Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11962/2021 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE DI NOME RAGIONE_SOCIALE E DI NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA N. 1912/2020 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, depositata il 10/11/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza dell ‘ 8/1/2010 quale socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato in data 16/3/2010, ha convenuto in
giudizio NOME COGNOME chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la simulazione assoluta dell ‘ atto con il quale, in data 30/10/2008, la COGNOME aveva venduto al convenuto la sua metà indivisa di un appartamento in Gravina di Catania, per il dichiarato corrispettivo di €. 50.000,00 , sul rilievo che: – tale atto era stato simulato tra venditrice e compratore, tra loro avvinti da vincolo di coniugio, all ‘ evidente fine di sottrarre l ‘ immobile alienato alle azioni esecutive dei creditori della Papa; . le parti, dopo aver fissato il corrispettivo in € 50.000,00, avevano pattuito che lo stesso doveva essere corrisposto non alla venditrice ma alla concessionaria della riscossione RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE la quale, a garanzia di una nutrita serie di debiti esattoriali della stessa venditrice, aveva in precedenza iscritto due successive ipoteche, rispettivamente di secondo e di terzo grado, sull ‘ immobile in questione.
1.2. Il Fallimento, inoltre, in via subordinata, ha chiesto che fosse dichiarata l ‘ inefficacia nei confronti dei creditori del predetto atto ai sensi dell ‘ art. 69 l.fall. o, comunque, degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. deducendo, a tale ultimo riguardo, che: -‘ l ‘ eventus damni ‘ era ‘ nella specie pianamente ritraibile dalla circostanza che la Papa avesse … alienato la sua unica proprietà immobiliare di un certo valore ‘; – il consilium fraudis del terzo acquirente era provato, oltre che dal ‘ menzionato rapporto di coniugio ‘, anche dal ‘ fatto che fosse stato fissato tra le parti un corrispettivo di vendita notevolmente inferiore al valore di mercato del cespite (come già dimostrato dal fatto che con successivo contratto preliminare dell ‘ 11.3.2009 il COGNOME avesse promesso in vendita l ‘ immobile in questione – divenuto di sua piena ed esclusiva proprietà costui essendo già intestatario dell ‘ ulteriore metà indivisa -… al prezzo di complessivi € 330.000,00) ‘, nonché dal fatto che ‘ il COGNOME
fosse fuoriuscito dalla compagine societaria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ soltanto qualche mese prima (vale a dire addì 7.5.2008) della compravendita nella specie fraudolentemente posta in essere ‘.
1.3. Il convenuto ha resistito alle domande proposte, chiedendone il rigetto, sul rilievo, tra l ‘ altro, che: -la compravendita in questione non era affatto simulata, trattandosi, in realtà, del frutto delle intese precedentemente raggiunte dalle parti a seguito alla loro sopravvenuta crisi coniugale e, dunque, della volontà di far cessare, di seguito al venir meno tra i due coniugi di ogni affectio, anche ogni comunione materiale tra gli stessi; – nessuna insinuazione al passivo fallimentare si era, peraltro, aggiunta a quella della concessionaria che aveva, a suo tempo, presentato l ‘ istanza esitata con la sentenza di fallimento.
1.4. Il tribunale, con sentenza del 24/5/2017, ha rigettato le domande.
1.5. Il Fallimento ha proposto appello cui NOME COGNOME ha resistito, chiedendone il rigetto.
1.6. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha, in parte, accolto l ‘ appello proposto dal Fallimento ed ha, per l ‘ effetto, dichiarato l ‘ inefficacia nei confronti dei creditori dell ‘ atto impugnato.
1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che: -‘ la simulazione contrattuale … rivendicata … dalla curatela appellante non appare realmente … suffragata da elementi di giudizio che in tal senso depongano univocamente ‘; -‘ la crisi coniugale ‘ (‘ in seno alla quale -secondo quanto persistentemente dedotto dall ‘ appellato -si giungeva, in assenza di figli e della conflittualità altrimenti destinata assai probabilmente a scaturirne, alla stipula innanzi ad un notaio di
compravendita vera e reale quale quella de qua ‘) ha trovato, in effetti, un ‘ significativo riscontro documentale nel prodotto certificato anagrafico da cui si evince … che la Papa lasciava in data verosimilmente prossima a quella di stipula dell ‘ atto (pur se poi formalizzava il proprio mutamento di residenza a distanza di un anno circa dalla data medesima) l ‘ abitazione già costituente domicilio familiare ‘; – tale immobile, peraltro, al momento dell ‘ accesso sui luoghi da parte del consulente tecnico d ‘ ufficio in data 8/7/2011, è risultato essere occupato dalla ‘ promissaria acquirente ‘ dello stesso e dai suoi familiari; – è, dunque, ‘ certo (e non soltanto assai probabile) ‘ che il relativo contratto preliminare (dell ‘ 11/3/2009) non fosse simulato e che, di conseguenza, ‘ vera e reale sia stata anche la precedente compravendita del 30.10.2008 onde venisse ridotto al minimo per detta promissaria acquirente il rischio di un ‘ evizione dell ‘ immobile (tostocchè glielo si fosse alienato in adempimento del contratto preliminare ridetto) ‘; – non appare, dunque, inverosimile che ( ‘ al di là del pregiudizio destinato a derivarne per i creditori della venditrice ‘ ) ‘ i due coniugi, in seno a più ampie pattuizioni volte a recidere anche ogni loro cointeressenza patrimoniale una volta venuta meno ogni affectio sul piano personale, abbiano concordato un prezzo di vendita pur notevolmente inferiore al valore di mercato del cespite oggetto di alienazione ‘ .
1.8. La corte d ‘ appello ha ritenuto, invece, non altrettanto condivisibile il rigetto in prime cure della domanda di revoca proposta in subordine dal Fallimento appellante ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., sul rilievo, tra l ‘ altro, che, nella vicenda in esame, emergeva tanto il consilium fraudis , quanto l ‘ eventus damni , evidenziando: – per un verso, che ‘ mercè la compravendita in esame la Papa si spogliava dell ‘ unico suo
cespite immobiliare di un certo valore venale ‘ … ‘ dietro corrispettivo, oltretutto, notevolmente inferiore ai valori di mercato ‘ ; -per altro verso, che ‘ il COGNOME ‘ era ‘ certamente consapevole non meno della Papa ‘, ‘ sia in forza del rapporto di coniugio sia a causa della sua persistente qualità di membro della compagine societaria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sino ad epoca antecedente e prossima alla data della compravendita che ne occupa ‘, ‘ che il debito nella moglie nei confronti della Concessionaria RAGIONE_SOCIALE fosse esponenzialmente superiore all ‘importo di € 50.000,00 ‘ e che, per l ‘ effetto, ‘la vendita ‘ in questione era ‘in grado di frustrare la garanzia patrimoniale de i creditori della … Papa e, in particolare, proprio di RAGIONE_SOCIALE
1.9. La corte, pur ‘ in mancanza di piena prova … di altri creditori della Papa ammessi al passivo fallimentare ‘, ‘ non avendo … la curatela … prodotto lo stato passivo del fallimento ‘, ha, quindi, ritenuto che la domanda di revoca proposta dal Fallimento doveva essere, di conseguenza, accolta in ragione della ‘ disinvoltura dimostrata dal COGNOME nel confrontarsi con le ragioni di credito della mano pubblica ‘.
1.10. NOME COGNOME con ricorso notificato in data 3/5/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, assumendone la mancata notificazione.
1.11. Il Fallimento ha resistito con controricorso notificato l ‘ 11/6/2021, nel quale ha proposto, per due motivi, ricorso incidentale.
1.12. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in
relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d ‘ appello, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di revoca proposta dal Fallimento a norma egli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. sul rilievo che il convenuto acquirente era consapevole che la vendita da parte della coniuge della sua metà indivisa della casa familiare era in grado di frustrare la garanzia patrimoniale dei creditori della stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che: l ‘ agente della riscossione, essendo titolare solo di due ipoteche di secondo e terzo grado, non avrebbe, dunque, potuto soddisfarsi sull ‘ intero valore della quota, stimato dal consulente tecnico d ‘ ufficio in circa 155.000,00 euro, a fronte dell ‘ ipoteca di primo grado concessa a garanzia del mutuo fondiario erogato ad entrambi i coniugi appena due anni prima dell ‘ atto in contestazione e, quindi, gravante in quota parte anche sulla venditrice; – in giudizio, del resto, non è emersa, come affermato dalla stessa corte d ‘ appello, l ‘ esistenza di altri creditori, ammessi al passivo, che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall ‘ atto in questione; – il giudice di prime cure aveva, infatti, affermato che, a fronte del credito vantato dalla banca nei confronti di entrambi i coniugi in quanto debitori solidali e del valore complessivo degli immobili in questione, stimato dal consulente tecnico d ‘ ufficio in € . 310.000,00, ‘ da un ‘ ipotetica esecuzione forzata del compendio immobiliare oggetto del contestato contratto di compravendita ‘ si sarebbe potuto ‘ ricavare una somma al più pari al valore di stima anzidetto … decurtata la somma spettante al creditore fondiario …’ sicché ‘ sul residuo ‘ avrebbero potuto ‘ soddisfarsi i creditori insinuati al passivo del fallimento … nella misura della metà …’ , ‘ donde, la insussistenza del nocumento lamentato dalla Curatela ‘.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha accolto la domanda di revoca sull ‘ incomprensibile rilievo che, pur a fronte di soli due creditori ed entrambi ipotecari (rispetto ai quali, dunque, il trasferimento dell ‘ immobile è indifferente), la sussistenza dell ‘ eventus damni poteva essere dedotta dalla ‘ disinvoltura dimostrata dal COGNOME nel confrontarsi con le ragioni di credito della mano pubblica ‘, laddove, in realtà, ‘ la disinvoltura non è certamente tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., sicché la Corte avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali (i) la vendita avrebbe potenzialmente potuto arrecare un danno alle ragioni di Serit (periculum damni) e, laddove un pregiudizio vi fosse effettivamente stato, anche (ii) la consapevolezza del terzo acquirente di porre in essere un atto potenzialmente lesivo dei creditori del proprio dante causa (consilium fraudis) ‘ .
2.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto la sussistenza dell ‘ eventus damni e del consilium fraudis , sul rilievo che, attraverso la compravendita in esame, la Papa si è spogliata dell ‘ unico suo cespite immobiliare di un certo valore venale dietro un corrispettivo notevolmente inferiore rispetto ai valori di mercato e che il COGNOME era certamente consapevole non meno della Papa, sia in forza del rapporto di coniugio, sia a causa della sua persistente qualità di membro della compagine, che il debito nella moglie nei confronti della concessionaria di riscossione fosse esponenzialmente
superiore all ‘importo di € . 50.000,00, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il presupposto dell ‘ azione revocatoria non è la vendita a prezzo più basso ma l ‘ accertamento di una diminuzione della garanzia patrimoniale per effetto del trasferimento; – l ‘ indicazione di un prezzo più basso è, spesso, sintomatica di un eventus damni , ma non necessariamente lo è, visto che notoriamente, dietro l ‘ indicazione di un valore, spesso si celano operazioni più articolate e da esaminare nel loro complesso; il mero riferimento al ‘ valore normale ‘ indicato ai fini fiscali come prezzo dell ‘ operazione, pari a d €. 55.000, risulta, dunque, totalmente irrilevante ai fini dell ‘ accertamento della portata potenzialmente lesiva dell ‘ operazione, rilevando, piuttosto, solo e unicamente se il creditore avrebbe potuto conseguire un realizzo maggiore, o anche solo in maniera più semplice, ove il trasferimento da moglie e marito non fosse stato eseguito; – il presupposto della revocatoria, ai sensi degli artt. 66 l.fall.. e 2901 c.c. è, in effetti, il pregiudizio che l ‘ atto può arrecare alla garanzia patrimoniale tanto più che, in mancanza di prova da parte del Fallimento circa l ‘ esistenza di altri creditori non ipotecari, il trasferimento, indipendentemente dal valore, è del tutto indifferente rispetto alle ragioni dei creditori ipotecari, i quali sono ampiamente tutelati dal diritto di sequela; l ‘ operazione attuata dal COGNOME non era, pertanto, idonea ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate nei confronti della venditrice.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono in ammissibili a norma dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
2.5. L ‘art. 66 l.fall., rubricato ‘ azione revocatoria ordinaria ‘, dispone, invero, che il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci ‘ gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori ‘ secondo le norme del codice civile.
2.6. La disposizione, lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell ‘ azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell ‘ ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell ‘ art. 2901 c.c.
2.7. L ‘ esercizio dell ‘ azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta, dunque, una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l ‘ accoglimento dell ‘ azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021).
2.8. Il curatore che domandi, a norma dell ‘ art. 66 l.fall., la revoca di un atto (a titolo oneroso) compiuto dal debitore poi fallito deve, pertanto, dimostrare in giudizio, a norma dell ‘ art. 2901, comma 1°, c.c., (tra l ‘ altro) il pregiudizio alle ‘ ragioni ‘ dei creditori, vale a dire alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell ‘ autore, poi fallito, dell ‘ atto dispositivo.
2.9. Tale pregiudizio, in particolare, si verifica tutte le volte in cui, a seguito del compimento dell ‘ atto dispositivo da parte del debitore (e salvo il caso della dolosa preordinazione dell ‘ atto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio di quest ‘ ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l ‘ integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso (anche se si tratta, come precisa l ‘ art. 2901, comma 1°, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine non
ancora scaduto ovvero a condizione non ancora verificatasi) e che, come tali, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l ‘ autore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024; Cass. n. 11296 del 2025).
2.10. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l ‘ esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell ‘ atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l ‘ intero valore, non esclude la connotazione di quell ‘ atto come eventus damni (presupposto per l ‘ esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell ‘ atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell ‘ atto ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l ‘ eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. n. 5815 del 2023).
2.11. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha accolto la domanda di revoca proposta dal Fallimento ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. sul rilievo in fatto (non specificamente censurato quanto alla motivazione, per omesso esame di fatti storici altrimenti decisivi) che: ‘mercè la compravendita in esame la COGNOME ‘ si era spogliata ‘ dell ‘ unico suo cespite immobiliare di un certo valore venale ‘ ; -‘ il COGNOME ‘ era ‘ certamente consapevole non meno della Papa … che il debito nella moglie nei confronti della Concessionaria RAGIONE_SOCIALE, incontestatamente ammesso al passivo, ‘ fosse esponenzialmente superiore all ‘importo di € 50.000,00 ‘ ; -‘la vendita ‘ in questione era, per l’effetto, ‘in grado di frustrare la
garanzia patrimoniale dei creditori della … Papa e, in particolare, proprio di RAGIONE_SOCIALE ; si è posta in piena continuità con i principi esposti e, come tale, si sottrae ai rilievi critici svolti dal ricorrente.
Il ricorso principale, per l ‘ inammissibilità di tutti suoi motivi, è inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Il ricorso incidentale, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi previsto dall ‘ art. 327, comma 1°, c.p.c., è, di conseguenza, inefficace (art. 334 c.p.c.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso principale e, per l ‘ effetto, l’inefficacia del ricorso incidentale; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima