SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1407 2025 – N. R.G. 00001145 2024 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
R.G. n. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO CIVILE SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere istruttore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c
Fra:
, nata a Genova (GE) il DATA_NASCITA e , nata a La Spezia (SP) il DATA_NASCITA, entrambe rappresentate e difese, come da mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale sito in Massa (MS), INDIRIZZO sono entrambe elettivamente domiciliate
– Appellanti –
– contro – nato a Massa (MS) il DATA_NASCITA, nata a Milano (MI) il DATA_NASCITA, nato a Massa (MS) il DATA_NASCITA e nata a Massa (MS) il DATA_NASCITA, tutti rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso il domicilio digitale del quale sono elettivamente domiciliati
Appellati –
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell’appello proposto ed in riforma totale della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, rigettare la domanda proposta in primo grado dagli attori
e nei confronti di e , con ogni conseguente statuizione; vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso
forfettario ed accessori di legge.
Si reiterano le istanze di ammissione della prova per testi dedotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non ammessa dal Tribunale in primo grado sui seguenti capitoli che qui si riportano integralmente:
DCV che il dott. ha esercitato attività di promoter finanziario e che, nel 2017, lo stesso ha attraversato un periodo di grave difficoltà economica derivante da problemi connessi alla propria attività lavorativa;
DCV che la Sig.ra non potevao in quel periodo, date le condizioni economiche famigliari, provvedere da sola al pagamento alla rate del mutuo e, al contempo, al mantenimento della famiglia;
DCV che la Sig.ra ha richiesto aiuto alla cognata , essendo la stessa dotata di una certa stabilità economica;
DCV che le sig.re e decidevano che avrebbe acquistato il diritto di proprietà dell’abitazione, accollandosi il residuo mutuo ipotecario;
DCV che la sig.ra in virtù dell’accordo di cui al precedente capitolo, si riservava il diritto di abitazione sull’immobile al fine di poter continuare a garantire un alloggio per sØ e per le proprie figlie;
DCV che per contro, sempre in virtù dell’accordo di cui al cap. 4), la sig.ra si Ł procurata per il futuro la disponibilità di un immobile di un certo valore per sØ e per la propria famiglia;
a testi: residente in Massa, su tutti i capitoli, salvo se altri’.
Per gli appellati:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
nel merito , respingere integralmente l’appello formulato dalle signore e perchØ infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente conferma integrale della Sentenza;
Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie’.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione , e agivano in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro e chiedendo al Tribunale di Massa di dichiarare inefficace nei loro confronti l’atto di compravendita stipulato fra le due convenute, avente ad oggetto la nuda propri età dell’unico immobile della sito
in Massa, censito al NCEU del Comune di Massa al foglio 95 mappale 294, sub 15 e al foglio 95 mappale 294, sub 30.
In particolare, gli attori dichiaravano di essere creditori dei coniugi e per una somma di denaro pari a complessivo € 130.000,00.
Il credito vantato si fondava su due atti di riconoscimento del debito, sottoscritti entrambi in data 10.03.2014 rispettivamente dal e dalla .
Nel primo atto ricognitivo di debito il riconosceva di essere debitore nei confronti degli attori della somma complessiva di € 40.000,00, oltre interessi del 5% a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
Nel secondo atto ricognitivo di debito il e la , quest’ultima in qualità di fideiussore del debitore principale, riconoscevano di essere debitori nei confronti dei medesimi attori della somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi del 5 % a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
In questo secondo atto di ricognizione del debito la oltre a obbligarsi personalmente all’adempimento dell’obbligazione del marito, rinunciava al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
In entrambi gli atti di ricognizione del debito, i debitori si impegnavano personalmente a estinguere entrambi i debiti entro e non oltre il 30.06.2014, termine qualificato essenziale dalle parti.
Le ragioni del credito oggetto dei due riconoscimenti erano connesse all’obbligo di restituzione di somme complessivamente versate dai coniugi e e dai coniugi
e
a favore di
Gli attori esponevano che in data 15.02.2017 la fideiussore del debitore principale alienava in favore della cognata la nuda proprietà del suo unico bene immobile sito in Massa, riservandosi il diritto di abitazione. Quale corrispettivo dell’atto, l a si accollava il residuo mutuo ipotecario contratto dalla per l’acquisto dell’immobile medesimo.
Tale atto, secondo gli attori, era suscettibile di essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. in quanto:
-esisteva un credito , come risultava dai due atti di riconoscimento del debito risalenti al 2014;
-l’atto di alienazione dell’immobile era stato posto in essere nel 2017, dunque successivamente al sorgere del credito (originato nel 2014);
-l’atto di alienazione del bene immobile era un atto inter vivos , a titolo oneroso, con effetti traslativi, che comportava la fuoriuscita del bene dalla garanzia patrimoniale generica che il debitore offriva ex art. 2740 c.c. ai propri creditori; in quanto tale, l’atto in esame pregiudicava il soddisfacimento del credito degli attori ;
-era integrato il requisito della scientia damni , in quanto la parte alienante era consapevole sia di essere fideiussore del debitore principale degli attori (stante la validità e l’efficacia dell’atto ricognitivo di debito), sia di porre in essere un atto con il quale faceva fuoriuscire dalla sua sfera patrimoniale l’unico bene immobile che poteva garantire il soddisfacimento del credito attoreo (tra l’altro riservandosi il diritto di abitazione, ex lege non aggredibile dai creditori);
-era integrato anche il requisito della partecipatio fraudis in quanto il terzo –era sorella del debitore principale e cognata della e, dunque, era inevitabilmente a conoscenza dell’esistenza del debito gravante sulla sua dante causa nei confronti degli attori, non potendo non averne avuto contezza stante il rapporto di parentela sussistente con il fratello e la cognata;
Si costituivano in primo grado e , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché l’ammissione di prova testimoniale su alcuni capitoli di prova.
Il Tribunale di Massa , con sentenza n. 368 del 4 giugno 2024 , accoglieva le domande attoree, ritenendo integrati tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c. per il riconoscimento della tutela prevista dalla actio pauliana .
Quanto all’ eventus damni , secondo il giudice di prime cure l’atto impugnato ledeva le prospettive di soddisfacimento del credito attoreo, in quanto avente ad oggetto l’unico bene immobile di titolarità della debitrice.
Il Tribunale riconosceva sussistente la scientia damni della debitrice in forza dei seguenti elementi, valevoli quali presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
-l’alienazione dell’unico bene immobile di proprietà della debitrice, sul quale i creditori avrebbero potuti soddisfarsi, era avvenuta il 15.02.2017, dunque a brevissima distanza dalla diffida ad adempiere del 23.01.2017 inviata dai creditori.
-l’alienazione era avvenuta non dietro versamento del prezzo, ma dietro accollo da parte della cognata di altro precedente debito contratto dalla venditrice con una banca; era nozione di comune
esperienza che privarsi di un bene senza ricevere direttamente alcun corrispettivo importava un depauperamento, che rendeva incerta e difficoltosa la soddisfazione dell’altrui credito;
-la debitrice aveva ammesso che ella stessa e il marito erano in grave difficoltà economica al momento della conclusione della compravendita.
Secondo il Tribunale, anche l’elemento soggettivo del terzo
era sussistente e provato sulla base delle seguenti presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
-il legame di parentela tra la e i debitori (sorella del debitore principale e cognata del fideiussore);
-la consapevolezza della di una situazione di difficoltà personale ed economica del fratello e della cognata; in proposito, in sede di interrogatorio formale, la stessa dichiarava di essere a conoscenza dell”arresto’ del fratello, pur asserendo di ignorarne il motivo. Tale affermazione risultava inverosimile secondo il giudice di prime cure, tenuto conto del legame di parentela, del fatto che la stessa era anche vicina di casa dei coniugi -, e della rilevanza mediatica del procedimento penale che aveva coinvolto il fratello.
-l’anomalia di determinazione e modalità di versamento del prezzo dell’immobile: a fronte di ipoteca sull’immobile iscritta per € 260.000 dall’istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la proprietà dell’appartamento riservatasi la il diritto di abitazione -l’esatto importo (al centesimo) del debito residuo della venditrice con la banca (sorto per stipula di mutuo in data 16.09.2009), che la si accollava.
4. Contro la predetta sentenza proponevano appello , con un unico atto di impugnazione, e . Con il primo motivo di appello , la e la lamentavano l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria.
Secondo le appellanti, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere integrato il requisito della partecipatio fraudis in capo alla .
Gli attori si erano limitati a fornire sul punto allegazioni generiche e del tutto inidonee a fondare anche la prova presuntiva utilizzata dal Tribunale.
Lo scopo dell’operazione negoziale posta in essere dalla e dalla era quello di garantire alla la possibilità di sostenere il pagamento del mutuo residuo (sforzo divenuto all’epoca oltremodo arduo a fronte del fatto che non vi erano piø gli introiti lavorativi del marito), nonchØ quello di garantire alla stessa la possibilità di continuare a risiedere nella propria abitazione.
L’intento della non era dunque quello di pregiudicare le ragioni di eventuali creditori e ciò si evinceva dal fatto che la stessa si era obbligata, quale corrispettivo dell’atto di alienazione, a far fronte all’obbligo di pagare il mutuo, così gara ntendo il principale creditore della cioè l’istituto di credito mutuante.
In secondo luogo, non vi era alcuna consapevolezza, neppure generica, da parte della circa la posizione creditoria dagli appellanti, e finanche circa l’esistenza di debiti in capo alla cognata.
Nonostante i legami di parentale, la non aveva nØ poteva avere alcuna conoscenza neppure generica di eventuali debiti del fratello o della cognata.
Neppure poteva rilevare in tal senso neppure la conoscenza dei procedimenti penali che avevano interessato il fratello.
Con la seconda doglianza , le appellanti lamentavano l’erroneo rigetto da parte del Tribunale delle richieste di prova orale formulate dalle stesse in primo grado, che riproponevano dinanzi a questa Corte.
Con il terzo motivo di appello , la e la censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale condannava le convenute alle spese di lite.
5. Si costituivano nel presente giudizio ,
, e contestando la fondatezza di tutti i motivi di appello e riproponendo dinanzi a questa Corte tutte le domande, eccezioni, difese e istanze dedotte nel corso del giudizio di primo grado, in particolare, quelle rimaste assorbite. Gli appellati evidenziavano che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il positivo esperimento dell’ actio pauliana , incluso quello della partecipatio fraudis in capo alla .
La prova dei requisiti ex art. 2901 c.c. ben poteva essere raggiunta in via presuntiva, anche sulla scorta di presunzioni semplici, ivi compresa -come nel caso di specie – la sussistenza di un vincolo di parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo rendesse estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Peraltro, nel caso di specie, oltre al rapporto di parentela, vi era un ulteriore indice presuntivo della sussistenza di un rapporto tale da dover ritenere integrato il requisito dell’elemento soggettivo: l’estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano residenza anagrafica.
La presunzione di conoscenza era ulteriormente rafforzata dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di
(marito della venditrice e fratello dell’acquirente) circa la commissione di alcuni reati per i quali questo ultimo era stato imputato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a partire dal 17.02.2017.
In merito al secondo motivo di appello, gli appellati deducevano l’inammissibilità di tutti i capitoli di prova richiesti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all’udienza del 04.12.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
I primi due motivi di appello vengono trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni connesse tra loro.
Entrambi i motivi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti per il positivo esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, incluso l’elemento soggettivo del terzo acquirente.
Occorre premettere che, con l’odierno gravame, l’appellante censura la sentenza di primo grado solo con riferimento al capo in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente.
Pertanto, sono passati in giudicato i capi della sentenza riguardanti gli ulteriori requisiti per il positivo esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (sussistenza del credito; eventus damni e sicentia damni del debitore).
Come evidenziato dal giudice di prime cure, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente consiste non già nella conoscenza dello specifico credito per il quale la revocatoria Ł esperita (Cass. sez. II, 03 maggio 2010, n. 10623; Cass. sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741; Cass. sez. I, 19 marzo 1996, n. 2303), bensì nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto può arrecare alle ragioni creditorie (Cass. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. sez. II, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. sez. I, 18 maggio 2005, n. 10430).
In altri termini, Ł sufficiente la generica consapevolezza, da parte del terzo acquirente, che l’atto dispositivo è idoneo a diminuire la garanzia generica in favore del creditore, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1897), nØ la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui l’azione revocatoria è proposta.
Ancora, occorre precisare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. I, 14 maggio 2024, n. 13265; Cass. n. 1286 del 18.1.2019; Cass., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18315), la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici , ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo emerge chiaramente da grado, la partecipatio fraudis della una serie di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Innanzitutto, lo stretto legame di parentela fra il terzo e i debitori: la , infatti, Ł sorella del principale debitore degli odierni appellanti – e, dunque, cognata della , moglie del , la quale si Ł obbligata verso gli stessi appellanti in qualità di fideiussore del debito del marito.
In secondo luogo, l’estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano la propria residenza anagrafica all’epoca dell’atto, come documentato da parte appellata (cfr certificati anagrafici, immagine di Google Earth).
Ulteriore elemento dal quale emerge il consilium fraudis della Ł la pacifica consapevolezza, in capo alla stessa, della sussistenza di una situazione di grave difficoltà economica del fratello e della cognata.
¨ la stessa infatti, a dichiarare tale consapevolezza sia nel giudizio di primo grado sia dinanzi a questa Corte: ‘In quel periodo marito di e fratello di stava attraversando un periodo di grave difficoltà economica , derivante da vari problemi nella propria attività di
promoter finanziario. Per far fronte a tali difficoltà , e preoccupata dal fatto di non poter piø provvedere da sola al pagamento delle rate del mutuo ed al contempo al mantenimento della famiglia,
ha richiesto un aiuto alla cognata (persona dotata di una certa stabilità economica)’ (cfr . pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado; pag. 5 atto di appello).
Per sua stessa ammissione, dunque, la era a conoscenza delle gravi difficoltà economiche attraversate dal fratello e dalla cognata e non Ł verosimile ritenere che la stessa ignorasse la motivazione sottostante a tali gravi difficoltà economiche, strettamente connessa alle pendenze processuali (penali) del fratello.
Come documentato dagli odierni creditori, infatti, in quel periodo era stato imputato e sottoposto a misura cautelare per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, appropriazioni indebite, reati finanziari, riciclaggio, per aver ‘nella sua qualità di promotore finanziario presso RAGIONE_SOCIALE e di direttore commerciale del progetto RAGIONE_SOCIALE Azul, stabilmente inserito nella struttura criminale almeno dal 2009, raccolto circa 5 milioni di euro in favore del progetto RAGIONE_SOCIALE Azul, distraendo portafogli dei clienti presso l’intermediario RAGIONE_SOCIALE ove prestava il proprio mandato sino alla sospensione avvenuta il 30 giugno 2015 con determinazione della (cfr pag. 2 Richiesta giudizio immediato).
La vicenda aveva avuto una certa eco mediatica, come risulta dagli estratti di articoli di stampa, prodotti dagli odierni appellanti, risalenti al 17.01.17 e 19.01.17 e relativi all’operazione nota come ‘RAGIONE_SOCIALE Azul’, che aveva condotto all’esecuzione di m isure custodiali nei confronti di otto indagati, tra cui il ivi espressamente citato.
La presenza di un rapporto di parentela/affinità, l’estrema vicinanza delle abitazioni dei nuclei, nonché l’eco mediatica della vicenda RAGIONE_SOCIALE Azul in cui era coinvolto il fratello, certamente foriera di crediti risarcitori a vantaggio di terzi, rendono estremamente inverosimile che la ignorasse la situazione debitoria gravante sul nucleo
Senza contare, peraltro, che come già sopra ribadito Ł la stessa , per sua stessa ammissione, ad aver dichiarato di avere contezza delle gravi difficoltà economiche del fratello e della cognata, la quale proprio per tali motivi le aveva chiesto aiuto.
A dimostrare la partecipatio fraudis della concorrono, altresì, il momento in cui le parti realizzavano l’operazione negoziale -vale a dire subito dopo l’invio delle raccomandate inviate dai creditori per richiedere l’adempimento dell’obbligazione -nonchØ la peculiare modalità di determinazione e versamento del corrispettivo.
A fronte di ipoteca sull’immobile iscritta per € 260.000 da parte dell’istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la nuda proprietà dell’appartamento riservatasi la il diritto di abitazione -l’esatto importo del debito resi duo della
verso la banca (sorto per stipula di mutuo in data 16.9.2009), che la si accollava.
Tutte queste presunzioni, gravi, precise e concordanti, conducono a ritenere chiaramente sussistente in capo alla l’elemento soggettivo della partecipatio fraudis , correttamente inteso dal Tribunale come generica consapevolezza del pregiudizio che l’atto poteva arrecare alle ragioni creditorie e non come collusione con
la debitrice ovvero conoscenza dello specifico debito gravante sulla stessa.
A nulla rilevano i capitoli di prova articolati dall’appellante per dimostrare l’insussistenza dell’elemento soggettivo della che devono essere dichiarati inammissibili.
Si tratta di capitoli di prova generici, che non aggiungono nulla di più rispetto a quanto già dedotto dagli appellanti nell’atto di appello e a quanto già documentato dagli stessi.
Da qui, il rigetto dei primi due motivi di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Dal rigetto delle prime due doglianze discende il rigetto anche del terzo motivo di appello , avente ad oggetto la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, correttamente poste dal Tribunale a carico di parte soccombente.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.300,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A. (€ 2.970,00 per la fase di studio; € 1.910,00 per la fase introduttiva; € 4.320,00 per la fase di trattazio ne e istruttoria; € 5.100,00 per la fase della decisione).
10. Si dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53 .
P.Q.M.
La Corte d’appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, rigetta l’appello proposto da
e
avverso la sentenza n. 368 del 4
giugno 2024 del Tribunale di Massa e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna
e
a rifondere a
,
e
le spese
legali del giudizio di appello, liquidate in € 14.300,00 oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A..
Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 11 dicembre 2025 Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Minuta redatta dal M.O.T. dott. NOME COGNOME