Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18268 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23473/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè
contro
MAR
DI
RATTI
NOME,
NOME
NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 283/2021 depositata il 08/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME era creditore della società RAGIONE_SOCIALE per una fornitura di materiale, a fronte della quale erano state emesse diverse fatture per un totale di circa 138.000 €.
Poiché il debitore ha alienato un suo bene a due congiunti, la società creditrice ha esperito azione revocatoria davanti al Tribunale di Massa, il quale ha accertato che la vendita è stata effettuata dopo che il credito era venuto in essere e che, essendo gli acquirenti legati da rapporti di parentela con l’alienante, era presumibile che sapessero delle condizioni economiche di quest’ultimo, o comunque della esistenza di un debito di costui nei confronti della società creditrice.
La decisione di primo grado è stata poi confermata dalla Corte di appello di Genova.
Ricorre NOME COGNOME NOME con solo motivo, illustrato da memoria. Si è costituita la società intimata che, oltre al controricorso, ha prodotto anch’essa memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di appello hanno accertato che il credito, per la cui tutela è stata fatta l’azione revocatoria, è sorto prima dell’atto di disposizione, anche considerando i tempi di pagamento delle fatture che quel credito provavano, ed hanno dunque da ciò dedotto che l’atto di disposizione era volto ad eludere la garanzia patrimoniale del creditore, ciò in ragione anche del fatto che il debitore appellante non aveva dimostrato di avere altri beni che potessero garantire il debito contratto, ed anzi, risultava che il bene immobile venduto era l’unico facente parte del patrimonio del debitore.
Quanto alla consapevolezza del danno arrecato, fatta la premessa che, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, era sufficiente la generica consapevolezza di arrecare danno al creditore, i giudici di appello hanno concluso nel senso che tale consapevolezza poteva presumersi in capo all’acquirente dal rapporto di parentela con il debitore, essendo per l’appunto, l’acquirente la madre convivente di costui la quale peraltro abitava nell’immobile oggetto di compravendita.
Questa ratio è dal ricorrente contestata con un unico motivo di ricorso per cassazione, denuniando plurime violazioni di legge, ossia difetto assoluto di motivazione e violazione dell’articolo 2697 codice civile, dell’articolo 2729 codice civile, nonché dell’articolo 2901 codice civile.
Sostiene il ricorrente di avere posto precise doglianze con l’atto di appello, ed in particolare di avere sottolineato come l’atto era oneroso, con la conseguenza che tale caratteristica incideva sulla sua natura elusiva; di avere altresì evidenziato come si trattava di atto anteriore al credito; di avere infine eccepito che non vi erano indizi per risalire all’ elemento soggettivo dell’acquirente; che, dunque, a fronte di tutto ciò, la motivazione resa dalla Corte d’appello è stata insufficiente a dare contro di tali censure.
Il ricorrente ribadisce le questioni relative alla anteriorità del credito e all’onerosità della vendita che aveva posto con l’atto di appello.
Il motivo è infondato.
Prevalentemente esso denuncia una motivazione insufficiente a sorreggere la decisione, e dunque la conseguente nullità della sentenza.
La censura sotto questo punto di vista è del tutto infondata.
Una motivazione può dirsi sufficiente quando contiene le ragioni che giustificano la decisione e da questo punto di vista emerge chiaramente come la Corte di Appello abbia basato la decisione sia sull’accertamento in fatto dell’interiorità del credito, accertamento basato peraltro sulle fatture prodotte, sia sulla presunzione dovuta alla relazione di parentela tra alienante ed acquirente.
Le ragioni della decisione sono chiaramente ed evidentemente esposte: per il resto il motivo si traduce nel tentativo di una rivalutazione dei fatti come accertati dal giudice di merito, poiché mira a contestare che il credito fosse antecedente all’atto di disposizione, aspetto, questo, come si è visto, stabilito in senso contrario dal giudice di merito. Allo stesso modo, il tentativo di dimostrare che il rapporto di parentela non era tale da potersi indurre che l’acquirente potesse avere scienza della situazione debitoria, o comunque del danno che si arrecava al creditore, è anche esso un tentativo di rivalutare nuovamente i fatti, qui inammissibile.
Inoltre, anche a voler ravvisare nel motivo di ricorso non solo il tentativo di una nuova valutazione dei fatti, ma altresì una censura circa l’erronea interpretazione di norme, e segnatamente quelle poste a governo del procedimento induttivo, va evidenziato come la censura non indica quali criteri legali del procedimento presuntivo siano stati violati e quali avrebbero dovuto essere per contro utilizzati.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Vanno liquidate altresì le spese conseguenti alla infruttuosa opposizione alla proposta di definizione anticipata ex art. 96, 3° co., c.p.c. Va ulteriormente disposta la condanna al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende ex art. 380 bis, 3° comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori, nonché al pagamento di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore della controricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 380 bis , 3° comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024.