30624126s
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, AVV_NOTAIO, ha pronunciato ex artt. 669 sexies e 700 c.p.c. la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio cautelare promosso con ricorso depositato in data 10.3.2025 da
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato come in atti .
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) AG 09486490015 rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con il ricorso depositato in data 10.03.2025 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 700 c.p.c. NOME COGNOME ha chiesto disporsi, anche con provvedimento inaudita altera parte , l’ordine alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE) AG, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , di sblocco del conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti a lui intestati e il ripristino RAGIONE_SOCIALEa loro piena operatività, inibiti a seguito all’inserimento del nominativo di COGNOME nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) da parte di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE;
che l’adito Tribunale di Monza con decreto del 13.3.2025 ha disposto inaudita altera parte la cautela richiesta e ha fissato udienza di discussione nel contraddittorio al giorno 26.03.2025;
che si è costituita nel presente giudizio cautelare con memoria regolarmente depositata la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE) AG, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti legittimanti la misura richiesta;
che, in particolare, la resistente ha dedotto quanto segue:
-di essere una banca privata svizzera con sede a Francoforte (Germania) e avente succursale in RAGIONE_SOCIALE (Torino) e di essere stata scelta dall’odierno RAGIONE_SOCIALE per i propri investimenti in strumenti finanziari di emittenti e mercati di svariata provenienza geografica;
-che, più nel dettaglio, il RAGIONE_SOCIALE in data 16.11.2012 ha stipulato un contratto di gestione di portafogli, numero di conto n. 215369 poi ricontrattualizzato in data 28.5.2028 (doc 2) con cui richiedeva a Bank RAGIONE_SOCIALE la prestazione di un servizio di gestione patrimoniale (art. 1) con la espressa facoltà per Bank RAGIONE_SOCIALE ‘ coerentemente con le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa Linea di Gestione prescelta dal Cliente e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, [di] compiere, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, ogni tipo di operazione impegnando ogni tipo di strumento finanziario, senza alcuna restrizione ‘;
-che in data 02.12.2014, il Ricorrente ha impartito una specifica istruzione alla Banca, chiedendo di ‘ mantenere attività in USD minimo 25% ‘: egli ha dunque chiesto alla Banca di investire (almeno) un quarto del patrimonio in gestione in investimenti legati alla valuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (DOC. 3); che il RAGIONE_SOCIALE ha poi sottoscritto il Mandato quadro di gestione discrezionale del 19.09.2023 (DOC. 4, il ‘Mandato’) con cui ha conferito a Bank RAGIONE_SOCIALE il mandato esclusivo ‘ per gestire in modo discrezionale, contro remunerazione, gli averi depositati su alcuni sottoconti di deposito e titoli collegati al conto soprammenzionato ‘, ossia il rapporto n. 215369 (art. 1);
-che, siccome il ‘ servizio di gestione di portafoglio scelto dal Ricorrente prevede il deposito RAGIONE_SOCIALE strumenti finanziari presso banche depositarie estere e che queste attività possono essere soggette a tasse, oneri, restrizioni e altre misure imposte RAGIONE_SOCIALEa autorità del paese in cui ha sede il Corrispondente per gli strumenti finanziati’, conseguentemente la Banca, in forza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del nominativo del cliente NOME COGNOME nella c.d. ‘SDN List’ (ossia la ‘Specially Designed Nationals and Blocked Person List ‘) ad opera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) del RAGIONE_SOCIALE (DOC. 1), la resistente è stato obbligata, per non incorrere a sua volta in sanzioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (le c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), a bloccare tutti i beni RAGIONE_SOCIALEa persona inserita nella SDN List e di segnalare all’RAGIONE_SOCIALE l’esistenza di tali beni;
che, quindi, la Banca resistente, richiamando l’efficacia extraterritoriale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni RAGIONE_SOCIALE e la legittimità del proprio agire, ha insistito per il rigetto RAGIONE_SOCIALEa cautela azionata dal RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, in via subordinata, la concessione RAGIONE_SOCIALEa misura solo in relazione agli investimenti diversi da quelli in valute o strumenti finanziari USA o depositati presso depositari USA;
udita la discussione orale all’udienza del 2.4.2025, ammessa con riserva ulteriore documentazione su richiesta di entrambe le parti, il Tribunale si è riservato di decidere.
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Ritenuto, in via preliminare, che il ricorso sia ammissibile ex art. 700 c.p.c., non esistendo altro rimedio cautelare tipico per ottenere tutela al diritto azionato;
ritenuti sussistenti, nel caso di specie, sia il fumus boni iuris , sia il periculum in mora RAGIONE_SOCIALEa tutela cautelare invocata con la conseguenza che il provvedimento emesso in via provvisoria con decreto inaudita altera parte del 13.3.2025 va confermato all’esito del contraddittorio cautelare instaurato; che è pacifico, in fatto, che il nominativo RAGIONE_SOCIALE‘odierno RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE , di cui il primo è attualmente amministratore socio unico, sono stati inseriti 1
1 Riporta il RAGIONE_SOCIALE che ‘ L’attività svolta dalla Società RAGIONE_SOCIALE consiste nello sviluppo e nella costruzione di sensori e strumentazione innovativa per il monitoraggio RAGIONE_SOCIALEe acque e del loro inquinamento, nella vendita di tali prodotti in tutto il mondo oltre che nell’assistenza post-vendita attraverso manutenzioni e calibrazioni periodiche (tendenzialmente annuali) o anche riparazioni urgenti dei prodotti venduti, tutto presso la propria sede di Brugherio (spedizione RAGIONE_SOCIALEo strumento presso la sede organizzata dalla stessa Società, ispezione, preventivo RAGIONE_SOCIALE interventi da eseguire, accettazione preventivo da parte del cliente, manutenzione / calibrazione / riparazione RAGIONE_SOCIALEo strumento e restituzione al cliente tramite corriere espresso sempre organizzato dall’RAGIONE_SOCIALE); inoltre, considerata l’elevata fattura tecnica RAGIONE_SOCIALEa strumentazione, la Società garantisce ai propri clienti anche un servizio di assistenza continua sia
dall’ RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nella Specially Designated Nationals and Blocked List (SND List) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘Executive Order 14024 (E.O. 14024) per aver, in tesi, intrattenuto rapporti commerciali con la Russia (attraverso, sembrerebbe, la vendita di una sonda a una società cinese ( RAGIONE_SOCIALE ).
che è altrettanto pacifico che, di tale segnalazione, il COGNOME non ha ricevuta alcuna notifica e che la notizia è stata appresa in data 23.08.2024 tramite la stampa;
che, ancora, è pacifico e documentale che, in data 24 dicembre 2024 la Banca odierna resistente ha comunicato al RAGIONE_SOCIALE che il suo conto era stato sottoposto al ‘blocco totale RAGIONE_SOCIALE asset … a seguito RAGIONE_SOCIALEe sanzioni imposte dall’RAGIONE_SOCIALE‘ , con la precisazione che ‘il blocco totale RAGIONE_SOCIALE asset implica che non sarà possibile effettuare alcuna operazione sul Suo conto, inclusi prelievi, depositi, trasferimenti o qualsiasi altra transazione finanziaria, fino a nuova comunicazione’ (cfr. doc. 3) ;
che, pertanto, a seguito del blocco totale RAGIONE_SOCIALE asset disposto in via immediata e urgente da Bank RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; Cie RAGIONE_SOCIALEEuropeRAGIONE_SOCIALE AG RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’odierno RAGIONE_SOCIALE si trova oggi nell’impossibilità di compiere qualsiasi operazione sul proprio conto avente numero Y-215369.001, la cui consistenza al 16 dicembre 2024 era pari ad euro 9.419.327,00 (DOCC. 3 e 4);
richiamato il provvedimento recentemente emesso dall’intestato Tribunale in una fattispecie del tutto analoga (cfr. Tribunale di Monza, ordinanza del 7.11.2024 est. AVV_NOTAIO), ove è stato disposto l’ordine ad altra Banca di ripristinare immediatamente la pieno operatività di tutti i rapporti bancari e finanziari intrattenuti con il RAGIONE_SOCIALE (in quel caso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), sulla base del presupposto che ‘ con riferimento alla lista predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cioè da un’istituzione coinvolta nel contrasto del terrorismo internazionale diversa dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dall’Unione Europea, non sussistono obblighi di congelamento dei fondi ‘, e che, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE è un ‘ organismo extraterritoriale ed extranazionale le cui determinazioni, peraltro assunte in assenza di procedure che rispondano a basilari criteri di garanzia e rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in violazione dei principi fondanti il nostro ordinamento giudiziario e statuale che tutelano la libertà individuale e collettiva nelle sue molteplici espressioni, tra cui l’esercizio di ogni attività ad essa correlata, non hanno efficacia, né valore precettivo nel diritto interno ‘;
considerato che la fattispecie sottoposta a questo Giudice non pare essere dissimile da quella già esaminata dal Tribunale, se non per il fatto che l’odierna resistente è banca estera, avente però rappresentante e succursale in RAGIONE_SOCIALE e quindi operante nel mercato italiano;
che, inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE &RAGIONE_SOCIALE; CIE RAGIONE_SOCIALE AG, RAGIONE_SOCIALE, il portafoglio titoli del RAGIONE_SOCIALE anche in quel caso era composto da investimenti presso fondi USA e con valuta USD;
rilevato, in termini generali, che le sanzioni emesse da l’RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) si inseriscono nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sanzioni economiche e commerciali disposte dal Governo USA, nell’ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale;
che, in tale ambito è solito distinguersi tra sanzioni cosiddette ‘primarie’ e sanzioni ‘secondarie’, dove le prime vengono applicate direttamente, in quanto il soggetto giuridico è direttamente assoggettato alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE, mentre le seconde sono, invece, sanzioni che possono telefonica che a mezzo e-mail, per aiutare l’utilizzatore nell’immediata risoluzione di qualsiasi dubbio e/o problema, con possibilità per la Società di collegamento da remoto con i propri prodotti in giro per il mondo attraverso il software Team Viewer per il controllo di tutte le impostazioni.
In particolare, i principali prodotti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono le sonde ‘Ocean Seven’, che servono per misurare i più importanti parametri chimico-fisici RAGIONE_SOCIALEe acque come temperatura, profondità, salinità, pH, Redox e ossigeno disciolto, in grado di operare fino ad oltre 7.000 metri di profondità; oltre alle sonde ‘Ocean Seven’, la Società si occupa anche RAGIONE_SOCIALEa vendita di singoli sensori per la misura di Riferimento, pH, Ossigeno e Redox ad altre ditte che vengono poi interfacciati nei loro sistemi .’
essere imposte a società o soggetti non statunitensi (c.d. non-US persons’), perché intrattengono determinate attività commerciali con il paese oggetto di restrizioni;
che le sanzioni, così come gli embarghi, sono implementate e fatte rispettare dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e hanno una componente extraterritoriale;
che l’effetto di extraterritorialità che tali sanzioni impongono deve essere, tuttavia, esaminato alla luce del rispetto del diritto interno, del diritto internazionale e comunitario e dei principi fondamentali;
che, più nello specifico, la presente fattispecie si inquadra nell’ambito del programma di sanzioni relative all’Ucraina/Russia avviato con l’ordine esecutivo (E.O) 13660 dal Presidente COGNOME, che l’RAGIONE_SOCIALE ha attuato attraverso misure reali patrimoniali ( Blocking RAGIONE_SOCIALE ), emesse nei confronti di persone, sia fisiche che giuridiche, inserite all’interno RAGIONE_SOCIALEe ‘liste di designazione’ statunitensi ( SDN list ), tra cui vi è anche l’odierno RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che sono svariate le misure e le sanzioni emesse nel tempo dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il terrorismo e la tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nazionale nei confronti RAGIONE_SOCIALE e di individui, anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sanzioni secondarie);
rilevato che questi tentativi di esercitare una giurisdizione extraterritoriale RAGIONE_SOCIALE sono stati tradizionalmente criticati a livello RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea , ‘poiché costituiscono, tipicamente, una 2 forma di giurisdizione sproporzionata, che taluni ritengono difficilmente conciliabile con i principi generali del diritto internazionale pubblico’;
che, in materia di sanzioni Usa emesse in relazione ai traffici commerciali con l’Iran, Cuba e Libia, l’Unione Europea ha emanato il cd. Regolamento di Blocco (Regolamento CE n. 2271/96) al dichiarato fine di attenuare l’impatto RAGIONE_SOCIALEe sanzioni USA sugli interessi RAGIONE_SOCIALEe imprese RAGIONE_SOCIALE‘Unione che svolgono attività economiche lecite con paesi terzi in conformità del diritto unionale;
che, in particolare, giova in questa sede rilevare che i considerando dal primo al settimo del citato regolamento di Blocco RAGIONE_SOCIALE‘Unione prevedono quanto segue:<> (…) <> 3 ;
che, restando nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie, si può osservare che l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafo 2, lettera h), TUE impone all’Unione di proteggere e promuovere il sistema di diritto internazionale;
2 Sul punto si vedano le Conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocato Generale, NOME COGNOME, presentate il 12 maggio 2021 nella Causa C-124/20 Bank Melli Iran, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore anseatico del Land, Amburgo, Germania, in merito al Regolamento CE n. 2271/96 (cd. Regolamento di Blocco).
3 Cfr. le già citate conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocato Generale, NOME COGNOME, presentate il 12 maggio 2021 nella Causa C-124/20 Bank Melli Iran, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore anseatico del Land, Amburgo, Germania.
ritenuto che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE & CIE (RAGIONE_SOCIALE) AGRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di operare il blocco indiscriminato di tutti gli asset presenti nel rapporto intestato al RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inserimento del nominativo di quest’ultimo nella lista SDN da parte di RAGIONE_SOCIALE – avvenuta, peraltro, in assenza totale di contradditorio e di rispetto dei più basilari principi di tutela del diritto di difesa – si ponga in conflitto con il principio di proporzionalità che deve orientare qualsiasi misura sanzionatoria, tanto più se di portata extraterritoriale;
che, come efficacemente argomentato dal Tribunale di Monza nell’ordinanza sopra richiamata, l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è una istituzione coinvolta nel contrasto al terrorismo internazionale, diversa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea;
ritenuto, pertanto, che, in tale quadro normativo, con riferimento alla lista predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, non sussistano obblighi di congelamento dei fondi;
che in tal senso si è espressa anche l’RAGIONE_SOCIALE presso la Banca di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che diffonde le liste dei soggetti designati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Onu e dall’Unione Europea nei confronti dei quali sussistono obblighi di congelamento fondi in capo agli istituti di credito, confermando espressamente che tali obblighi di congelamento non sussistono nei confronti di soggetti segnalati da un organismo extraterritoriale ed extranazionale come l’RAGIONE_SOCIALE, le cui determinazioni non hanno efficacia nel diritto interno (doc. 5);
che, in ogni caso, ferme le più approfondite valutazioni a seguito RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del futuro giudizio di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALEa presente delibazione sommaria e provvisoria, si ritiene che il blocco totale RAGIONE_SOCIALE‘operatività bancaria determini un pregiudizio sproporzionato e come tale ingiustificato, idoneo altresì a cagionare un danno immediato e irreparabile in capo al RAGIONE_SOCIALE, che si vede, di fatto, privato RAGIONE_SOCIALEa possibilità di compiere qualsiasi disposizione gestoria del patrimonio conferito nel portafoglio titoli di cui al rapporto in esame;
che, d’altra parte, la resistente per sostenere l’obbligatorietà del congelamento dei rapporti bancari e finanziari per effetto dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la correttezza del proprio operato ha utilizzato argomenti che il Tribunale ritiene inconferenti, quali:
1. la composizione del portafoglio titoli, composto in parte da attività con moneta di rischio USD (azioni e obbligazioni) e ‘azioni provenienti da mercati sviluppati’, emittenti azioni U.S.A., oltre che strumenti finanziari depositati presso intermediari in Paesi UE, Extra UE, tra cui il Regno Unito, la Svizzera, il Giappone, nonché gli stessi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 4 e 12 fasc. resistente);
2. la vincolatività RAGIONE_SOCIALEa normativa americana e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto ai portafogli gestiti da Bank RAGIONE_SOCIALE troverebbe ulteriore conferma nel Deferred Prosecution Agreement (‘DPA’) sottoscritto tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di Giustizia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’indagine promossa nei confronti di alcuni clienti RAGIONE_SOCIALEa banca che avrebbe violato la normativa fiscale applicabile (doc. 9);
3. in ogni caso, la conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE comporterebbe altresì il serio rischio di iscrizione RAGIONE_SOCIALEa stessa Bank RAGIONE_SOCIALE nelle SDN List con conseguente paralisi RAGIONE_SOCIALEa sua operatività e RAGIONE_SOCIALEa comminazione di sanzioni pesantissime;
4. nel disciplinare i rapporti, il cliente e Bank RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto che: ‘ la banca ha altresì facoltà, senza incorrere in alcuna responsabilità a riguardo, di rifiutarsi di eseguire istruzioni, tra gli altri nei seguenti casi: … (iv) la Banca abbia ricevuto un’ingiunzione o un’ordinanza da qualsiasi tribunale o autorità competente per il congelamento dei fondi ovvero qualsiasi altro provvedimento specifico adottato da un tribunale o un’autorità competente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa prevenzione di un reato o RAGIONE_SOCIALE‘indagine su un reato commesso ovvero per qualsiasi altro motivo ‘ (art. 6.2 RAGIONE_SOCIALEa Condizioni generali); pertanto, in forza di tale clausola negoziale, la Bank RAGIONE_SOCIALE può legittimamente rifiutarsi di eseguire le istruzioni del cliente e bloccare l’operatività.
5. la Banca non potrebbe ottemperare all’ordine del Tribunale di sblocco dei conti ‘ in forza di un factum principis’ ossia le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vincolano tanto Bank RAGIONE_SOCIALE, quanto gli intermediari depositari;
rilevato che nessuno RAGIONE_SOCIALE argomenti sopra riportati persuade il Tribunale, posto che:
1. la composizione del portafoglio titoli così come illustrata non è di ostacolo all’adozione ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare richiesta, atteso che il contratto di gestione portafogli n. 215369 del 2018 in essere tra le parti è soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge italiana e alla giurisdizione italiana (cfr. art. 23: ‘ Il presente contratto e le operazioni in esecuzione RAGIONE_SOCIALEo stesso sono regolate dalla legge italiana e per qualsiasi controversia il foro competente è quello del domicilio del Cliente individuabile in base a quanto indicato nel precedente art. 19 ‘);
2. il Deferred Prosecution Agreement (‘DPA’) sottoscritto tra le Banche del RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di Giustizia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a parte che riguarda una indagine promossa nei confronti di alcuni clienti RAGIONE_SOCIALEa banca accusati di aver commesso violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa fiscale applicabile e quindi nulla ha a che fare con il presente giudizio, in ogni caso è un accordo ( agreement ) che non può evidentemente vincolare un soggetto terzo, per di più non soggetto alla giurisdizione americana;
3. 4. e 5. l’invocata clausola non sembra poter abilitare la Banca a disporre il blocco totale del conto, atteso che è assente un ‘ provvedimento specifico adottato da un tribunale o un’autorità competenza nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa prevenzione di un reato ‘, mentre l’eventuale esecuzione del provvedimento cautelare per ordine RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria italiana parrebbe costituire causa di esonero di ogni responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Bank RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto, quindi, sussistente, sulla base di quanto fin qui esposto, il fumus boni iuris RAGIONE_SOCIALEa cautela richiesta dal RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto parimenti sussistente il requisito del periculum in mora , integrato dal serio ed imminente rischio che la totale inibizione all’utilizzo e gestione del conto titoli possa determinare un ingente danno di natura patrimoniale in capo al RAGIONE_SOCIALE, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del capitale investito;
che comunque la sussistenza del periculum si apprezza anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa lesione di interessi diversi e superiori a quelli di natura patrimoniale, quale la libera iniziativa economica e di autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa persona, entrambi aventi rilievo costituzionale;
ritenuti, quindi, sussistenti tutti i presupposti per la concessione RAGIONE_SOCIALEa richiesta cautela, anche all’esito RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del contraddittorio e, pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe sopra riportate considerazioni, il provvedimento cautelare disposto con decreto del 13.03.2025 deve essere in questa sede integralmente confermato;
visto l’art. 669 octies comma VI e VII c.p.c., e ritenuto che, in applicazione del principio di soccombenza, parte resistente vada condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute da parte RAGIONE_SOCIALE per il presente giudizio, spese che si liquidano in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014, in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre rifusione RAGIONE_SOCIALEe anticipazioni sostenute (contributo unificato), rimborso 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 700 c.p.c. da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così provvede:
1. conferma il provvedimento cautelare emesso con decreto del 13 marzo 2025 e per l’effetto,
2. ordina a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore al ripristino immediato RAGIONE_SOCIALEa piena operatività del rapporto di conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti intestati al COGNOME NOME;
3. condanna RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore . alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute da parte
RAGIONE_SOCIALE, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre rifusione RAGIONE_SOCIALEe anticipazioni sostenute (contributo unificato), rimborso 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza, il 14.04.2025
Il Giudice Designato NOME COGNOME