Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7752/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-ricorrenti-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTNOME della CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 43/2023 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato 28/03/2023 COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione della sentenza n.43/2023 della Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicata il 31.01.2023 e notificata in data 09.02.2023. Le parti resistenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato controricorso.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dagli odierni ricorrenti, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta con la quale era stata accolta l’azione revocatoria avviata dalle controricorrenti, ritenendo che gli atti di compravendita stipulati tra il sig. COGNOME NOME (allorché era stato sottoposto a procedimento penale quale mandante dell’ omicidio del fratello NOME), in qualità di alienante, e il di lui figlio e nuora in qualità di acquirenti, presentassero tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c.
COGNOME NOME, anche quale erede dell’attrice originaria NOME, nel frattempo deceduta, in proprio e quale figlia erede di COGNOME NOME, ha depositato atto che non qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato a due motivi.
‘violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e 2697 c.c.’;
‘violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 1 e 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.’.
Con il primo motivo, ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti lamentano che sia il giudice di primo grado, che quello di appello, abbiano erroneamente ritenuto sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi di legge previsti dall’art. 2901 c.c. con riguardo al credito a tutela del quale hanno agito le controparti. In particolare, deducono che era onere degli attori provare la ‘ partecipatio fraudis ‘ dei terzi acquirenti (citando Cass. Civ. Sez. I° 09.05.2008 n. 11577, Cass. Civ. Sez. II° 21.04.2006 n. 9367) e che il patrimonio del sig. COGNOME NOME, costituito anche da altri beni, sarebbe mutato solo nella sua composizione e non si sarebbe ridotto, poiché il corrispettivo delle vendite di cui è stata data prova del pagamento era rimasto nella piena disponibilità dei due coniugi. Censurano la sentenza là dove, recependo acriticamente il ragionamento del primo decidente, circa ‘la partecipatio fraudis ‘ dei terzi acquirenti, avrebbe ragionato in termini di ‘ non potevano non sapere… non potevano non intuire le ovvie e rilevanti conseguenze patrimoniali dell’atto di disposizione ‘, tutte considerazioni che non varrebbero come ‘presunzioni semplici’, trattandosi di illazioni e congetture privi di valenza probatoria, non prospettandosi come gravi, precise e concordanti tra loro.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. Esso non presenta i dovuti caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata con l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti a illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, non essendo precisato quale parte della sentenza si intende impugnare e quale sia la natura e la gravità della violazione ipotizzata, ma solo il passo conclusivo del
ragionamento posto a fondamento della decisione in violazione dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. relativamente alla doverosa indicazione delle argomentazione in iure oggetto di censura, nonché degli atti e documenti del giudizio posti a fondamento della censura (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
5.3. Risultando, quindi, la censura del tutto generica, per altro verso, essa tende a indurre questa Corte a svolgere un inammissibile riesame della vicenda esaminata, là dove la Corte di merito ha chiaramente e coerentemente illustrato i fatti e le circostanze da cui desumere la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, quali l’ apertura di un procedimento penale nei confronti del convenuto COGNOME NOME, la contestuale vendita di tutti i beni in comproprietà con la moglie al proprio figlio e alla nuora a un prezzo non corrispondente al valore di mercato, mentre il loro marito e padre si trovava già agli arresti domiciliari, tutti elementi da cui poter desumere, sulla base della giurisprudenza pur richiamata (Cass. n. 5359/2009, Cass. n. 13447/2013, Cass n. 1286/2019), la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni delle parti civili del procedimento penale, e ciò in conformità a sedimentati orientamenti giurisprudenziali sul punto, non contrastati da alcuna idonea argomentazione ( Cass., Sez. un., 05/05/2006, n. 10313) .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione dell’art. 192 c.p.c. ( rectius art. 92 c.p.c.) sull’assunto che la Corte d’appello non abbia considerato la reciproca soccombenza nel primo grado di giudizio, avendo i medesimi attori rinunciato alla richiesta risarcitoria avanzata nel primo grado dopo la costituzione come parte civile in sede penale, ed essendo stati i medesimi attori soccombenti rispetto all’intervento dei minori in corso di causa per carenza della indicazione dei loro rappresentanti. Viene
pertanto denunciato che la corte di merito, nel rigettare il motivo di appello, abbia erroneamente ritenuto che la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado sia avvenuta in ossequio al principio di soccombenza in considerazione dell’accoglimento della sola domanda revocatoria, senza tener conto della rinuncia alla domanda di risarcimento avvenuta in corso di causa per essere stato il giudizio trasferito in sede penale.
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. Esso non adduce alcuna idonea argomentazione volta a contrastare la motivazione resa in tema di riparto delle spese di lite. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME