessione dell’unico bene sociale, attività che fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal COGNOME. Questi, infatti, aveva intentato un’iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari, quando come sopra esposto, aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza depositata l’11 novembre 1997 aveva confermato la revoca dalla carica di amministratore di NOME COGNOME. Con ordinanza in data 7 novembre 1997 l’istanza cautelare sopra richiamata era stata rigettata.
14. Il ricorrente, peraltro, non censura specificamente la sentenza nella parte si attribuisce rilievo alla mancanza di atti contrari rispetto alla nomina del liquidatore fino al luglio del 1997, un anno e mezzo dopo la nomina e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari.
Le motivazioni della Corte d’Appello a sostegno della sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, sopra sinteticamente riportate, valgono in riferimento a tutta le fasi che hanno caratterizzato il procedimento negoziale concluso con il contratto di compravendita, pertanto, deve affermarsi anche questo ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa al momento rispetto al quale valutare lo stato soggettivo dell’acquirente, ovvero se con riferimento alla data di conclusione del primo contratto preliminare, del secondo o del definitivo.
In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 6000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^