Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25932 – 2022 R.G. proposto da:
NATALE FILOMENA -c.f. NTLFMN61A53B872K -PAGANO ROSA -c.f. PGNRSO82D55B872U -PAGANO ROMILDA -c.f. PGNRLD85P49A512U -rappresentate e difese in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
RICORRENTI
contro
MINISTERO dell’I RAGIONE_SOCIALE -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 5845 -6/23.9.2022 della Corte d’Appello di Roma,
udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano in data 12.6.2015 al Ministero dell ‘ Interno istanza volta ad ottenere l ‘e rogazione dei benefici di cui alla legge n. 302/1990 in relazione all ‘omicidio di NOME COGNOME, rispettivamente, loro coniuge e genitore, assassinato dalla criminalità organizzata per errore di persona, così come acclarato, in esito alla riapertura delle indagini seguita all’archiviazione del procedimento apertosi nel 1992, con sentenza n. 2223/16.12.2015 del Tribunale di Napoli, confermata con sentenza n. 22/7.3.2017 della Corte di Assise di Appello di Napoli (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza c on decreto n. 9/2017.
R eputava insussistenti i requisiti soggettivi di cui all’art. 9 bis della legge n. 302/1990 e di cui all’art. 2 quinquies , 1° co., lett. a) e lett. b), del d.l. n. 151/2008, convertito nella legge n. 186/2008, giacché NOME COGNOME aveva rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado con soggetti gravati da precedenti penali (cfr. ricorso, pag. 4) .
Avverso l’ anzidetto decreto NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso al Tribunale di Roma.
Resisteva il Ministero dell’Interno.
Eccepiva preliminarmente l’intervenuta decadenza dall’e sperita istanza, siccome proposta tardivamente, allorché , giusta l’antecedente previsione dell’art. 6 della legge n. 302/1990, era decorso il termine di due anni dal fatto.
4. Con ordinanza del 7.5.2019 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda. In ordine all’eccezione preliminare il tribunale opinava nel senso che il fatto costitutivo del diritto doveva reputarsi insorto contestualmente al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna n. 2223/2015 del Tribunale di Napoli, sicché il termine decadenziale di tre mesi, ex lege n. 44/1999, non era decorso.
Il Ministero dell’Interno proponeva appello.
Si costituivano NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Instavano per il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 5845 dei 6/23.9.2022 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e condannava le appellate alle spese del doppio grado.
Evidenziava, la Corte di Roma , che era destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. del gravame, siccome dalla lettura dell’atto di appello si desumeva che il Ministero aveva ‘partitamente indicato le motivazioni del provvedimento impugnato con precisa indicazione dei motivi di censura’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava altresì che era destituito di fondamento il primo motivo d’appello, con cui il Ministero aveva lamentato il rigetto dell’eccezione di decadenza dal beneficio (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava invero che il termine decadenziale era quello di cui all’art. 6 della legge n. 302/1990, nella sua vigente formulazione, applicabile ratione temporis , sicché l’istanza era da proporre nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava dunque che il termine era stato nella specie osservato, poiché l’istanza era stata proposta in data 12.6.2015 e la sentenza penale era passata in giudicato il 15.3.2018, addirittura dopo la proposizione dell’istanza (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 e 7) .
Evidenziava viceversa che era fondato il secondo motivo d’appello, con cui il Ministero aveva lamentato l’accoglimento della domanda ‘nonostante la non
totale estraneità delle ricorrenti ad ambienti delinquenziali’ (così sentenza d’appello, pag. 3) .
Evidenziava segnatamente che il secondo motivo era da accogliere in rapporto alla previsione della lett. b) dell ‘art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2008 convertito nella legge n. 186/2008 e come modificato dall’art. 2, 21° co., della legge n. 94/2009 -in virtù della quale ‘i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali’ (così sentenza d’appello, pagg. 6 -7) .
Evidenziava ulteriormente che con la previsione della lett. b) cit. il legislatore aveva, con formula deliberatamente ampia, inteso statuire che sono da escludere dall’elargizione dei benefici non solo coloro di cui sia dimostrata la diretta appartenenza all’ambiente delinquenziale , ma anche coloro di cui sia dimostrata l’appartenenza all’ambiente delinquenziale ‘pur non essendone parte attiva’ (così sentenza d’appello, pag. 8) , sì che de ll’ambiente delinquenziale possano subire l’i nfluenza (cfr. sentenza d ‘appello, pag. 8) .
Evidenziava dunque che in siffatta prospettiva le parentele entro il quarto ovvero entro il quinto grado delle appellate con soggetti gravati da precedenti per reati anche molto gravi, pur ricompresi nella casistica di cui all’art. 51, 3° co., cod. proc. p en., erano destinate ad assumere la valenza ‘di serio e autonomo indizio sintomatico della possibile partecipazione delle appellate ad un ambiente delinquenziale del quale posso no far parte anche solo passivamente’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava infine, la corte, che in questo quadro risultava irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle appellate con riferimento alla lett. a) del 1° co. dell’art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Ministero dell ‘ Interno ha depositato controricorso recante ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; ha chiesto, in via principale, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese; in via incidentale h a chiesto ‘riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di decadenza dal beneficio ‘ (così controricorso, pag. 22) .
Le ricorrenti hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
Le ricorrenti hanno depositato memoria, con cui hanno rappresentato che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 quinquies , 1° co., lett. a), del d.l. n. 151/2008
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione degli artt. 342 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. Deducono che con la comparsa con cui hanno provveduto a costituirsi in grado dell’avverso gravame siccome privo
d’appello , hanno eccepito l ‘inammissibili tà e della parte volitiva e della parte argomentativa (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deducono in particolare che , contrariamente all’assunto della Corte di Roma, il Ministero non ha formulato alcuna censura avverso il dictum di primo grado (cfr. ricorso, pag. 14) e non ha espresso alcuna doglianza volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deducono dunque che l’avverso appello non ha offerto ‘ spunti per una decisione diversa ‘ (cfr. ricorso, pag. 20) e quindi che non hanno potuto controdedurre alle inesistenti doglianze di controparte (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deducono al contempo che l’impugnata pronuncia è inficiata da motivazione apparente in ordine ai gradi di parentela e ai reati contestati a coloro che il Ministero ha reputato loro parenti o affini (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deducono inoltre che l’impugnata pronuncia, allorché ha richiamato l’Informativa dei Carabinieri e della Prefettura di Caserta, non ha specificato a quali atti si riferisse (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deducono infin e che l’impugnata pronuncia è inficiata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; che invero la corte d’appello ha affermato, per un verso, che NOME COGNOME, ucciso a causa di uno scambio di persona, è estraneo ad ambienti delinquenziali, per altro verso, che esse ricorrenti, rispettivamente, suo coniuge e loro figlie, non lo sono (cfr. ricorso, pag. 24) .
12. C on il secondo motivo le ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 quinquies d.l. n. 151/2018.
Deducono che ha errato la Corte di Roma ad applicare nella specie anziché la lett. a) la lett. b) dell’art. 2 quinquies d.l. n. 151/2008, lett. b) che risulta integrata quando il comportamento, lo stile di vita o le frequentazioni del beneficiario facciano emergere ‘dubbi in ordine alla non totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali’ (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deducono segnatamente che ha errato la corte d’appello a far applicazione della lett. b) dell’art. 2 quinquies , cit. , giacché l’ ‘intraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è subordinata alla dimostrata frequentazione assidua, per ragioni familiari, di tali ambienti’ (così ricorso, pag. 30) .
Deducono dunque che ‘non sussiste alcuna prova che (…) abbiano mai avuto una frequentazione con i parenti e affini indicati da parte resistente, pertanto, non sussiste nemmeno alcuna prova che (…) abbiano mai avuto rapporti con l’ambiente delinquenziale’ (così ricorso, pag. 30) .
C on il terzo motivo le ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che la Corte di Roma non ha per nulla tenuto conto delle delibere del Ministero dell’Interno Comitato di solidarietà n. 231, n. 232 e n. 233 del 12.6.2019, ‘di cui si è discusso all’udienza del 7/10/2021, depositate contestualmente alla comparsa conclusionale’ (così ricorso, pag. 31) .
Deducono che, contrariamente a quanto assunto dalla corte d’appello, nessuno dei loro parenti o affini fa parte di un’associazione mafiosa e nessuno dei reati contestati a loro parenti o affini rientra nella casistica di cui all’art. 51, co. 3bis , cod. proc. pen. (cfr. ricorso, pag. 32) .
Deducono che siffatte circostanze sono state specificate e nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ricorso, pag. 33) .
Con il quarto motivo le ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 3 Cost.
Deducono che la Corte di Roma ha erroneamente desunto dall’unico indizio costituito dai loro rapporti di parentela e di affinità con soggetti gravati da precedenti penali il fatto della loro non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali (cfr. ricorso, pag. 33) .
Deducono che la corte d’appello ha al contempo negato valore agli ulteriori indizi all’uopo addotti, ossia alla presunzione desumibile dalle delibere del
Ministero dell’Interno Comitato di solidarietà del 12.6.2019, ossia alla circostanza che il loro genitore e coniuge, NOME COGNOME è stato reputato estraneo ai contesti criminali, ossia ai riscontri desumibili dall’Informativa del 9.3.2016 della Legione Carabinieri Campania -Comando Provinciale Caserta, dal Rapporto della Prefettura di Caserta e dalla lettera aperta da loro inviata in data 28.6.2018 al Ministero dell’Interno e pubblicata il giorno successivo su numerosi quotidiani (cfr. ricorso, pag. 34) .
Deducono altresì che l’unico indizio valorizzato dalla corte distrettuale non possiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. ricorso, pag. 35) .
Deducono inoltre che la corte territoriale ha fatto ricorso a massime di esperienza che non sono tali, in quanto non si conformano ai principi di cui all’art. 115, 2° co, cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 36) .
Deducono infine che ‘ritenere i cittadini che hanno parenti o affini gravati da precedenti penali, diversi da quelli che non li hanno, viola il principio di uguaglianza ‘ (così ricorso, pag. 37) .
15. C on l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 legge n. 302/1990.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a rigettare l’eccezione di decadenza.
Deduce che i fatti costitutivi del diritto ai benefici de quibus si palesarono sin dal dì -26.2.1992 dell’omicidio di NOME COGNOME siccome da subito si scorse la matrice camorristica del delitto e si riconobbe che la vittima era estranea ad ambienti delinquenziali; che dunque le ricorrenti non avrebbero avuto alcuna necessità di attendere -siccome non hanno atteso, avendo presentato la domanda il 10.6.2015 -la sentenza n. 2223/2015, con cui il Tribunale di Napoli ha condannato in primo grado gli autori del reato (cfr. controricorso, pag. 9) .
Deduce quindi che il termine di decadenza biennale, ex artt. 6 e 12 della legge n. 302/1990, per la proposizione della domanda finalizzata all’ottenimento dei benefici de quibus era scaduto sin dal 26.2.1994 (cfr. controricorso, pag. 9) e che con il sopravvenuto decorso del medesimo termine non hanno interferito né la sopravvenuta legge n. 407/1998, che ebbe ad abolire il termine di decadenza, né la sopravvenuta legge n. 44/1999, che ha ripristinato il termine di decadenza nella minor durata di tre mesi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza (cfr. controricorso, pag. 8) .
Deduce poi che ha errato il tribunale, in prime cure, ad accogliere l’avversa deduzione ‘di tardività dell’eccezione di decadenza in quanto sollevata dal Ministero per la prima volta in sede giurisdizionale’ (così controricorso, pag. 11) .
Il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui reca censura dell’affermata ammissibilità dell’appello del Ministero, va respinto.
In premessa va ribadit a l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento delle Sezioni Unite, a tenor del quale gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 – e rilevante ratione temporis nella fattispecie vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto d ella permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535) .
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l ‘ appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l ‘ impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass. 19.3.2019, n. 7675) .
18. Su tale scorta va in toto condiviso il dictum della Corte di merito.
Più esattamente, la disamina del tenore del motivo d’appello, quale riprodotto nel corpo del primo motivo del ricorso, dà ragione dell’ineccepibile e congrua valutazione della corte distrettuale.
Invero, l’appellante aveva lamentato che la domanda era stata erroneamente accolta ‘nonostante la non totale estraneità delle ricorrenti ad ambienti deli nquenziali ‘ (cfr. ricorso, pag. 14) ; che ‘non è necessario (…) che sia provata l’appartenenza dei soggetti in questione all’ambiente malavitoso, essendo sufficiente che sussistano ragionevoli dubbi al riguardo che non consentano di poter escludere tale estraneità all’ambiente suddetto’ (cfr. ricorso, pag. 16) ; che ‘il Tribunale ritiene tuttavia che le ricorrenti non rientrino in alcuna delle tipologie di condizioni ostative elencate nella prima parte dell’art. 2 -quinquies. Afferma inoltre che non può ritenersi che le richiamate parentele, non rientranti in quelle tipizzate dal legislatore come direttamente ostative al beneficio, possano essere considerate sintomatiche del collegamento delle ricorrenti con ambienti e
rapporti delinquenziali (…). Anche tale statuizione non può essere condivisa. In merito al fatto che le ricorrenti (…)’ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Evidentemente, nei termini surriferiti il giudice di seconde cure era stato sollecitato in guisa tale da cogliere natura, portata e senso della critica veicolata dall’atto d’appello.
E, ben vero, il gravame era viepiù ammissibile, siccome questa Corte spiega ulteriormente che, ai fini della specificità dei motivi d ‘ appello richiesta dall ‘ art. 342 cod. proc. civ., l ‘ esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l ‘ allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. (ord.) 28.10.2020, n. 23781; cfr. Cass. 12.2.2016, n. 2814; Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28057) .
Il primo motivo, limitatamente alle ulteriori censure all’uopo veicolate, i l secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione, in ogni caso, vanno parimenti respinti.
Va ribadito, in premessa, che la Corte di Roma ha fatto applicazione nella specie della previsione della lett. b) dell’art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2018 (‘il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava’) .
Si rimarca, in primo luogo, che il giudice ordinario è giudice della pretesa azionata da chi si assume avente diritto al beneficio, cosicché la sua cognizione
non è limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento di concessione o di diniego, ma è estesa -nell’ ambito delle deduzioni delle parti -all’ esame completo nel merito della fondatezza della pretesa.
Ne discende, ulteriormente, che ingiustificatamente le ricorrenti adducono che, ai fini dell’applicazione sia della previsione della lett. a) sia della previsione della lett. b), la P.A. è vincolata alle informative degli Organi di Pubblica Sicurezza ed al rapporto della Prefettura competente e che nella specie il rapporto della Prefettura di Caserta aveva individuato il solo motivo ostativo di cui alla lett. a) dell’art. 2 quinquies cit. (cfr. ricorso, pagg. 26 – 27) .
Ne discende, ancora, che ingiustificatamente le ricorrenti adducono che la corte distrettuale ha ripristinato il potere valutativo discrezionale della P.A., il che ha determinato, tra l’altro, un’ingerenza del potere Giudiziario su quello Amministrativo (cfr. ricorso, pag. 28) . E che la P.A., giacché ha contestato la previsione della lett. b), ha esercitato un potere discrezionale che non le appartiene (cfr. ricorso, pag. 27).
Si rimarca, in secondo luogo, che nessuna controindicazione si prospetta in rapporto all’operata sussunzione della fattispecie de qua nell’astratta previsione della lett. b) dell’art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2018.
Del resto, con la pronuncia n. 31136 del 28.11.2019 questa Corte ha -in motivazione – puntualizzato che pur le innovazioni di cui alla novella del 2008 ‘sono da configurare come significative manifestazioni dell’ intento – dimostrato dal legislatore fin dalla originaria versione della legge n. 302/1990 – secondo cui sia per le vittime, sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), va considerata in modo rigoroso la necessaria presenza della condizione di alla criminalità organizzata, la quale infatti viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari)
delinquenziali, salva la possibilità per l ‘ interessato di provare l ‘ accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni) ‘ .
In tal guisa, l’ iter motivazionale che sorregge l’impugnato risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia appieno conforme all’elaborazione di questa Corte.
Si rimarca, in terzo luogo, che il riscontro ‘in fatto’ della fattispecie poi ascritta all’astratta prefigurazione della lett. b) dell’art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2018 è del tutto congruo, ossia non è inficiato da alcuna forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Segnatamente, con riferimento all’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , la corte d’appello ha , siccome si è premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Né evidentemente si configura l’ ‘anomalia’ del ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’.
Per altro verso, le ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa.
Invero, adducono che l’Informativa dei Carabinieri di Caserta del 9.5.2016 ed il Rapporto della Prefettura di Caserta del 14.3.2016 hanno stabilito che esse ricorrenti ‘ non risultano inserite in contesti della criminalità organizzata ‘, nemmeno passivamente (cfr. ricorso, pag. 24) .
Invero, adducono che ‘ dagli atti prodotti in giudizio non vi sia alcun indizio dal quale si potesse ritenere le ricorrenti condizionate dai parenti ed affini, a tal punto da farle ritenere partecipi anche solo passivamente ad un ambiente delinquenziale di tipo mafioso ‘ (così ricorso, pag. 27) .
E tuttavia è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987) .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
26. Per altro verso ancora, le ricorrenti si dolgono per l’asserita omessa valutazione delle risultanze di causa.
Invero, adducono che con le delibere n. 231, n. 232 e n. 233 del 12.6.2019, assunte dal Ministero dell’Interno successivamente alla costituzione nel giudizio di secondo grado, il Comitato -diramazione del medesimo Ministero – di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha accertato la loro totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali ed ha accolto le loro istanze di accesso al Fondo di solidarietà (cfr. ricorso, pag. 31) .
Invero, adducono che la Corte di Roma ha omesso l’esame dei reati e dei gradi di parentela contestati ai loro parenti ed affini (cfr. ricorso, pag. 32) .
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415) .
E tuttavia in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) .
Il quarto motivo del ricorso principale del pari va respinto.
Innanzitutto, il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8484; Cass. 4.5.1999, n. 4406) .
Altresì, s petta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento ‘di fatto’ che, ove è il caso di specie – adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipo tesi di un convincimento diverso da quello espresso
dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà -il che non è nella specie – del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847) .
Ancora, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del Giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234; cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216; Cass. (ord.) 25.9.2023, n. 27266) .
29. Su tale scorta non merita alcun seguito la doglianza delle principali ricorrenti secondo cui quanto assunto dalla Corte di Roma non è una massima di esperienza bensì mera illazione, mera congettura (cfr. ricorso, pag. 37) .
Né si giustifica la prefigurata violazione del formale parametro egalitario (cfr. ricorso, pag. 37) .
30. Con la memoria le ricorrenti principali hanno rappresentato che la Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 4.7.2024 ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 quinquies , 1° co., lett. a), del d.l. n. 151/2018 ( ‘il beneficiari o non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione (…)’) , ben vero, ‘limitatamente alle parole ‘ .
Nondimeno, le stesse principali ricorrenti hanno in memoria dato atto che l’art. 2 quinquies , 1° co., lett. a), del d.l. n. 151/2018 è la ‘norma che ha consentito alla P.A. resistente di rigettare l’istanza presentata dalle ricorrenti’.
E viceversa -lo si è premesso la Corte d’Appello di Roma ha nella fattispecie (cfr. pagg. 6 -7) applicato la previsione della lett. b) dell’art. 2 quinquies del d.l. n. 151/2018.
Il motivo del ricorso incidentale va respinto.
È sufficiente il riferi mento all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell ‘ attualità dell ‘ interesse, ovvero unicamente nell ‘ ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25694; Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6138) .
Evidentemente, in dipendenza dell’infondatezza del ricorso principale e dunque del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente incidentale, ben può prescindersi dalla disamina del ricorso incidentale.
Le ricorrenti principali, giacché soccombenti, vanno condannate a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
34. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali, con vincolo solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis , d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale;
condanna in solido le ricorrenti principali, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a rimborsare al controricorrente , Ministero dell’Interno, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis , cit.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte