Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31555 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 16606/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona dei procuratori speciali AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 17 dicembre 2021 n. 702; 2023 dal AVV_NOTAIO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’AVV_NOTAIO e, per la parte controricorrente, l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: Bonifico domiciliato -Riscossione da parte di soggetto non legittimato -Responsabilità -Accertamento -Criteri.
Nel 2018 la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Giudice di pace di Trieste la società RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) aveva stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario;
-) il contratto prevedeva, fra gli altri servizi, l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di dare esecuzione ai cc.dd. bonifici domiciliati disposti elettronicamente dalla RAGIONE_SOCIALE;
-) nel 2014 la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto un bonifico domiciliato a favore di tale NOME COGNOME, inviando a mezzo posta al domicilio da questi eletto la password necessaria per la riscossione del pagamento;
-) la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito il pagamento a favore di persona diversa dal beneficiario, identificata in base ad un documento di identità presumibilmente falso;
-) la RAGIONE_SOCIALE di conseguenza era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta al reale creditore.
Premessi questi fatti, l’attrice chiese la condanna della società convenuta al risarcimento del danno consistito nella duplicazione del pagamento.
Con sentenza n. 380 del 2019 il Giudice di pace di Trieste accolse la domanda e condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma da questa richiesta.
Il Giudice di pace ritenne che una volta accertato l’avvenuto pagamento a favore di persona non legittimata, RAGIONE_SOCIALE dovesse risponderne nei confronti della disponente, ai sensi dell’articolo 43, secondo comma, della legge assegni, a prescindere dalla sussistenza di colpa nell’identificazione del beneficiario.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Trieste con sentenza 17 dicembre 2021 n. 702 accolse il gravame e rigettò la domanda.
Il Tribunale ha ritenuto che:
-) la domanda come formulata dalla RAGIONE_SOCIALE era soggetta alla disciplina delle azioni contrattuali;
-) spettava dunque alla RAGIONE_SOCIALE dimostrare di avere adempiuto esattamente la propria obbligazione, ovvero dimostrare la propria assenza di colpa nell’erronea individuazione del beneficiario;
-) RAGIONE_SOCIALE aveva assolto tale onere dimostrando di avere pagato a persona in possesso di un documento di identità, del codice fiscale e della password inviata dalla RAGIONE_SOCIALE al proprio creditore.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un unico motivo articolato, in rubrica, in due parti (illustrate congiuntamente, ma articolate in plurimi profili), ed illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’ unico motivo di ricorso è rubricato come segue:
« 1a. Nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi processuali in materia di prova -ex artt. 115 e 116 c.p.c. -ma nella diversa prospettiva del radicale travisamento della prova ex art. 360, I comma n. 4 c.p.c.: utilizzo da parte del giudice di una prova (più correttamente di una informazione probatoria) inesistente e mai acquisita agli atti di causa ovvero incontrovertibile errore di percezione assoluto in punto di significante (e non sul significato) della prova.
1b) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nuovamente artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 1218, 1175 e 1176, II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma 3 cod. proc. civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto e alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazion e ».
Nell’illustrazione di tale doglianza, come accennato, sono esposte più censure.
1.1. Con una prima censura la RAGIONE_SOCIALE sostiene che erroneamente la sentenza d’appello le ha addossato, a titolo di colpa, il fatto di non avere
fornito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘indicazioni più dettagliate’ per la corretta identificazione del presentatore all’incasso.
Deduce la ricorrente che è onere della banca identificare il portatore di un titolo, e non del cliente dare indicazioni al riguardo.
1.1. Sotto un secondo profilo la sentenza di appello è censurata per avere giudicato diligente la (o, in altri termini, per avere escluso il carattere negligente della) condotta di RAGIONE_SOCIALE diretta ad identificare il presunto beneficiario del bonifico.
Sostiene che il giudizio sulla diligenza della banca non avrebbe giammai potuto dare esito positivo , dal momento che l’ignoto truffatore presentò alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due documenti (la patente di guida ed il tesserino del codice fiscale) tra loro difformi: mentre, infatti, nel primo era indicata quale data di nascita ‘DATA_NASCITA‘, nel secondo era indicata la diversa data del ‘DATA_NASCITA‘.
Deduce che, affermando la non difformità tra i due documenti, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di travisamento della prova.
1.2. Infine, sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce che il Tribunale, reputando conformi due documenti manifestamente discordanti, avrebbe deciso violando le regole della logica e le massima di comune esperienza, pronunciando in tal modo una sentenza nulla.
1.3. Come già ritenuto da questa corte in identica fattispecie, coinvolgente le medesime parti del presente giudizio (Sez. 3, Sentenze nn. 27570, 27572 e 27573 del 28.9.2023), le varie censure in cui si articola il ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate.
1.4. È, anzitutto, inammissibile la prima censura, con cui si critica la sentenza impugnata per avere fatto malgoverno dell’art. 1227 c.c..
Il giudice di appello, infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice RAGIONE_SOCIALE in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice RAGIONE_SOCIALE, ma ha escluso la responsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del
bonifico domiciliato, pagando -dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto -alla persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso.
Rispetto a questa ratio decidendi resta estraneo il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione; rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta.
1.5. La seconda censura è infondata.
Sulla questione della censurabilità del ‘travisamento’ della prova come vizio di legittimità si è determinato un contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, tra due contrapposti orientamenti, per la composizione del quale sono state recentemente investite le Sezioni Unite (Cass., Sez. Lav., Ord. 29/03/2023, n. 8895; Cass., Sez. III, Ord. 27/04/2023, n. 11111).
Tuttavia anche l’orientamento che ammette la deducibilità in Cassazione del travisamento della prova sottolinea che, ai fini della censurabilità di questo vizio, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre la necessaria compresenza dei seguenti presupposti:
a) l’errore del giudice deve cadere non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova (manifestazione dell’essenza della discrezionalità valutativa riservata al giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non sindacabile dinanzi a quest’ultima), bensì sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito;
b) tale contenuto deve avere formato oggetto di discussione tra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione in esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., il quale deve invece cadere sul contenuto oggettivo di un fatto -non di una prova -non oggetto di discussione;
c) l’errore deve essere decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta
certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (cfr., in tema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n. 3955).
1.6. Nel caso di specie il requisito sub (a) non sussiste.
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha riprodotto nel proprio controricorso i due documenti esibiti dall’ignoto truffatore (patente di guida e tessera sanitaria: pp. 13-14 del controricorso), i quali recano la medesima data di nascita.
Né la RAGIONE_SOCIALE -neanche nella memoria o nella discussione orale -ha replicato o spiegato da cosa dipenda questa difformità tra i due documenti offerti in copia dalla ricorrente, ed i due documenti offerti in copia dalla controricorrente.
Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, deve concludersi che il Tribunale non è incorso in alcun travisamento, ma ha compiuto piuttosto un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), ed ha concluso affermando che non ‘ sussiste la discordanza, censurata da RAGIONE_SOCIALE, nell’ indicazione della data di nascita del beneficiario, la quale è il ‘DATA_NASCITA‘ in entrambi i documenti sopra menzionati e allegati in fotocopia ‘ (p. 15 della sentenza impugnata).
1.7. La terza censura (nullità della sentenza), infine, è infondata, poiché una sentenza può dirsi nulla per vizio di motivazione solo quanto questa manchi del tutto o sia incomprensibile ‘ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‘ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 629830).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non manca, né è incomprensibile: il Tribunale ha ritenuto infatti non difformi i due documenti presentati dal presentatore del titolo, e quindi non percepibile da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la loro falsità: e tanto basta per escludere la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c..
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del rilievo sistematico della questione sottoposta all’esame della Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti processuali di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della