Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3625  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13883/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE  NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE),  rappresentati  e  difesi  dall ‘ avvocato  COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
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Ricorrenti
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Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE,  rappresentata  e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE SEZ.DIST. di TARANTO n. 5/2020 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto  di  citazione  notificato  in  data  14/07/2011,  RAGIONE_SOCIALE (odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Taranto NOME  COGNOME  e  la  RAGIONE_SOCIALE  agricola  RAGIONE_SOCIALE  (odierna
ricorrente) al fine di sentire dichiarare l ‘ inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ., della compravendita tra gli stessi intervenuta in data 2/09/2009, con la quale era stata trasferita la proprietà di diversi fondi rustici, tutti ricadenti in agro del Comune di Castellaneta e in Plagiano.
NOME dedusse: (i) di vantare un credito pari ad euro 12.791,56 nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell ‘ omonima ditta individuale, derivante da fornitura di merce regolarmente consegnatagli da NOME, e per la quale quest ‘ ultima aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Benevento; (ii) che a tutela di tale credito rimasto insoluto NOME aveva spiegato intervento in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Taranto; (iii) che con atto di compravendita del 02/09/2009 COGNOME NOME alienò in favore di RAGIONE_SOCIALE diversi fondi rustici, rimanendo proprietario di beni immobili di valore insufficiente ad offrire garanzia di soddisfo per il predetto credito. Chiese pertanto al Tribunale che, al fine di non vanificare il proprio credito, venisse dichiarata l ‘ inefficacia degli atti dispositivi posti in essere con la menzionata compravendita in data 2/09/2009.
Costituendosi  in  giudizio,  la  RAGIONE_SOCIALE  eccepì l ‘ infondatezza  della  domanda  attorea,  sia  in  fatto  che  in  diritto, chiedendone il rigetto.
La causa venne istruita mediante prova per testi.
Con  sentenza  n.  2194/2016  il  Tribunale  di  Taranto  dichiarò  la contumacia  di  COGNOME  NOME;  accolse  la  domanda  revocatoria  di parte attrice e, per l ‘ effetto, dichiarò l ‘ inefficacia nei confronti delle ragioni creditorie vantate da COGNOME ex art 2740 cod. civ. dell ‘ atto di vendita stipulato il 02/9/2009.
Avverso detta sentenza, COGNOME NOME, quale erede con beneficio di  inventario  di  COGNOME  NOME,  e  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  proposero appello, chiedendone la riforma integrale.
Con sentenza n. 5/2020 del 13/01/2020, depositata in data 13/1/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l ‘ appello, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado. Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (nella qualità di erede con beneficio di inventario di NOME COGNOME), propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5 , cod. proc. civ., ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5’ , censurando la decisione della Corte territoriale laddove ha rigettato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in quanto il giudizio è stato celebrato con erronea dichiarazione di contumacia di NOME COGNOME, litisconsorte necessario.
A detta dei ricorrenti, ai fini della regolarità della notifica della citazione  in  primo  grado  al  NOME  COGNOME  la  Corte  territoriale  ha omesso di considerare i certificati di residenza, i quali proverebbero che il luogo di residenza del COGNOME NOME era diverso rispetto a quello indicato dalla Corte.
Con il  secondo motivo i ricorrenti  denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3 ,  cod.  proc.  civ.,  ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 139 c.p.c., artt. 8 e 9 Legge 20 novembre 1982, n. 890) in riferimento all ‘ art. 360 n. 3 ‘ , laddove la Corte d ‘ Appello ha omesso di rilevare la nullità della notifica della citazione in primo grado del litisconsorte necessario NOME COGNOME. Essendo stato quest ‘ ultimo privato della possibilità di conoscere il
contenuto dell ‘ atto, i ricorrenti denunciano la violazione del contraddittorio previsto dall ‘ art. 101 cod. proc. civ., con conseguente nullità della decisione del Tribunale e di quella della Corte d ‘ Appello.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ., ‘ Violazione dell ‘ art. 132, comma 2, c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza per ‘mancanza di motivazione’) e degli artt. 115 e 116 in riferimento all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c.’ , laddove la Corte d ‘ Appello ha omesso di esaminare i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado in relazione alle questioni poste: inesistenza del credito per il quale si lamentava la diminuzione della garanzia patrimoniale e inefficacia dell ‘ atto entro i limiti dell ‘ effettivo importo del credito.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ., ‘ Violazione dell ‘ art. 132 comma 2, c.p.c., n.  4  (nullità  della  sentenza  per ‘mancanza di motivazione’) in riferimento  all ‘ art.  360  n. 4’ ,  laddove  la  Corte  d ‘ Appello  avrebbe fornito una  motivazione  apparente  con  riguardo  alla  eccepita mancanza dei presupposti dell ‘ azione revocatoria.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5 , cod. proc. civ., ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in riferimento all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5’ , laddove la Corte d ‘ Appello ha omesso di considerare che il ricavato della vendita oggetto di revocatoria venne destinato all ‘ estinzione di debiti scaduti, mentre la prova del pagamento di tali debiti (in particolare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) risultava essere stata fornita con la produzione della transazione intervenuta con la RAGIONE_SOCIALE e degli assegni con i quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva saldato debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, depositati nel fascicolo di primo grado della COGNOME.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., ‘ Violazione dell ‘ artt.132, 115 e 116 c.p.c.
 Nullità  della  sentenza  per  “mancanza  di  motivazione” -in riferimento  all ‘ art.  360  n.  4 ‘ ,  censurando  sentenza  della  Corte territoriale in relazione alla quantificazione delle spese di lite da parte del Tribunale, che aveva formato oggetto di impugnativa in appello, rigettato dalla sentenza gravata.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ., ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 c.p.c. e degli art 4 e 5 del d.m. 55/2014 in riferimento all ‘ art. 360 n. 3. ‘ Il motivo, ripetitivo di quello precedente, riguarda il rigetto , da parte della Corte territoriale, dell ‘ appello sul capo relativo all ‘ errata liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, sul presupposto della ‘complessità delle questioni giuridiche trattate’. La Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare quali fossero le ragioni per ritenere le questioni giuridiche trattate ‘complesse’.
Sul primo motivo. la Corte territoriale ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla regolarità della notifica della citazione in primo grado con la seguente motivazione: ‘ In primo grado l ‘ atto introduttivo era stato ritualmente notificato mediante il servizio postale a COGNOME NOME presso la RAGIONE_SOCIALE in Palagiano (siffatto luogo di residenza risulta dichiarato nella compravendita revocata, oltre ad essere stato implicitamente confermato dal tenore dell ‘ avviso di ricevimento, ivi essendo indicata la temporanea assenza del destinatario; alla relata è allegato avviso di ricevimento della “comunicazione di avvenuto deposito”, formalità sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica – conf. Cass. Civ. 5077/2019) ‘ (così a p. 3, penultimo §, della sentenza, enfasi aggiunta, n.r.d.).
8.1  Al riguardo va osservato che ‘ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata dell ‘ art. 8 della l. n. 890  del  1982  –  attraverso  l ‘ esibizione  in  giudizio  dell ‘ avviso  di
ricevimento  della  raccomandata  contenente  la  comunicazione  di avvenuto  deposito  (cd.  C.A.D.),  in  quanto  solo  l ‘ esame  di  detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell ‘ atto presso l ‘ ufficio postale e che ne sia stato  pertanto  tutelato  il  diritto  di  difesa ‘ (Cass.,  sez.  V,  ord. 21/02/2019, n. 5077; conformi Cass., Sez. Lav., n. 23921/2020; Cass, Sez. V., ord. 21/09/2019, n. 5077).
8.2 Secondo Cass., Sez. Un, sent. 15/04/2021, n. 1002: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l ‘ atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell ‘ avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l ‘ avvenuto deposito dell ‘ atto notificando presso l ‘ ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell ‘ avvenuta spedizione della raccomandata medesima ».
8.3 A  tali  principi  va  data  continuità.  Ne  consegue  l ‘ infondatezza  del motivo in esame.
Sul secondo motivo. Il motivo, relativo alla violazione del contraddittorio previsto dall ‘ art. 101 cod. proc. civ., con conseguente nullità della decisione del Tribunale e di quella della Corte d ‘ Appello per non avere NOME COGNOME, in primo grado, avuto la possibilità di conoscere  il  contenuto  dell ‘ atto  di  citazione  in  conseguenza  della regolarità della notifica, è condizionato dalla sorte del primo motivo, e risulta pertanto inammissibile.
Sul terzo e quarto motivo. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
10.1 La sentenza gravata motiva al riguardo che l ‘ art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di ‘credito’, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell ‘ azione revocatoria, la quale non persegue scopi restitutori. Su tale postulato, la Corte territoriale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento a carico del COGNOME ed a favore di COGNOME integrasse una ragione di credito sufficiente a legittimare l ‘ utile esperimento dell ‘ azione revocatoria.
Per quanto concerne il requisito della scientia damni , la sentenza ha  ritenuto  doversi  presumere  che  il  cedente  fosse  consapevole dell ‘ esistenza  del  credito  e  del  pregiudizio  arrecato  alle  ragioni creditorie,  attese,  oltre  all ‘ esistenza  del  sopra  indicato  decreto ingiuntivo, la pluralità di immobili ceduti, la consistenza del prezzo e le  anomale  modalità  di  pagamento  (solamente  euro  20.000,00 versati contestualmente).
Analogamente, l ‘ acquirente non poteva non conoscere gli effetti pregiudizievoli dell ‘ atto sul credito di COGNOME, in relazione sia alle predette circostanze, sia al rapporto parentale dell ‘ amministratore unico di NOME  (NOME COGNOME) con  il cedente  (NOME COGNOME, rispettivo genitore).
Quanto all ‘ invocata  operatività  del  terzo  comma  dell ‘ art.  2901 c.c.  (destinazione del ricavato della vendita all ‘ estinzione di debiti scaduti), la Corte tarantina ha ritenuto non provato che il ricavato della vendita sia servito ad estinguere debiti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
10.2  Questa  Corte  ha  più  volte  affermato  che « l ‘ art.  2901  cod.  civ.  ha accolto  una  nozione  lata  di  credito,  comprensiva  della  ragione  o aspettativa,  con  conseguente  irrilevanza  dei  normali  requisiti  di certezza, liquidità  ed  esigibilità,  sicché  anche  il  credito  eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in
separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l ‘ insorgere della qualità di creditore che abilita all ‘ esperimento dell ‘ azione revocatoria ordinaria avverso l ‘ atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 22/03/2016, n. 5619; Cass. 9/02/2012, n. 1893). Pertanto, sia l ‘ azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. “revocatoria risarcitoria” (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all ‘ azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell ‘ atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso; ne consegue che in quest ‘ ultima ipotesi, quand ‘ anche l ‘ accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell ‘ atto pregiudizievole per il creditore, quest ‘ ultimo per ottenere l ‘ accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis (Cass. 27/01/2009, n. 1968). Questa Corte ha pure precisato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l ‘ atto di disposizione sia successivo al sorgere credito, l ‘ unica condizione per l ‘ esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione – per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell ‘ azione – è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) » (così Cass, Sez. 6-3, ord. 19/03/2018, n. 6702). A tali principi, che vanno ribaditi in questa sede, si è in sostanza attenuta la Corte di merito.
10.3 Con riferimento alla presunta prova fornita dai ricorrenti in grado di appello della inesistenza del credito per il quale si agisce in revocatoria, la sentenza gravata motiva che, quanto alle sentenze dalle quali si evincerebbero elementi contrari alla sussistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, non consta che al fascicolo di primo grado siano allegati siffatti documenti, mentre non possono tenersi in considerazioni produzioni documentali effettuate in questo grado, ostando il disposto ex art. 345 c.p.c. Ciò dà conto della infondatezza, nello specifico, del terzo motivo di ricorso.
Sul quinto motivo. Il motivo in esame fa riferimento al n. 5 dell ‘ art. 360, 1° co., cod. proc. civ. , e pertanto a ‘vizio di motivazione’, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell ‘ art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l ‘ omessa e a fortiori l ‘ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez. Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez. III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez. II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez. II, 08/03/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
11.1 Inoltre, « La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni  in  ordine  alla  ricostruzione  della  vicenda  fattuale  non sono  sindacabili  in  cassazione,  sicché  rimane  estranea  al  vizio previsto dall ‘ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare  il  ‘convincimento’  che  il  giudice  si  è  formato,  a  norma
dell ‘ art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all ‘ esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» ( ex plurimis Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021, Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021).
Sul sesto e settimo motivo. Entrambi i motivi si riferiscono alla liquidazione delle spese di lite da parte della Corte territoriale. In particolare, il settimo denuncia violazione de ll’ art. 91 c.p.c. Al riguardo va osservato che la Corte territoriale, avendo rigettato l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, li ha correttamente condannati alle spese del secondo grado di giudizio., È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di liquidazione delle spese, ‘ Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ‘ (di recente, Cass., Sez. V, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: ‘ In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare’ (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. Conformi Cass., Sez. Trib, 17/4/2019, n. 10685). Ciò dà ragione della inammissibilità del motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,  in solido,  delle  spese  del  presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00, oltre agli esborsi,  liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte  del ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/03/2023.