Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20443/2021 proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
Banca RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n.797/2021 pubblicata il 26.4.2021, notificata il 13.5.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: intermediazione finanziaria
1. ─ NOME COGNOME convenne in giudizio la Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la nullità dei contratti con cui aveva acquistato RAGIONE_SOCIALE di tale istituto di credito (titoli non quotati in borsa e quindi che avrebbero potuto essere venduti solo dall’istituto emittente o nell’ambito di contrattRAGIONE_SOCIALE con i soci RAGIONE_SOCIALE banca) per la illiquidità delle stesse e chiedendo la condanna dell’istituto bancario alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 58.495,14 corrispondente al valore delle 6138 RAGIONE_SOCIALE sociali al prezzo di € 9,53; a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa, allegò la circostanza che l’ordine di vendita delle RAGIONE_SOCIALE da lui impartito alla banca non aveva ricevuto riscontro, così da trovarsi nell’impossibilità di fronteggiare le spese impostegli dalle sue condizioni di salute;
2. ─ il Tribunale ha rigettato la domanda in base a una duplice motivazione: infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli avanzata sul presupposto RAGIONE_SOCIALE violazione degli obblighi informativi; infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di nullità dei contratti aleatori di acquisto delle RAGIONE_SOCIALE sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancanza di causa concreta e per difetto di meritevolezza degli interessi perseguiti ex articolo 1322 comma 2 c.c., in mancanza RAGIONE_SOCIALE dimostrazione che al momento RAGIONE_SOCIALE stipula dei contratti di acquisto delle RAGIONE_SOCIALE, non vi fosse alcuna possibilità per la banca di vendere i titoli e per l’acquirente di ottenerne la relativa liquidità ;
3. ─ l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
a) in tema di intermediazione finanziaria la violazione degli obblighi di informazione del cliente e RAGIONE_SOCIALE corretta esecuzione delle operRAGIONE_SOCIALE può dar luogo a responsabilità precontrattuale o, se la violazione coincide con la stipula del contratto, a responsabilità contrattuale , nell’uno e nell’altro caso, con conseguente risarcimento
del danno, e può condurre alla risoluzione del contratto, ma in entrambe le ipotesi non comporta la nullità del contratto;
la domanda proposta dall’attuale ricorrente non era di retta a provare la non meritevolezza del contratto per la illiquidità delle RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di causa concreta, ma la nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi;
i contratti di compravendita di RAGIONE_SOCIALE, che non siano quotate su mercati regolamentati, generano investimenti di difficile monetizzazione e di difficile recupero RAGIONE_SOCIALE somma investita, ma non per queste caratteristiche sono nulli per mancanza o illeceità RAGIONE_SOCIALE causa concreta; in ogni caso il ricorrente era a conoscenza che le RAGIONE_SOCIALE non erano quotate in alcun mercato regolamentato, poiché aveva aderito all’offerta in opzione agli RAGIONE_SOCIALEsti e, nel prospetto informativo, era presente l’esplicita avvertenza circa tale caratteristica e l’indicazione dei rischi derivanti dall’investimento;
l’adesione all’offerta in opzione delle RAGIONE_SOCIALE nel 2009 era relativa ad una negoziazione per la quali erano state fornite correttamente tutte le informRAGIONE_SOCIALE relative all’investimento; tale adesione ha valore di convalida anche per le operRAGIONE_SOCIALE precedenti nel caso nel quale fossero affette da nullità relativa di protezione dell’acquirente . COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi
─ ed anche memoria.
─ Banca RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va prioritariamente esaminata l’eccezione di giudicato sollevata dalla banca.
La tesi è che, avendo aderito all’offerta in opzione del 2009, lo COGNOME avrebbe “convalidato” in tal modo gli acquisti precedenti. L ‘eccezione, però, non è supportata da alcuna allegazione. In ogni caso, si tratterebbe di una nullità di protezione per il quale si rende applicabile il regime RAGIONE_SOCIALE nullità relativa.
7. -Il ricorrente deduce:
8. -con il primo motivo: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, soffermandosi esclusivamente sul contento dell’atto di citazione, avrebbe omesso di esaminare il contenuto RAGIONE_SOCIALE prima memoria, ex art. 183, comma 6°, c.p.c., con la quale, il sig. COGNOME ha precisato la sua domanda, in particolare chiarendo che si era dedotta la nullità del contratto in ragione RAGIONE_SOCIALE illiquidità dei titoli. La censura è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, al cui paradigma non sono tuttavia riconducibili -come si ha ragione di ritenere qui, ove si è in presenza a tutto concedere di mere difese -“questioni” o “argomentRAGIONE_SOCIALE” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Ex multis cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2268/2022);
9. ─ con il secondo motivo: violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe dubitato dell’assimilabilità delle RAGIONE_SOCIALE illiquide ai titoli derivati, nonostante lo stesso RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e la giurisprudenza di merito, con ripetute decisioni, avessero rimarcato la speciale rilevanza che assume l’adempimento degli obblighi informativi in ipotesi di investimento avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE illiquide, assimilandole ad altri prodotti finanziari più complessi, tra i quali, ad esempio, i derivati OTC (cfr. decisione n. 11/2017 ACF) e in conseguenza di ciò avrebbe escluso la rilevanza causale, da apprezzarsi in rapporto alla tutela apprestata dall’art. 1322 in ragione RAGIONE_SOCIALE meritevolezza dei fini sia del fatto che
la banca intendesse vendere RAGIONE_SOCIALE illiquide sia del fatto che tale circostanza era stata celata al sig. COGNOME.
La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.
La Corte d’Appello ha infatti escluso la natura atipica del contratto e lo ha inquadrato in un normale contratto di vendita, senza che questa sua qualificazione sia stata fatta oggetto di una censura specifica, atteso che la censura declinata in atti segue il diverso percorso che il contratto sia atipico a causa RAGIONE_SOCIALE presenza dell’elemento di illiquidità. Ha, piuttosto, valutato il contenuto delle singole clausole contrattuali per verificare l’adeguatezza del loro contenuto rispetto agli interessi perseguiti dalle parti ed ha escluso la pretesa carenza causale proprio per la rilevata tipicità del negozio. l’attenzione dell’investitore sul collocamento nei mercati
Né questa conclusione soffre smentite in ragione dei precedenti richiamati evidenzianti, appunto, soltanto la necessità di richiamare non regolamentati e sul rischio derivato da tale tipo di negoziazione, che però, se gli obblighi informativi, come risulta nel caso di specie sono regolarmente assolti, non determina alcuna conseguenza sulla validità del contratto.
10. ─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE controparte in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione