Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1550 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11468/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME;
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA. n. 1129/2020 depositata il 29/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che
La presente controversia trae origine nel 2007 dalla vendita dell’immobile di proprietà dei sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME alla sig. NOME COGNOME.
Nel 2012 la Banca di Credito Cooperativo di Pergola -Società Cooperativa conveniva in giudizio i sigg. NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME al fine di sentir dichiarare, per quel che ancora rileva, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di alienazione del predetto immobile.
Esponeva di aver stipulato un mutuo ipotecario con l’Impresa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e che, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di mutuo, aveva prestato fideiussione il sig. NOME COGNOME fino alla concorrenza di euro 260.000.
Il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1281/2015 rigettava la domanda per mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 1129/2020 del 29 ottobre 2020 riformava la sentenza impugnata ritenendo tempestivamente inviata, prima dell’atto di alienazione dell’immobile, da parte della Banca, in data 3 ottobre 2007, al debitore principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e la richiesta di pagamento. Riteneva provata anche, sulla base della composizione della famiglia, il rapporto stretto di parentela e affinità e la pregressa richiesta di pagamenti, la consapevolezza da parte dell’acquirente dell’esposizione debitoria dei venditori.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per Cassazione, sulla base di 4 motivi.
3.1. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola).
Considerato che
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c., 2697 e 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
Lamentano che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto ammissibile la produzione del contratto di fideiussione, ai fini del riconoscimento dell’anteriorità del credito della banca, con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI co. c.p.c., invece, di dichiarare tardiva detta produzione.
4.2. Con il secondo motivo denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
Lamentano che la Corte Territoriale ha errato là ove, nell’accogliere la domanda della banca, ha ritenuto non necessario il requisito della dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore con partecipazione del terzo.
4.3. Con il terzo motivo denunziano omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché nullità della sentenza per vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4).
Lamentano che la corte di merito ha desunto in via presuntiva la consapevolezza da parte dell’acquirente sulla base di alcuni indici omettendo invero di correttamente valutare il momento temporale in cui la sig. NOME COGNOME ha avuto conoscenza del credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola.
4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte ritenuta provata l’esistenza della
consapevolezza del terzo acquirente su presunzioni prive dei requisiti di legge.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che la corte d’appello ha considerato ammissibile la documentazione depositata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. perché già effettuata con l’atto di citazione della Banca (cfr. pag. 3 sentenza impugnata, primo capoverso).
Deve ulteriormente porsi in rilievo come la ratio decidendi dell’impugnata sentenza risulti invero non (quantomeno idoneamente) censurata, essendosi gli odierni ricorrenti limitati a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la loro tesi difensiva alla stregua della lettura degli atti accolta dal giudice di prime cure.
Orbene, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di porre in rilievo, non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. allorquando come nella specie il giudice, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., abbia valutato il materiale probatorio scegliendo uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è per sua natura in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante, con la conseguenza che resta totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14563; Cass. civ. Sez. III, Ord., 27/04/2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/03/2023, n. 7640; Cass. civ. Sez. III, 21/12/2022, n. 37382; Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/11/2022, n. 34920; Cass. civ., Sez. III, 3/05/2022, n. 13918; Cass. civ., Sez. III, 26/04/2022, n. 12971), e attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (cfr. Cass. civ., SS. UU., 5/08/2016, n. 16598, nonché tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 28/07/2023, n.
23110; Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2023, n. 22305; Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/07/2023, n. 21970; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/05/2023, n. 15082; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3/03/2023, n. 6394).
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove offerte dalle parti sono state in concreto valutate dai giudici di merito, nel correttamente esaminare i fatti costitutivi della domanda originaria dell’odierna controricorrente.
Va infine posto in rilievo che la corte di merito ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte in tema di ragionamento presuntivo secondo cui chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (più di recente, in tal senso, Cass. 31071/2021 e Cass. n. 9054/2022).
Censura invero non ( quantomeno idoneamente ) mossa dagli odierni ricorrenti.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (già BCC di Pergola).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza