Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4022/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
– controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZ.DIST. DI TARANTO n. 420/2020 depositata il 7/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla distrazione dal patrimonio sociale di due immobili. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Con sentenza di data 7 dicembre 2020 la Corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto rigettò l’a ppello.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il dolo da bancarotta per distrazione in relazione alla fittizia transazione con cui NOME COGNOME si era accollato il debito della sorella NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale prezzo del trasferimento immobiliare, in funzione compensativa delle quote sociali cedute dalla stessa NOME COGNOME al fratello, posto che scopo dell’operazione era lo
svuotamento del patrimonio sociale mediante l’appropriazione immobiliare senza pagamento del corrispettivo (non rilevava che NOME COGNOME avesse mantenuto le garanzie presso le banche, non potendo la stessa certo ottenere la liberazione in mancanza del consenso delle banche medesime). Aggiunse che il danno per la società non era venuto meno per il versamento effettuato da NOME COGNOME in favore della medesima società, non risultando che tale importo, ricavato da una vendita immobiliare, fosse stato utilizzato per pagare il prezzo dei beni venduti a NOME COGNOME o piuttosto per pagare le banche verso le quali la COGNOME era obbligata quale fideiussore o alcuni dei creditori, in violazione della par condicio creditorum . Osservò ancora che i canoni di locazione, posti a base del CTU per la stima degli immobili, erano corrispondenti a quelli di mercato in quanto il valore complessivo dei detti canoni coincideva proprio con il valore complessivo di quelli pattuiti dai COGNOME nella transazione e convenuti da NOME COGNOME nella cessione in locazione degli immobili alla società dopo il trasferimento e che nell’appello non solo quest’ultima circostanza non era stata considerata, ma anche gli appellanti avevano continuato ad astenersi dall’indicare quell o che, al loro dire, sarebbe stato il valore degli immobili.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la stima del valore degli immobili basata sulla redditività locativa è rimasta solo cartacea perché la gran parte dei canoni di locazione è rimasta insoluta e che la circostanza che dagli
appellanti non sia stato indicato il valore degli immobili non assevera il metodo di stima contestato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è privo di logica ritenere dimostrato che la transazione sarebbe stata fittizia per avere dovuto la COGNOME rinunciare ad una parte di prezzo della cessione di immobili personali ed al conseguimento dei canoni di locazione insoluti e relativi agli immobili acquistati in cambio della cessione delle quote sociali. Aggiunge che, quanto alle garanzie rilasciate in favore delle banche, nella garanzia per obbligazione futura il recesso del fideiussore è valido.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 216 l. fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, a fronte del versamento da parte di NOME COGNOME nelle casse sociali della somma di Euro 1.050.000,00, in funzione risarcitoria della perdita inerente alla cessione immobiliare, la corte territoriale ha escluso che il versamento costituisse risarcimento, tale da escludere la bancarotta per distrazione in quanto antecedente il fallimento, perché la società era insolvente, non risultava che il versamento fosse avvenuto in pagamento del prezzo della compravendita ed i debiti sociali pagati con quelle somme avrebbero costituito pagamenti preferenziali. Aggiungono i ricorrenti che, di contro, l’insolvenza della società non muta la natura dei diritti risarcitori, il versamento ha compensato il debito per il pagamento del trasferimento immobiliare e gli eventuali pagamenti preferenziali costituivano un addebito nei confronti di NOME COGNOME e non nei confronti della sorella NOME.
La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Vi è accettazione della rinuncia, per cui non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Non ricorrono i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2023