Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1777 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1777 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17822/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 178/2024 depositata il 17/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17.1.2024 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello interposto da COGNOME NOME avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 21.2.2017 con la quale era stata dichiarata, tra l’altro, l’inefficacia ex art.2901 c.c. in favore di Banca Popolare di Novara dell’atto di compravendita di un immobile sito in Casamicciola Terme cedutogli da COGNOME NOME.
L’appellante aveva ivi dedotto che dall’acquisto non era derivato alcun danno in capo alla creditrice essendo l’immobile già soggetto ad ipoteca di altre banche e non avendo avuto l’acquirente alcuna consapevolezza del pregiudizio che l’atto di alienazione avrebbe potuto eventualmente arrecare alla creditrice.
La convenuta appellata costituitasi aveva chiesto il rigetto dell’appello.
Il giudice dell’impugnazione confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso articolato su due motivi.
Si è costituita nel procedimento RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale procuratrice e servicer la BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A a sua volta per il tramite della mandataria con rappresentanza e subservicer RAGIONE_SOCIALE, resistendo con controricorso.
Si è costituita altresì RAGIONE_SOCIALE resistendo al ricorso.
NOME e RAGIONE_SOCIALE non si sono difesi.
Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c. c.p.c.
Fissata l’odierna adunanza camerale, nessuna parte ha depositato memoria ex art.380 -bis.1 c.p.c.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso e solo RAGIONE_SOCIALE ha depositato accettazione della rinuncia stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che nelle more del giudizio parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e che tale rinuncia è stata accettata dalla sola società RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, cessionaria dei crediti di Banca Popolare di Novara s.p.aRAGIONE_SOCIALE
Può dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio con riferimento a queste sole due parti.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
Non ha invece accettato la rinuncia RAGIONE_SOCIALE, costituita in questa sede.
Con il primo motivo parte ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c. inesistenza della scientia damni e dell’eventus damni illogicita’ motivazionale» .
Assume infatti che il giudice dell’impugnazione non ha svolto in concreto il giudizio prognostico in base al quale ritenere che all’atto della stipula della compravendita si potesse ravvisare un pregiudizio per il creditore attesa l’esistenza già di ipoteche costituite sul bene ceduto.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che sul punto la Corte d’Appello di Napoli ha rilevato che «il debito ipotecario effettivamente ancora sussistente al momento della stipulazione dell’atto era uno solo, e cioè quello della Banca Popolare di Puglia e Lucania (l’ipoteca era iscritta per la somma di euro 160.000, a garanzia di un mutuo di euro 80.000), che il COGNOME si è con l’atto di compravendita accollato; mentre, come dichiarato nel rogito (cfr. art. 5), il debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era già stato completamente estinto e bisognava solo procedere alle formalità di cancellazione dell’ipoteca. Ciò precisato, va poi osservato che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di azione revocatoria non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass., sez. 3, n° 5815 del 27/02/2023, con motivazione più chiara della massima). In altri termini, quand’anche il bene compravenduto sia ipotecato, la sua vendita priva i creditori chirografari di qualsivoglia possibilità, per quanto per ipotesi remota, di soddisfarsi sul bene stesso: possibilità che invece, se il bene rimane nel patrimonio del debitore, preservata e non è di verificazione del tutto astratta, ben potendo accadere che il debito ipotecario venga adempiuto e l’ipoteca, quindi, cancellata.»
Tale argomentazione, lungi dall’essere carente sotto il profilo denunciato, evidenzia due aspetti decisivi per la soluzione del caso: il primo riguarda l’importo del credito vantato da Banca Popolare di Puglia e Lucania nei
confronti del debitore COGNOME e pari ad euro 80.000 a fronte di un’ipoteca iscritta per euro 160.000, ipoteca unica rimasta, essendo l’altra a favore di terzo soggetto in corso di cancellazione; il secondo riguarda invece la conseguente residua possibilità per la Banca Popolare di Novara di soddisfarsi eventualmente sul bene compravenduto (il cui valore era stato stimato in euro 143.000) nell’ipotesi in cui il predetto debito vantato da Banca popolare di Puglia e Lucania venisse in seguito pagato dal COGNOME in tutto od in parte o venisse comunque a ridursi.
Il g iudice dell’impugnazione ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati con riferimento al disposto dell’art. 2901 c.c. secondo cui la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di azione revocatoria non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass. n.5815/2023 richiamata, Cass.n.11892/2016).
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.»
Deduce che la Corte territoriale per ritenere la conoscenza del terzo relativamente al pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori dell’alienante, si riferisce al valore del prezzo della compravendita in relazione al valore assoluto dell’immobile, ritenuto incongruo senza tuttavia spiegare le ragioni in forza delle quali si è discostata dalla stima più elevata effettuata dal nominato c.t.u.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, la Corte d’Appello di Napoli spiega chiaramente il percorso motivazionale scelto con riferimento ai valori attribuiti al bene
compravenduto. In particolare si legge: ‘osserva questa Corte che effettivamente il consulente tecnico d’ufficio ha effettuato nella sua consulenza due diverse stime, una sul presupposto che l’immobile si trovasse nelle mediocri condizioni di manutenzione descritte dal teste COGNOME (pavimenti usurati e divelti, parenti danneggiate e stinte, impianto idraulico che perdeva acqua, impianto elettrico assai risalente, che comportava l’interruzione dell’erogazione dell’energia), l’altra sul presupposto che il bene si trovasse in buone condizioni di manutenzione, ed il valore attribuito all’immobile è stato, nel primo caso, di euro 114.100,00 (assai vicino al valore di euro 107.000,00 attribuitogli nell’atto), mentre nel secondo caso è stato di euro 158.100, superiore, quindi, del 31,1% al valore attribuitogli nell’atto. Ritiene questa Corte di poter convenire con il primo giudice, ritenendo cioè che il valore effettivo del bene fosse effettivamente questo secondo: invero, al di là delle opinabili dichiarazioni del teste COGNOME (che ha riferito di quelle che, a suo dire, erano le condizioni dell’immobile prima della vendita) e di alcune foto prive di data certa (che possono quindi riferirsi anche ad epoca antecedente alla compravendita), resta il fatto che il COGNOME non ha fornito alcuna prova, né documentale ma nemmeno testimoniale, di avere effettivamente sostenuto spese per la ristrutturazione dell’immobile (spese che, se fosse vero quanto sostenuto, avrebbero dovuto essere ingenti, ragione per la quale appare poco plausibile che di esse non vi sia alcuna traccia). E’ pertanto da ritenersi confermato che il prezzo pattuito per la compravendita era sicuramente incongruo rispetto all’effettivo valore del bene.’
In secondo luogo, con la doglianza parte ricorrente cerca inammissibilmente di sottoporre nuovamente all’esame di questa Corte i fatti già valutati dal giudice di merito. Tuttavia nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/24, Cass.n.32505/23).
Analoghe osservazioni devono svolgersi con riguardo alla lamentata erronea valutazione della scientia damni in capo all’acquirente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
I l ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme di cui all’art. 96, c.3° e 4° cod. proc. civ., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto tra parte ricorrente e la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro complessivi 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 6.000,00 ex art.96,3° c. c.p.c. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME