Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita immobiliare.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28716/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME, rappresentato e difeso d all’ Avv. dall’ Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO e come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME , in proprio e quale erede di NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come domicilio digitale;
-controricorrente-
C.C. 28.03.2025
r.g.n. 28716/2022
Pres. L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
NOME COGNOME
-intimato-
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1167/2022 pubblicata in data 20 settembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 295/2018, rigettava la domanda proposta da NOME Fortuna, NOME COGNOME e NOME COGNOME ex art. 2901 c.c. al fine di dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra i convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME a’ in data 21/03/2011 avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Fermo, INDIRIZZO; condannava NOME COGNOME a pagare agli attori la complessiva somma di €.151.055,26, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.12.2012 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento; compensava integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e NOME COGNOME ; compensava per metà le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e NOME COGNOME
Per ciò che ancora rileva, gli attori avevano dedotto che con atto pubblico del 17/9/2010 avevano ceduto all’imprenditore edile NOME COGNOME la piena proprietà di un loro immobile, in corso di costruzione, sito in Fermo INDIRIZZO contestualmente ricevendone in permuta una porzione dello stesso, costituita da diverse unità immobiliari, che l’imprenditore avrebbe dovuto completare e riconsegnare finite entro il 30 settembre 2011; il COGNOME non completava i lavori entro il termine pattuito e gli attori apprendevano da una visura che lo stesso aveva ceduto a Franca COGNOME nel marzo 2011 le porzioni del medesimo immobile, rimaste in proprietà del COGNOME in forza dall’atto di permuta su citato, sottraendole così anche alla garanzia dei creditori; chiedevano anche un risarcimento danni pari
nonché contro
C.C. 28.03.2025
r.g.n. 28716/2022
Pres. L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
a € 250.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, per i danni derivanti da spese tecniche, legali, mancato uso per ritardo, mancata consegna ed altro per come risultava da un’espletata ATP. Si era costituita in giudizio soltanto NOME COGNOME sostenendo che il contratto impugnato era stato concluso in esecuzione di due preliminari di compravendita in data 15/6/2010 e 7/10/2010 tra COGNOME e NOME COGNOME (figlio di NOME COGNOME ) il quale aveva acquistato per sé o per persona da nominare (l’immobile veniva poi intestato nel contratto definitivo a Franca Cardena’ ) e quindi, la vendita non rientrava tra le ipotesi di cui all’art. 2901 comma 3 c.c. trattandosi di un ‘atto dovuto’ e chiedeva quindi il rigetto della domanda. Rimaneva contumace NOME COGNOME
La Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 149/2022 qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dichiarato inefficace nei loro confronti la compravendita intercorsa tra gli appellati COGNOME e COGNOME in data 21/3/2011 avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Fermo INDIRIZZO; ha condannato COGNOME NOME, in qualità di erede e successore universale della Sig.ra NOME COGNOME , nelle more del giudizio d’appello deceduta, al pagamento in favore di NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; compensato le spese del grado tra gli appellanti ed il NOME confermato nel resto la gravata pronuncia.
Avverso la sentenza della Corte d ‘a ppello, COGNOME NOMECOGNOME in qualità di erede e successore universale della madre NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Hanno resistito con atto di controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultima in proprio e quale erede di NOME COGNOME proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato sorretto da sei motivi. Sebbene intimato, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità NOME COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
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r.g.n. 28716/2022
Pres. L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
Il ricorrente ha depositato memoria, hanno depositato memoria anche i controricorrenti, ricorrenti incidentali.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente contesta la ‘ Violazione ovvero falsa applicazione di legge (art. 2901 c.c.) in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. ‘ per avere la Corte d ‘a ppello di Ancona dichiarato la revocabilità dell’atto pubblico definitivo di vendita stipulato in data 21/03/2011 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME per sussistenza del consilum fraudis in capo all’acquirente al tempo del definitivo , anziché al tempo dei contratti preliminari in data 15/06/2010 e 7/10/2020.
1.2. Il primo motivo è inammissibile.
Con esso si è al cospetto di una censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. che, seppure formalmente denunci la violazione della specifica disciplina sostanziale di cui all’art. 2901 c.c. , nella sostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione di quanto ritenuto dalla Corte d’appello , inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
La stessa prospettazione formulatane è indice di non ammissibilità della censura in quanto il ricorrente, dopo aver trascritto, ma solo in modo parziale, stralci della motivazione della Corte territoriale (cfr. pagg. 7-11 in ricorso), ha obliterato di riportare il punto della motivazione, assai rilevante, in cui la Corte ha affermato che dall’esame dei documenti in atti risultava che i due contratti preliminari de quibus tra COGNOME e COGNOME fossero entrambi privi di data certa e che il primo, pur datato 15/06/2010, veniva in sostanza modificato ed integrato dal secondo in data 7/10/2010 e, quindi, successivamente all’atto di
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Est. I. COGNOME permuta datato 17/09/2010 stipulato tra COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME, originari proprietari dell’immobile in corso di costruzione e, sul punto, ha soggiunto « l’atto dispositivo per cui è causa, è pacificamente assistito dal fatto soggettivo della conoscenza di questo pregiudizio (cosiddetta scientia fraudis ) da parte del debitore, già evidente e sussistente al momento della stipula dei preliminari, non potendo il COGNOME ignorare neanche allora le sue esposizioni debitorie» (pag. 2 della sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, giova evidenziare inoltre che la Corte d’appello ha pure accertato mediante un corretto ragionamento presuntivo gli elementi di fatto, che non sono soggetti a nuova valutazione in sede di legittimità e che rilevano quali indizi precisi, logici concordanti della partecipazione del terzo ( COGNOME‘ ) all’intento fraudolento, nel caso in cui, come in quello di specie, l’atto oneroso è successivo al sorgere del credito.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente denuncia la ‘ nullità degli atti e della sentenza per omessa motivazione con violazione con violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. ‘ ; nello specifico, lamenta che la Corte d’ appello avrebbe illegittimamente revocato la vendita RAGIONE_SOCIALE ‘posta in esecuzione di preliminari 15.6.2010 e 7.10.2010 , sulla base dell’accertamento della consapevolezza del pregiudizio o della frode dell’acquirente al tempo dell’atto dispositivo per violazione dell’art. 2901 c.c. in quanto la giurisprudenza della Corte ritiene l’irrilevanza della consapevolezza dell’acquirente sopravvenuta al tempo dell’assunzione dell’obbligazione’ (pag. 12 del ricorso) e senza indagare lo stato soggettivo del consilium fraudis in capo al terzo promissario acquirente NOME COGNOME (pag. 13 del ricorso). Richiama la motivazione resa dal Tribunale in proposito, che aveva, viceversa, espressamente escluso la sussistenza del consilium fraudis dell’acquirente al momento del preliminare e l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica della sussistenza dell’ ” eventus damni ” va compiuta con riferimento alla stipulazione del definitivo
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Est. I. COGNOME mentre il presupposto soggettivo del ” consilium fraudis ” va valutato con riferimento al contratto preliminare (Cass. Sez. 3, 16/04/2008 n. 9970).
Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la ‘ nullità degli atti e della sentenza per omessa motivazione con violazione con violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare sul punto decisivo relativo alla anteriorità dei preliminari in data 15.6.2010 e 7.10.2010 rispetto all’atto dispositivo in data 21/03/2011 che sarebbe stato stipulato in esecuzione dei suindicati contratti.
3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono essere entrambi esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sono inammissibili.
In primo luogo, il ricorrente con essi tende a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità della s entenza) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere nulla e omessa, spiega in modo piano e adeguato il percorso logico giuridico seguito. Sul punto, va evidenziato che il ricorrente nell’esposizione delle censure non si confron ta con la motivazione della sentenza impugnata, ma richiama ampi stralci della sentenza di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda revocatoria attesa la anteriorità dei preliminari in data 15/06/2010 e 7/10/2010 rispetto all’atto di vendita Marz ialiCardena’ in data 21/03/2011 stipulato in esecuzione dei suindicati contratti come atto dovuto, con richiamo della giurisprudenza di legittimità che in tema di rapporto tra atto preliminare e definitivo ritiene necessario indagare lo stato soggettivo del consilium fraudis in capo al terzo promissario acquirente e irrilevante la consapevolezza dell’acquirente del definitivo (tra tante, Cass. Sez. 6-3, 28/01/2019 n. 2312; Cass. Sez. 3, 12/06/2018 n. 15215; v. altresì Cass. Sez. 3, 18/08/2011 n. 17365; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9970 del 16/04/2008).
Ebbene , la Corte d’appello ha ritenuto, viceversa, fondata la domanda di revocatoria proposta dagli odierni resistenti, riformando integralmente sul
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Est. I. COGNOME punto la decisione di prime cure, accertando che l’atto di vendita intervenuto tra COGNOME e COGNOME fosse un atto a titolo oneroso, posteriore rispetto all’atto di permuta e posto in pregiudizio rispetto a questo, stipulato in precedenza, dal predetto COGNOME e COGNOME e COGNOME, originari proprietari dell’ immobile, allora in costruzione, accertando altresì la sussistenza del presupposto della scientia damni in capo al debitore venditore ed al terzo acquirente.
Per vero, l ‘accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello non può essere oggetto di ricorso per cassazione e non è scalfito dalle doglianze del ricorrente che al riguardo si limita a riprodurre le doglianze già proposte nel merito e ritenute infondate dalla pronuncia d’appello.
4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta la ‘ violazione e falsa applicazione di legge (art.2901 primo comma num. 2 c.c. art. 115 c.p.c. e art.2697 c.c . con riferimento all’art. 360 primo comma num.3 c.p.c. ‘ in ordine all’anteriorità dell’atto pubblico di vendita 21/03/2011 rispetto al sorgere del credito risarcitorio di COGNOME COGNOME e COGNOME che andava fissato nella scadenza del termine per l’ adempimento di COGNOME (i.e. alla data del 30/09/2011) per il mancato completamento, ristrutturazione e consegna delle unità immobiliari oggetto del contratto di permuta in data 17/09/2010; al riguardo, sostiene che la Corte d’ appello di Ancona avrebbe confermato la sentenza del Tribunale di Fermo sulla posteriorità dell’insorgenza del credito dei COGNOME–COGNOME con la formula espressa in dispositivo ‘conferma per il resto la gravata pronuncia’ .
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia l’ ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. ‘; in particolare, sostiene che la sentenza sarebbe illegittima perché avrebbe omesso di considerare il fatto, discusso tra le parti, secondo cui il credito dei COGNOME COGNOME e COGNOME conseguito all’ inadempimento contrattuale di COGNOME per mancato completamento, ristrutturazione e consegna delle unità immobiliari oggetto del contratto di permuta (sottoscritto in data 17/09/2010), sarebbe insorto il 30/09/2011 e
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Est. I. Ambrosi quindi in epoca posteriore all’atto di disposizione de quo stipulato in data 21/03/2011. Riporta e trascrive in proposito il testo dell’art. 6 dell’atto di permuta 17/09/2010 da cui risulta che il termine per il completamento e ristrutturazione del fabbricato è il 30/09/2011. Insiste nel ritenere decisiva tale circostanza il cui esame sarebbe stato omesso, essendo l’atto di disposizione anteriore al sorgere del credito posto a fondamento della domanda ex art. 2901 c.c.
5.1. Inammissibili anche il quarto e quinto motivi di ricorso, che possono essere entrambi esaminati stante la intima reciproca connessione posto che, sotto diversi profili, pongono la medesima questione attinente alla pretesa anteriorità dell’atto pubblico di vendita in data 21/03/2011 rispetto a quello di permuta in data 17/09/2010, stante che il credito di COGNOME COGNOME e COGNOME sarebbe sorto soltanto alla data del 30/09/2011, termine fissato per l’adempimento dell’atto di permuta da parte di COGNOME
Il ricorrente al riguardo propone, per un verso, un vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2901, primo comma, n. 2, c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. e, per l’altro verso, un vizio di omesso esame.
In primo luogo, il vizio di violazione di legge, nonostante la formale intestazione, attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Del tutto fuori fuoco rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello , la doglianza secondo cui l’anteriorità dell’atto pubblico di vendita in data 21/03/2011 doveva essere fissata alla scadenza del termine per l’ adempimento di Marziali all’atto di permuta in data 17/09/2010, fissato entro
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Est. I. COGNOME la data del 30/09/2011, da cui sarebbe sorto il credito risarcitorio di COGNOME, COGNOME e COGNOME; in proposito, il ricorrente mostra di non confrontarsi con quanto osservato dalla Corte di merito al riguardo che ha correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte (Cass. Sez. 2, 13/09/2019 n. 22859) secondo cui il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, principio espresso in tema di non necessarietà della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio ex art. 2901 c.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria). In proposito è stato pure affermato che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. Sez. 6 – 3, 03/06/2020 n. 10522).
In secondo luogo, non sussiste l’omesso esame lamentato tenuto conto della irrilevanza, ai fini del sorgere del credito degli attori, del termine apposto nell’atto di permuta entro il quale l’imprenditore edile avrebbe dovuto riconsegnare gli immobili completati.
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata, l” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. ‘ per il caso in cui l’atto dispositivo de quo sia considerato successivo al sorgere del credito risarcitorio; contesta il punto della sentenza impugnata (pagg. 3-4) in cui la Corte d’appello ha ritenuto la partecipatio fraudis in capo al terzo sulla base di presunzioni e documenti depositati in atti e denuncia l’omessa considerazione
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di fatti decisivi ai fini della esclusione della scientia damni del terzo acquirente; in particolare, la Corte d’appello, limitandosi ad affermare che il pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE‘ era avvenuto ‘con assegni non circolari ma di conto corrente’ , omettendo di esaminare che: – 12 assegni per un totale di Euro 198.000 erano risultati incassati dal venditore COGNOME, come si desume dal rapporto della Guardia di Finanza 15/07/2013; – la RAGIONE_SOCIALE‘ aveva pagato, prima della vendita del 21/03/2011, con assegni circolari i creditori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del venditore COGNOME che avevano iscritto ipoteche giudiziali sull’unità immobiliare oggetto di vendita , come risultava dal rapporto della Guardia di Finanza 15/07/2013, – dalle memoria depositate e dal verbale di interrogatorio formale della COGNOME‘ in prime cure e che la liberazione dell’indebitamento del debitore risultava dall’atto pubblico del 21/03/2011; -nell’atto di permuta sottoscritto da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in data 17/09/2010 , all’art. 6, era previsto che il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori era fissato alla data del 30/09/2011. Secondo il ricorrente tali circostanze sarebbero decisive perché dimostrerebbero la non consapevolezza della COGNOME rispetto all’impegno assunto dal COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e COGNOME.
Inammissibile è anche il sesto motivo, non tenendo il ricorrente conto che l’ ‘ omesso esame ‘ di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6L, 08/11/2019 n. 28887).
Ciò è quello che è avvenuto con la decisione impugnata.
Ebbene, la c orte d’appello ha dapprima correttamente richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui l’elemento della partecipatio fraudis del terzo, necessario ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (richiamando
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Est. I. COGNOME tra tante: Cass. civ. Sez. 6 -3, 26/01/2016 n. 1404) (così pag. 3 della sentenza impugnata).
Ha poi ritenuto sulla base dei documenti in atti: «1) tutti gli atti (permuta etc.) intercorsi tra gli appellanti ed il COGNOME, risultano trascritti e quindi conoscibili a terzi; 2) dal verbale delle Guardia di Finanza di Macerata del 19/06/2013 (alleg. memoria 183 II t. parte attrice) risulta che il pagamento da parte della COGNOME era avvenuto con assegni non circolari ma di conto corrente ed uno di €. 33.000,00 all’ epoca non era neanche stato negoziato dall’acquirente; 3) i beni erano stati venduti allo stato grezzo nonché gravati da 2 ipoteche giudiziali una del 15/10/10 e la seconda iscritta il 18/1/11 da parte di fornitori in forza di decreti ingiuntivi antecedenti alle iscrizioni; 4) nel rogito COGNOMECOGNOME non c’è alcun cenno alla promessa di vendita tra il COGNOME ed il COGNOME» (foglio 4 non numerato della sentenza impugnata).
La corte di merito ha concluso infine che «tutti questi elementi che ben possono essere definite anomalie in una compravendita, portano a ritenere provata stante gli indizi gravi precisi e concordanti una partecipatio fraudis da parte della Cardena’ » (foglio 4 non numerato della sentenza impugnata).
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente, con essa, offerto e illustrato argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure fondate ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità.
Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, rimanendo il ricorso incidentale condizionato conseguentemente assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle
C.C. 28.03.2025 r.g.n. 28716/2022 Pres. L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente-ricorrente incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei controricorrenti ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME