Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31941 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15204/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE SPA, RAGIONE_SOCIALE SPA, DOBANK SPADOBANK SPA
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
TABLE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 8005/2019 depositata il 19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME era fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE la quale era a sua volta debitrice della RAGIONE_SOCIALE Unicredit della somma di circa 200.000 €i, n virtù di finanziamenti che la stessa banca aveva effettuato a favore della società.
2.-Con atto notarile del 09/11/2007, il NOME ha ceduto alla moglie la nuda proprietà di un immobile sito in Roma, INDIRIZZO.
3.-Di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE Unicredit ha convenuto davanti al Tribunale di Roma NOME COGNOME e la moglie di costui per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di vendita della nuda proprietà, ex articolo 2901 c.c., o comunque l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto.
La RAGIONE_SOCIALE Unicredit ha ovviamente agito sostenendo che, poiché l’immobile costituiva l’unico bene di valore del NOME, la sua alienazione, almeno nei termini della nuda proprietà, alla moglie privava il NOME, che era garante nei confronti di Unicredit, di una parte consistente del suo patrimonio con cui garantire il debito.
3.1- NOME COGNOME si è difeso sostenendo che il ricavato della vendita era invece destinato ad estinguere le passività della società nei confronti della banca e che dunque si trattava di un atto solutorio, come tale non revocabile, e che comunque non vi era consapevolezza da parte della moglie, la quale doveva ritenersi estranea al rapporto societario e dunque ignara dei debiti della
società; che infine egli aveva comunque un patrimonio residuo costituito da immobili siti in Viterbo e stimati in 4.600.000,00 €. 3.2.- Il Tribunale ha accolto la revocatoria sul presupposto che non vi fosse alcuna prova che il danaro ricavato dalla vendita era stato destinato ad estinguere i debiti sociali; che comunque l’alienazione di quel cespite costituiva una considerevole diminuzione del complesso patrimoniale e che era da presumersi la consapevolezza della moglie anche in relazione alla esiguità del prezzo di vendita. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’appello che ha sostanzialmente ribadito gli argomenti del giudice di primo grado. Nel giudizio di primo grado è intervenuta RAGIONE_SOCIALE, anche essa creditrice del RAGIONE_SOCIALE e della sua società.
4.-Avverso tale decisione ricorre il COGNOME con sei motivi. Nel frattempo, sia Unicredit che RAGIONE_SOCIALE hanno ceduto i loro crediti, con la conseguenza che sono qui costituiti in giudizio con controricorso rispettivamente la RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di Unicredit, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale. Allo stesso modo si è costituita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, che pure ha chiesto il rigetto del ricorso.
Infine, ha proposto ricorso principale la moglie del NOME, ossia NOME de COGNOME Subylle Dorine Patricia, basandolo su tre motivi di censura.
Considerato che
5.- Con la memoria successiva, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno rappresentato l’avvenuto pagamento da parte di NOME COGNOME Subylle Dorine Patricia di 420 mila euro ad estinzione del debito, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NPL.
Hanno dunque chiesto che si pronunci l’estinzione del giudizio tra i debitori e garanti e la predetta società, salva la sua prosecuzione nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE.
Le questioni che seguono sono dunque da riferirsi al rapporto dei ricorrenti principali ed incidentali con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.1.- Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione dell’articolo 2901 e 1938 c.c.
Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la prova della dolosa preordinazione della vendita, volta ad eludere il credito sul presupposto che detta vendita era successiva alla insorgenza del credito e che dunque quella dolosa preordinazione era irrilevante.
Sostiene che per stabilire l’anteriorità o meno dell’atto di disposizione occorre fare riferimento a quando la somma prestata dalla banca è messa a disposizione del cliente e non quando viene stipulata la fideiussione del garante, ed osserva che, nel caso presente, la provvista, ossia il finanziamento che la banca ha fatto alla società RAGIONE_SOCIALE, è successiva alla vendita oggetto di revocatoria.
Il motivo è infondato.
E infatti principio di diritto che l’insorgenza del credito deve essere apprezzata al momento dell’accreditamento e non a quello della effettiva disponibilità delle somme o dell’erogazione delle medesime (Cass. 10522/ 2020), il che significa che l’azione revocatoria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità e che l’esistenza del debito per il fideiussore, quando la fideiussione sia a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, nasce per l’appunto con il perfezionamento dell’atto di fideiussione stesso (Cass. 762/ 2016).
Con la conseguenza che l’atto di alienazione è sicuramente posteriore alla insorgenza del debito, considerato che quest’ultimo deve dirsi coincidere con l’obbligazione propria del fideiussore.
6.- Con il secondo motivo denunzia violazione degli articoli 2901 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c.
La questione attiene alla natura solutoria dell’atto di disposizione.
Sostiene il ricorrente che vi è ampia prova in atti, oltre che una sua precisa allegazione, in ordine alla circostanza che ha destinato la prima e più consistente parte del corrispettivo versandolo sul conto corrente della società, e che dunque tale versamento deve intendersi fatto ad estinzione dei debiti sociali, o meglio a ripianare il saldo negativo del conto corrente, mentre la parte minore del corrispettivo è stata destinata ad una ricapitalizzazione della società.
Sostiene che, da un lato, queste circostanze emergono evidenti, e che, dall’altro, non sono state per il vero neanche contestate da Unicredit, la quale si è limitata ad obiettare che il conto corrente su cui è avvenuto il versamento è diverso da quello della società su cui si è formato il saldo negativo di conto corrente ed in base al quale l’Unicredit ha ottenuto un decreto ingiuntivo.
Il ricorrente sostiene di aver posto al Tribunale la questione, ma di aver ricevuto la risposta che non è stata fornita alcuna prova della natura solutoria; che tale apodittica decisione è stata nuovamente censurata in appello e che i giudici di secondo grado si sono limitati a confermare la correttezza dell’osservazione fatta dal Tribunale circa la mancata prova della funzione solutoria del pagamento, sempre in modo apodittico, e che dunque la sentenza d’appello deve ritenersi priva di una motivazione sufficiente.
7.- Con il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oltre che violazione degli articoli 2901 c.c., 115 c.p.c.
Contesta alla Corte di appello di avere erroneamente escluso la strumentalità della vendita dell’immobile rispetto al pagamento dei debiti scaduti o, meglio, di aver ritenuto sfornita di prova tale strumentalità, che invece andava dimostrata a cura del convenuto in revocatoria.
Osserva il ricorrente che invece era chiaramente in atti la prova che il corrispettivo della vendita era stato versato su un conto corrente della società e che quindi inevitabilmente serviva a ripianare i debiti
di quest’ultima, e che inoltre il fatto che il ricorrente avesse altri beni non può essere indicativo della circostanza che la vendita non era destinata ad estinguere i debiti e non può esserlo in quanto, dato un determinato patrimonio, il debitore può decidere di alienare l’uno o l’altro bene ad estinzione del debito senza che questa scelta possa ovviamente indicare un intento elusivo o comunque essere indicativa di altre e diverse finalità.
8.-Con il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. del Codice civile e omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia.
La censura attiene alla questione del pregiudizio arrecato ai creditori mediante la vendita della nuda proprietà dell’appartamento. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno osservato come presupposto dell’azione revocatoria sia anche semplicemente la maggiore difficoltà che l’atto di disposizione comporta per il creditore di soddisfazione del credito, ed hanno osservato come i beni residui rimasti, ossia una serie di immobili in provincia di Viterbo, appartenessero al RAGIONE_SOCIALE per 1/3, e che quindi la espropriazione della quota per la banca sarebbe risultata più difficile rispetto all’aggressione della proprietà del cespite alienato; che comunque anche la riserva di usufrutto su tale cespite rendeva più difficoltose le azioni esecutive.
Il COGNOME replica a questo argomento sostenendo che, da un lato la Corte non ha considerato la sproporzione a suo favore esistente tra
l’ammontare del credito, di poco più di 200.000 €, e il valore complessivo del suo patrimonio; non ha considerato neanche che lo stesso usufrutto rimasto sulla casa oggetto di atto di disposizione era di valore superiore al debito, e soprattutto non ha considerato che in realtà l’espropriazione dell’usufrutto è agevole quanto quella di ogni altro diritto reale e dunque aver alienato la nuda proprietà e l’aver mantenuto il solo diritto di usufrutto non poteva comportare per il creditore una maggiore difficoltà di espropriazione.
I motivi attengono alla medesima questione e possono valutarsi insieme.
Essi sono infondati.
La ratio della decisione di merito è duplice.
Da un lato, osservano i giudici di appello che il ricavato del corrispettivo è stato versato su un conto corrente diverso da quello su cui appariva il saldo negativo, circostanza questa che lo stesso ricorrente ammette essere stata eccepita da Unicredit, con la conseguenza che non si può dunque dire che la banca non ha contestato i fatti: li ha per l’appunto contestati osservando che il denaro è affluito su un conto non riconducibile a quello della società e su cui esisteva l’affidamento.
Questa ratio non è contestata dal ricorrente che non fornisce argomenti per sostenere che invece si trattava dello stesso conto corrente.
In secondo luogo, i giudici di merito osservano come avrebbe dovuto essere fornita alla prova della necessità di alienare quel bene per far fronte ai debiti sociali, ossia la prova che non esisteva altro modo diverso da quello dell’alienazione, e dunque del depauperamento, per poter far fronte ai predetti debiti, nel senso cioè che l’alienazione del bene deve costituire il solo mezzo per poter saldare il debito scaduto altrimenti l’alienazione riveste comunque carattere pregiudizievole per le ragioni del creditore ( da ultimo Cass. 8992/ 2020): in sostanza, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552/ 2023).
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto ritenendo dunque sfornita di prova la strumentalità della alienazione rispetto alla esigenza di estinguere il debito: prova che, come si è detto, presupponeva non solo la dimostrazione che il corrispettivo è stato destinato sul conto della società ma altresì la dimostrazione che l’alienazione di quel cespite era l’unico modo per poter saldare il debito e che altri non ve ne erano di disponibili.
Inoltre, corretta è l’affermazione per cui l’alienazione ha reso comunque più difficoltosa la soddisfazione della banca, che è elemento sufficiente come da costante giurisprudenza di questa Corte a fare da presupposto della revocatoria.
Va osservato che poco rileva quale fosse la proporzione del patrimonio rimasto rispetto al debito , così come poco rileva che il bene sia stato venduto per un prezzo congruo, essendo invece sufficiente la maggiore difficoltà di espropriazione, ed in tal senso essa è sicuramente insita nel fatto che il patrimonio rimasto è in comproprietà con altri titolari e che di quel patrimonio il COGNOME ha soltanto 1/3 e dunque una quota la cui espropriazione è senz’altro più difficile che quella che si può ottenere sul diritto di proprietà esclusivo su un bene, e lo stesso discorso vale per le difficoltà di espropriare il diritto di usufrutto e di ricavare dal medesimo un guadagno utile alla soddisfazione del credito.
9.- Con il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 2729 del Codice civile nonché dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
Censura l’accertamento della Corte d’appello circa la consapevolezza del NOME di arrecare danno ai creditori e la pari consapevolezza da parte dell’acquirente, ossia della moglie, che quella vendita era per l’appunto pregiudizievole per le banche.
Quanto al l’elemento soggettivo, i giudici d’appello l’hanno desunto dal fatto che il NOME, oltre che essere fideiussore era altresì socio ed amministratore della società, e pertanto certamente al corrente delle perdite di quest’ultima o comunque della esposizione debitoria in essere; quanto invece alla consapevolezza da parte dell’acquirente, i giudici d’appello avevano osservato che era la moglie del debitore, nonché dell’amministratore della società, e
dunque si presumeva fosse a conoscenza delle situazioni contabili o comunque dei debiti della società medesima.
Contesta alla Corte d’appello di aver fatto cattivo uso delle presunzioni, non tenendo conto del fatto che il ricavato della vendita veniva riversato sul conto della società e dunque ciò non poteva che essere prova della mancanza di consapevolezza da parte del disponente; che comunque, pur dopo la prima formazione del debito, le banche avevano continuato a fare credito alla società così ingenerando nella ricorrente la consapevolezza che il rapporto con i creditori non poteva essere ovviamente danneggiato da una simile alienazione, o meglio che l’alienazione doveva ritenersi irrilevante proprio alla luce della conferma della fiducia che le banche stavano fornendo.
Ritiene il ricorrente che i giudici di appello non hanno fornito alcuna motivazione per disattendere questi argomenti.
Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha ricavato la consapevolezza del NOME del pregiudizio che poteva essere apportato ai creditori dalla circostanza che costui era altresì amministratore unico della società.
E’ al riguardo sufficiente osservare che l’ mministratore unico della società conosce la situazione debitoria della medesima, o comunque è tenuto a conoscerla; e se è al contempo fideiussore è intuitivo che sia invero consapevole del fatto che, alienando un suo
bene personale in qualità di fideiussore, arreca un danno ai creditori del debitore garantito privandoli della garanzia di quel bene.
Peraltro, nel denunciare violazione del ragionamento presuntivo è necessario indicare quali sono gli elementi contrari, o gli elementi indiziari che porterebbero ad una conclusione diversa, in base ai quali si poteva pervenire alla soluzione opposta.
Il ricorrente indica esclusivamente l’ulteriore concessione di credito e l’affidamento creato da parte delle banche, ma non dice per quale ragione questo ulteriore ed eventuale accreditamento possa significare che il fideiussore amministratore della società doveva essere indotto a ignorare non solo l’esistenza dei debiti, che dalla ulteriore concessione del credito risultano invece confermati, ma altresì che, privandosi di un bene, non avrebbe fatto alcun pregiudizio ai creditori, i quali, proprio per effetto della concessione ulteriore del credito, vedevano aumentata semmai, anziché ridotta, la loro pretesa creditoria.
10.-Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 del Codice civile.
Il ricorrente censura la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto provata la consapevolezza dell’acquirente, ossia della moglie del venditore circa la situazione finanziaria della società.
La consapevolezza è stata ricavata vuoi dalla circostanza che l’acquirente era la moglie, per l’appunto, del debitore vuoi dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Il ricorrente contesta l’erronea utilizzazione delle presunzioni, osservando che, pur essendo vero che il rapporto di parentela -in questo caso di coniugio- può essere indicativo della conoscenza della situazione finanziaria del debitore, esso non è di per sé sufficiente, occorrendo che la tale conoscenza sia particolarmente verosimile, come nel caso in cui il coniuge ha compiuto un qualche atto societario a sua volta, oppure sia socio, od emerga un qualche elemento concreto da cui desumere che sapeva della situazione finanziaria.
Invece nella specie la consapevolezza dell’acquirente è stata ricavata esclusivamente dalla qualità di coniuge dell’acquirente, né alcunché può essere ricavato dalla corrispondenza nella quale il NOME preannunciava soltanto di voler finanziare la società e di voler a tale fine vendere la nuda proprietà dell’appartamento.
Il motivo è infondato.
E’ principio di diritto che <> (Cass. 1286 / 2019; Cass. 10928/ 2020).
Data la presunzione semplice, che si ricava dal rapporto di coniugio, il ricorrente non indica alcun elemento da cui potesse ricavarsi che era inverosimile che la moglie sapesse.
In sostanza, la presunzione è basata sul solo rapporto di coniugio e non già su quest’ultimo ed ulteriori elementi (essere socio in affari o altro), salvo che non emergano- ed appunto non sono emersi né vengono indicati dal ricorrente- elementi che rendono comunque inverosimile che il coniuge sapesse.
11.1- Con il primo motivo la ricorrente incidentale adesiva denunzia omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione degli articoli 61 e 112 del codice di procedura civile.
La questione attiene all’esistenza di un pregiudizio per i creditori derivante dalla vendita della nuda proprietà.
Osserva come nel giudizio di merito sia stato ampiamente dimostrato non solo che il bene è stato pagato per un prezzo congruo e addirittura ( di poco ) superiore a quello stimato dal consulente tecnico, ma altresì l’esistenza di un patrimonio complessivo del COGNOME nettamente superiore al debito assunto, e che la Corte d’appello ha ciononostante ritenuto non provata l’esistenza di una capienza patrimoniale utile rispetto agli immobili in discussione, dimostrando di non aver tenuto conto in alcun modo
di quanto emergeva in atti circa per l’appunto il valore complessivo dei beni, risultante dalla stessa consulenza tecnica.
Il motivo ripete le questioni poste dal secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, e va pertanto alla stessa stregua rigettato.
12.-Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione dell’articolo 2729 del codice civile.
Il motivo attiene all’ accertamento fatto dalla Corte di merito circa la consapevolezza da parte della ricorrente incidentale- che si ricordi era l’acquirente della nuda proprietà – della situazione finanziaria della società di cui l’alienante era fideiussore.
Osserva la ricorrente incidentale come questa consapevolezza sia stata tratta esclusivamente dal rapporto di coniugio, cioè dal fatto di essere lei la moglie del fideiussore che alienava la nuda proprietà, senza però alcun altro elemento a supporto, ed anzi, pur avendo i giudici d’appello riconosciuto che lei non svolgeva alcun ruolo nella gestione della società.
Per contro i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto in alcun modo della congruità del prezzo e del fatto che le somme pagate a titolo di corrispettivo della nuova proprietà venivano versate sul conto della società, circostanza questa da cui si doveva dedurre che esse erano utilizzate per aumentare il patrimonio sociale.
Allo stesso modo di quanto prospettato dal ricorrente principale, anche la ricorrente incidentale nega valore indiziario alla lettera che
il marito le mandò per proporle l’acquisto della nuda proprietà, e dalla quale poteva ricavarsi solamente che il marito voleva finanziare la società incrementandone il patrimonio, né si è tenuto conto del fatto che la società in quel momento aveva comunque un’utile e che, come ricordato dal ricorrente principale, le banche continuavano a fornire finanziamenti e dunque ciò era segno della condizione finanziaria di affidabilità della società.
Il motivo è infondato.
Esso coincide con le censure fatte nel quinto e sesto motivo del ricorso principale e dunque segue la stessa sorte.
13.- Con il terzo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione e violazione dell’articolo 2901 del codice civile, nonché violazione degli articoli 112, 115 e 132 del codice di procedura civile.
Anche questo motivo ripete le argomentazioni prospettate dal ricorrente principale quanto alla natura solutoria dell’atto di disposizione, che come si è detto, è stata ritenuta dal giudice di merito sfornita di prova.
Obietta la ricorrente incidentale che era invece dimostrato , e peraltro non contestato da parte della banca, che il corrispettivo della vendita della nuda proprietà veniva versato dalla alienante sul conto corrente della società, a dimostrazione del fatto che era per l’appunto destinato a finanziare quest’ultima e comunque a ripianare i debiti : elemento, questo, di cui i giudici non avrebbero ottenuto alcun conto, o che comunque avrebbero
contraddittoriamente negato nel momento in cui hanno ritenuto non provata la natura solutoria dell’atto.
Il motivo è infondato.
Esso coincide con quanto argomentato nel terzo e quarto motivo del ricorso principale ed è pertanto da rigettarsi per le stesse ragioni.
Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati.
Le spese, attesa la reciproca soccombenza, possono compensarsi tra i ricorrenti, in via principale e incidentale.
Va dichiarato estinto il giudizio tra COGNOME NOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE NPl, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.
Dichiara l’estinzione del giudizio tra NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE NPl, con compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 22/09/2023.