Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5220/2021 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato – avverso la SENTENZA N. 3316/2020 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/7/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Fallimento COGNOME Federico ha chiesto la revoca, a norma dell ‘ art. 66 l.fall., dell ‘ atto con il quale, in data 22/2/2008,
NOME COGNOME ha venduto a NOME COGNOME e NOME COGNOME la metà di sua proprietà ‘ di un immobile in San Donà di Piave.
1.2. Il tribunale di Venezia, con sentenza del 12/4/2016, ha dichiarato l ‘ inefficacia dell ‘ atto nei confronti della massa dei creditori sul rilievo, in sostanza, che l ‘ atto era pregiudizievole, avendo comportato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, nel quale non residuavano beni sui quali i creditori potessero agevolmente soddisfarsi, e che gli acquirenti, al pari del venditore, erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori di quest ‘ ultimo.
1.3. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello.
1.4. Il Fallimento ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale.
1.5. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello principale.
1.6. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, difettano nel caso in esame gli elementi della fattispecie prevista dall ‘ art. 2901, comma 3°, c.c., posto che: – gli acquirenti non erano creditori del venditore e deve, pertanto, escludersi che la cessione del compendio immobiliare abbia rappresentato il mezzo attraverso il quale l ‘ alienante ha inteso estinguere un debito scaduto verso gli stessi; – del resto, si sottrae alla revoca a norma dell ‘ art. 2901, comma 3°, c.c. solo l ‘ adempimento di un debito scaduto in senso stretto e non anche l ‘ atto discrezionale, e dunque non dovuto, costituito dalla cessione di beni in funzione di una datio in solutum ; – non può, infine, sostenersi che l ‘ atto, in ragione della destinazione del corrispettivo al soddisfacimento del creditore privilegiato munito di ipoteca legale sui beni, non abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori poiché, ‘ in
disparte la questione dell ‘ effettiva valore del compendio, è pacifico che non tutto il ricavato della vendita sia stato destinato ad estinguere il credito in questione’.
1.7. La corte, quindi, ha rigettato la censura svolta dagli appellanti ed ha dichiarato assorbito l ‘ appello incidentale con il quale il Fallimento aveva dedotto che l ‘ eccezione di non assoggettabilità a revocatoria dell ‘ atto impugnato a norma dell ‘ art. 2901, comma 3°, c.c. era inammissibile perché tardiva.
1.8. La corte, poi, dopo aver affermato che ‘ la situazione soggettiva ‘ degli acquirenti doveva essere valutata unitariamente, ‘ trattandosi di coniugi … che hanno acquistato le due porzioni di cui è composto il compendio in revocatoria con unico atto e secondo identiche modalità ‘, ha ritenuto che gli elementi in forza dei quali il tribunale ha sostenuto la consapevolezza da parte degli acquirenti del pregiudizio che l ‘ atto era oggettivamente idoneo ad arrecare alle ragioni dei creditori del loro dante causa trovano riscontro nelle risultanze probatorie e, valutati individualmente e nel loro complesso, soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all ‘ art. 2729 c.c.: intanto, ‘ era noto agli acquirenti che le somme versate a titolo di caparra e acconti, per complessivi euro 75.000,00, sarebbero state versate al legale fiduciario del proponente la vendita <> ‘; -inoltre, era parimenti nota, ‘ in quanto risultante dal rogito notarile, l ‘ ingente esposizione debitoria di euro 494.140,47 nei confronti del concessionario per la riscossione delle imposte, al cui pagamento, necessario onde ottenere la liberazione dei beni dall ‘ ipoteca legale, era destinata la maggior parte del corrispettivo della vendita ‘; – tali elementi, in effetti, segnalavano ‘ la difficile situazione finanziaria in cui versava il venditore al momento della vendita, che certamente non poteva
sfuggire all ‘ attenzione del RAGIONE_SOCIALE, attesa la sua specifica qualificazione ed esperienza professionale di direttore di banca ‘ ; -inoltre, ‘ l ‘ esposizione debitoria nei confronti di Equitalia era di entità tale da non consentire, men che meno a persona in possesso di esperienza professione nel settore, di far ragionevolmente affidamento sulla circostanza che il venditore, imprenditore commerciale, non avesse altri debiti, rinvenienti dall ‘ esercizio della sua attività ‘; – la cessione stessa di un cespite patrimoniale ‘ per ripianare i debiti ‘, del resto, è ‘ sintomo tipico di illiquidità ‘ ; – il fatto, poi, che il RAGIONE_SOCIALE fosse, al momento dell ‘ acquisto, il direttore della filiale di San Donà di Piave di una banca e, quindi, titolare di una funzione che costituiva senz ‘ altro ‘ un osservatorio privilegiato sulla piazza sandonatese ‘ e tale da consentirgli di disporre di ‘ elementi di informazione e conoscenza circa le sorti imprenditoriali e le condizioni patrimoniali del RAGIONE_SOCIALE ‘, fa ragionevolmente presumere che lo stesso, pur senza transitare per fonti o canali d ‘ informazione istituzionali, abbia, come ‘ qualunque avvertito acquirente in consimili circostanze ‘, effettivamente assunto informazioni sul venditore, specie se si considera l ‘ importanza dell ‘ acquisto, relativo ad un immobile di ‘ non modico valore ‘ e destinato ad abitazione personale e dei suoi familiari; – infine, ed in coerenza con gli altri elementi già esaminati, ‘ la sensibile differenza tra valore stimato ‘ nella perizia commissionata dagli stessi appellanti in vista dell ‘acquisto (€. 870.000) e il ‘ corrispettivo di vendita ‘ (pari a complessivi €. 750.000) dimostra ‘ lo scostamento tra il prezzo di vendita … ed il probabile valore di mercato dei beni ‘ e costituisce indice di ‘ una cessione non dettata da logiche di mercato ma condizionata dall ‘ esigenza dell ‘ alienante, nota agli acquirenti, di fronteggiare una situazione di difficoltà finanziaria’.
1.9. La corte distrettuale, quindi, esclusa la rilevanza delle istanze istruttorie degli appellanti, a partire dai capitoli di prova testimoniale, che, ove non relativi a circostanza già risultanti dai documenti prodotti, sono generici e non influenti, ha rigettato l ‘ appello.
1.10. NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso notificato in data 12/2/2021, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
1.11. Il Fallimento ha resistito con controricorso notificato il 24/3/2021, nel quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale.
1.12. NOME COGNOME è rimasto intimato.
1.13. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2901, comma 3°, c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha escluso che nel caso in esame potesse trovare applicazione la norma prevista dall ‘ art. 2901, comma 3°, c.c. sul rilievo che gli acquirenti non erano creditori nei confronti del venditore e che la cessione del compendio immobiliare non era stato, pertanto, il mezzo con il quale l ‘ alienante aveva inteso estinguere un suo debito nei loro confronti, omettendo, tuttavia, di considerare che non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, anche se esperita dal curatore del fallimento, l ‘ alienazione di un bene immobile da parte del debitore quando il relativo prezzo sia stato destinato, anche solo in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore debitore nei confronti di terzi.
2.2. Con l ‘ unico motivo di ricorso incidentale che ha articolato, il Fallimento controricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, dopo aver rigettato l ‘ eccezione di non revocabilità ai sensi dell ‘ art. 2901, comma 3°, c.c., ha dichiarato assorbito l ‘ appello incidentale che lo stesso aveva proposto sul punto, senza, per contro, considerare che: – come l ‘ appellante incidentale aveva lamentato, tale deduzione, pur integrando un ‘ eccezione in senso stretto, non era stata ritualmente sollevata dai convenuti nella comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell ‘ udienza; – in ogni caso, i convenuti non avevano dimostrato, pur avendone l ‘ onere, che la vendita in proprio favore del bene costituiva, alla data della stipula, l ‘ unico modo con il quale il COGNOME poteva adempiere all ‘ obbligazione nei confronti di Equitalia.
2.3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato essendo, per contro, senz ‘ altro fondato il ricorso incidentale, esaminabile assieme al primo per connessione.
2.4. Non v ‘ è dubbio, come questa Corte ha ripetutamente affermato, che: -l ‘ esenzione dalla revocatoria ordinaria dell ‘ adempimento di un debito scaduto, sancita dall ‘ art. 2901, comma 3°, c.c., ricomprende anche l ‘ alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all ‘ adempimento del debito, quando la stessa rappresenti il solo mezzo a tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto così da poterne escludere il carattere pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. n. 8992 del 2020; Cass. n. 7747 del 2016; più di recente, Cass. n. 17246 del 2024, in motiv.); – tale esenzione, a fronte della sua natura derivativa, trova applicazione anche per l ‘ azione di revocatoria ordinaria esperita dal curatore del fallimento a
norma dell ‘ art. 66 l.fall. (cfr. Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 28286 del 2023; più di recente, Cass. n. 20885 del 2024, in motiv.)
2.5. Resta, nondimeno, il fatto che tale esenzione integra un ‘ eccezione in senso stretto, presupponendo l ‘ allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d ‘ ufficio (Cass. n. 19963 del 2023; Cass. n. 16793 del 2015) e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell ‘ udienza prevista dall ‘ art. 166 c.p.c. (art. 167 c.p.c.).
2.6. Nel caso in esame, la Corte, che in ragione della natura processuale del vizio può accedere direttamente agli atti del giudizio di merito, rileva che, come del resto è rimasto incontestato, i convenuti, nella comparsa di risposta con la quale si sono costituiti nel giudizio innanzi al tribunale di Venezia, non hanno ritualmente sollevato l ‘ eccezione di esenzione prevista dall ‘ art. 2901, comma 3°, c.c., la quale, di conseguenza, se e nella misura è stata dedotta solo in seguito, è, con ogni evidenza, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarata.
2.7. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentando l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che gli acquirenti erano consapevoli del pregiudizio che l ‘ atto era oggettivamente idoneo ad arrecare alle ragioni dei creditori del venditore sul rilievo che l ‘ acquirente COGNOME, quale direttore di banca, poteva senz ‘ altro disporre di ‘ elementi di informazione e conoscenza circa le sorti imprenditoriali e le condizioni patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE ‘ , senza, tuttavia, esaminare il fatto, controverso tra le parti ed emergente dalla documentazione acquisita in giudizio, che il
COGNOME nel periodo in cui è stato direttore della banca, non aveva effettuato nessuna richiesta di informazioni nei confronti del venditore e che il COGNOME era diventato correntista della stessa banca solo tre mesi dopo la sottoscrizione dell ‘ atto.
2.8. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali lamentando l ‘ omesso di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che gli acquirenti erano consapevoli del pregiudizio che l ‘ atto era oggettivamente idoneo ad arrecare alle ragioni dei creditori del venditore sul rilievo che tra il valore stimato nella perizia commissionata (pari ad €. 870.000) e il ‘ corrispettivo di vendita ‘ (pari a complessivi €. 750.000) vi era sensibile differenza, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che, in realtà, il consulente tecnico d ‘ ufficio aveva accertato che il valore di mercato dell ‘immobile venduto era di €. 770.990,00 e che, dunque, come eccepito dai convenuti, la differenza tra tali valori era evidentemente irrisoria.
2.9. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.10. I ricorrenti, in effetti, hanno lamentato, in sostanza, l ‘ erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno accertato che gli acquirenti erano consapevoli del pregiudizio che la vendita impugnata era oggettivamente idonea ad arrecare alle ragioni dei creditori del venditore.
2.11. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non
sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., esclusivamente per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta; – b) supposto l ‘ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta.
2.12. Resta, pertanto, fermo che: – l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè, nel caso in esame, l ‘ effettiva sussistenza di un collegamento teleologico tra le operazioni di cessione degli immobili in favore della società istante e il contratto di locazione stipulato tra quest ‘ ultima e la società in amministrazione straordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie; – è denunciabile in cassazione solo l ‘anomalia motivazionale che (come nei casi nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘, nella ” motivazione apparente ‘, nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.13. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla società appellante, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti (costitutivi) rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dal Fallimento (e cioè la revoca della compravendita impugnata a norma degli art. 66 l.fall. e 2901 c.c.) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ‘ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che il Fallimento aveva fornito in giudizio la prova della consapevolezza da parte degli acquirenti del danno che l ‘ atto impugnato aveva arrecato alle ragioni dei creditori del venditore.
2.14. Tale apprezzamento in fatto non risulta utilmente censurato a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c..
2.15. I ricorrenti, invero, a sostegno delle censure svolte, si sono limitati a dedurre l ‘ omesso (o erroneo) esame da parte del giudice di merito degli elementi istruttori raccolti in giudizio ma non hanno, per contro, illustrato, in ricorso, come imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., i fatti storici controversi che, pur se risultanti dagli atti del giudizio ed aventi carattere decisivo, lo stesso giudice di merito avrebbe completamente omesso di esaminare.
2.16. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato gli appellanti al rimborso delle spese processuali, senza, per contro, considerare che, nel caso in esame, la particolarita della questione giuridica trattata imponeva alla stessa di compensare le spese del giudizio.
2.17. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è, in effetti, ferma nel ritenere che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’ espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. SU n. 19886 del 2019, in motiv.).
Il ricorso principale dev ‘ essere, dunque, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale e accoglie, nei termini espressi in motivazione, il ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità dell’eccezione ivi richiamata ; condanna i ricorrenti principali a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima