Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 961/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE,
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1211/2020 depositata il 19/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con l’impugnata sentenza rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 19/6/2020 che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Osservava la Corte che la ricorrente aveva omesso di depositare presso il RAGIONE_SOCIALE delle Imprese i bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti alla proposizione dell’istanza di fallimento e le scritture contabili prodotte nel giudizio di reclamo erano inattendibili in quanto i bilanci risultavano depositati nello stesso mese di aprile 2019 a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro , né esponevano la reale situazione patrimoniale poiché alcuni dati contabili e voci di debito nei confronti di soggetti pubblici non corrispondevano all’accertamento tecnico -contabile esperito dall’ausiliario del curatore.
1.2 La Corte, inoltre, evidenziava che lo stato di insolvenza si desumeva da plurimi elementi sintomatici costituiti dalla esposizione debitoria, ammessa anche dal legale rappresentante in sede di audizione da parte del curatore, nei confronti del Fisco e degli Enti previdenziali, dal mancato pagamento dei creditori, i quali avevano intrapreso, con esito negativo, procedure esecutive in danno della società, dalla cessazione dell’attività e dalla mancanza di liquidità.
1.3 I giudici salernitani, infine, disattendevano la richiesta di ammissione della consulenza tecnica contabile giacché era onere
del reclamante semmai versare in atti una relazione tecnica idonea a superare le risultanze d ell’accertamento eseguito dall’ausiliario del curatore.
2 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione affidato a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso, illustrato con memoria, mentre il creditore istante è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l.fall., 2215 e 2630 e s., c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3, c.p.c. o, in subordine, per omesso esame di un fatto decisivo: la ricorrente sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere le scritture contabili irregolarmente redatte e nell’attribuire significato di infedeltà alla tardiva approvazione dei bilanci, condotta la cui conseguenza è il pagamento di una sanzione amministrativa, e contesta le valutazioni del consulente del curatore su alcune voci della contabilità; il ricorrente lamenta che nella sentenza non viene neppure dato atto della produzione di copiosa documentazione contabile (bilanci, libri giornali, registri Iva vendite) di potenziale decisività e censura l’affermazione della Corte che fa dipendere l’inattendibilità dei bilanci dall’omesso deposito di questi nel RAGIONE_SOCIALE delle Imprese;
secondo motivo: nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1 nr. 4, c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e del ‘giusto processo’: si imputa alla Corte di aver posto a base della propria decisione le risultanze di un accertamento contabile di parte considerandolo come una consulenza d’ufficio;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 112 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 e 4 c.p.c., per avere il secondo giudice disatteso la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio con una motivazione meramente apparente.
2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum .
2.1 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte non ha affermato che la irregolare tenuta delle scritture contabili possa di per sé inficiare i dati in essi contenuti, né ha ricollegato alla non tempestiva approvazione dei bilanci la loro inutilizzabilità ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni di non fallibilità.
2.2 Piuttosto, i giudici di merito hanno tratto elementi sintomatici della inattendibilità delle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi degli anni 2017, 2018 e 2019 che hanno preceduto l’istanza di fallimento dalle sospette modalità insite nella contestuale approvazione, senza che a ciò fosse seguito il deposito al RAGIONE_SOCIALE per le Imprese, in assenza di alcuna ragione giustificativa offerta da ll’amministratore unico della società.
2.3 Ulteriori indici della non veridicità dei dati riportati nei bilanci sono stati individuati dalla Corte nella infedele rappresentazione della situazione patrimoniale che la curatela aveva riscontrato con riferimento alla diversa esposizione nei confronti degli istituti previdenziali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE tra le risultanze del bilancio 2019 e ai debiti esposti nella comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE.
2.4 Tale percorso argomentativo è in linea con l’orientamento di questa Corte che ha espresso i seguenti principi: «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla l. fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della l.fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle
imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (Cass.18141/2024 12691/2020, 33091/2018 e 24548/2016).
2.5 Venendo all’esame della seconda parte della censura, va rilevato che questa Corte, con riferimento all’omesso esame della prova documentale (Cass 18859/2021; 16812/2018; 19150/2016 e 25756/2014), ha affermato che tale vizio può essere denunciato per cassazione, quando determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. 18859/2021; 16812/2018; 19150/2016 e 25756/2014).
In altre parole, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza.
È per questo che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
2.6 In applicazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., d’altronde, la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è, dunque, tenuta ad allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della controversia (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 /2014; 7472 /2017 e 13578/2020).
2.7 Nel caso di specie la ricorrente si limita solamente a lamentarsi dell’omesso esame della documentazione elencata nel corpo del ricorso (bilanci, libri giornali e registri Iva vendite) senza tuttavia in concreto indicare i fatti storici, di portata decisiva, veicolati da tale prova.
3 Il secondo motivo è infondato.
3.1 Va precisato che la Corte non ha affatto attribuito al COGNOME la veste di consulente tecnico d’ufficio , essendosi limitata a chiarire che lo stesso non fosse un consulente di parte ma un ausiliario del Giudice Delegato nominato ex art. 32 l.fall.
3.2 Non può predicarsi alcuna violazione del diritto al contraddittorio posto che nulla impediva al reclamante, adempiendo all’onere posto a suo carico di provare la sussistenza delle condizioni di non fallibilità, di avvalersi di una consulenza di parte che avversasse le risultanze degli accertamenti esperiti dall’ausiliario del curatore.
4 Il terzo motivo è, all’evidenza , inammissibile.
4.1 Nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. può riscontrarsi in quanto «l a violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti» (ex multis, Cass. 7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013).
4.1 Assolutamente fuori luogo è il richiamo al vizio di omessa pronuncia per denunciare la mancata decisione da parte della Corte
sulla richiesta di CTU atteso che l’art . 112 c.p.c. si riferisce all’omessa pronuncia su una domanda o eccezione e non su una richiesta di ammissione di mezzo istruttorio o di una CTU.
4.2 Con riferimento al vizio di motivazione, va rilevato che il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali è stata disattesa la richiesta di ammissione di CTU.
Il ricorso va quindi rigettato.
5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte RAGIONE_SOCIALE, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio