Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1774 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1774 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9359/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 270/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.2.2024 n.270/2024 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello interposto da COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 18.1.2020 con la quale era stata dichiarata l’inefficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dell’atto di compravendita stipulato in data 20.2.2018 tra esso proprietario e RAGIONE_SOCIALE relativo ad una pluralità di terreni in Chiusi e Montepulciano.
L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non aveva dato ingresso allo svolgimento di c.t.u. estimativa del valore dei beni compravenduti che sarebbero risultati di valore notevolmente inferiore all’importo in relazione al quale altri creditori avevano costituito sugli stessi garanzie reali; il COGNOME aveva altresì lamentato l’erronea valutazione della sussistenza del consilium fraudis e dell’eventus damni .
Il RAGIONE_SOCIALE convenuto appellato, costituitosi, aveva contestato i motivi di appello ribadendo la correttezza della decisione del giudice di primo grado.
La Corte d’appello di Firenze confermava integralmente le argomentazioni svolte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia il COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso depositato oltre il termine di cui all’art.370 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380bis,4° c. c.p.c.
Fissata l’odierna adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 CC illegittimo rigetto richiesta di ammissione di CTU (art. 360, comma 1, n. 3), per essersi pronunciata la Corte in ordine alla mancata ammissione di C.T.U. con motivazione erronea -mancata valutazione prova documentale – nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4).»
Il ricorrente assume che la sentenza impugnata è gravemente viziata sia da una errata e distorta applicazione della normativa in tema di revocatoria e di ammissione della richiesta consulenza tecnica d’ufficio da parte del ricorrente, nonché da mancata valutazione di prova documentale, sia da salti logici che ne rendono il percorso motivazionale irrazionale.
Con il primo motivo può essere esaminato, per ragioni di stretta connessione, anche il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c e dell’art.2697 c.c.. Inammissibilità azione revocatoria per mancanza dell’eventus damni (art. 360 comma 1 n.3) erroneità, illogicità, irrazionalità della motivazione -nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4).»
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è gravemente viziata da una errata e distorta applicazione della valutazione della
sussistenza dell’eventus damni, elemento oggettivo necessario per l’azione revocatoria; infatti il giudizio prognostico effettuato dal Giudice di prime cure sotto tale profilo, se correttamente eseguito -con il contributo della richiesta CTU ovvero anche senza- non avrebbe potuto che confermare l’assoluta insussistenza, per le ragioni già abbondantemente spiegate, di alcun eventus damni a carico dell’odierna controricorrente.
I motivi sono inammissibili.
Il ricorrente, da un lato, non si confronta correttamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e, da altro lato, tende, in sostanza, alla rivalutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti richiedendo a questa Corte di svolgere un esame nel merito che le è precluso.
Il giudice dell’impugnazione, infatti, ha ritenuto assorbita la richiesta di espletamento di c.t.u. estimativa del valore dei beni pignorati dopo aver chiaramente rilevato, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che « in materia di revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni , atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016).
Ed ha altresì aggiunto che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione 5 coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). … la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.).»
Il Giudice dell’impugnazione, richiamati i predetti principi giurisprudenziali, ha dunque escluso che, ai fini della sussistenza dell’eventus damni , il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell’atto di disposizione. E così la Corte
d’Appello di Firenze ha, dunque, fatto buon governo delle norme di legge e dei principi giurisprudenziali elaborati in sede di legittimità (ex multis anche Cass.n.5815/2023, Cass. n. 17511/2025) così risultando il ricorso inammissibile anche ai sensi dell’art.360 bis c.p.c.
Né può fondatamente ritenersi una disparità di trattamento, sotto il profilo valutativo, degli atti revocabili laddove l’esecuzione sia già stata promossa e laddove non lo sia. Infatti, laddove l’esecuzione sia già stata promossa, è evidente che il giudizio in merito al possibile soddisfacimento del credito di chi agisce con azione revocatoria può assumere carattere di effettiva concretezza in relazione ai diversi crediti vantati dal titolare di garanzia o comunque di privilegio ed al valore effettivo dei beni pignorati a quella data. Il giudizio invece si atteggia necessariamente in modo diverso ove tale concretezza non sia ipotizzabile.
Ciò premesso, la Corte d’Appello di Firenze ha comunque esplicitato chiaramente anche gli elementi di fatto (punti 6.1c e 6.1 d) che ha tenuto in considerazione per ritenere che, sulla base di un giudizio prognostico, non poteva affermarsi a priori la certa esclusione di soddisfacimento almeno parziale dei crediti del RAGIONE_SOCIALE allorché la banca titolare di ipoteca avesse messo eventualmente in esecuzione la garanzia.
Neppure, quindi, è ravvisabile la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., peraltro configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità , entro i ristretti limiti del
riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.) -Cass. n. 13395/2018-.
Infatti, nel ricorso per cassazione, ‘deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.’ Nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.10927/24,32505/23).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. inammissibilità azione revocatoria per mancanza della scientia damni – (art. 360, comma 1, n. 3).»
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata è gravemente viziata da una errata e distorta applicazione della normativa in tema di revocatoria, in ordine alla necessaria sussistenza dell’elemento soggettivo.
Anche con riferimento a tale motivo la censura, tuttavia, richiama i dati probatori a suffragio dell’assenza della scientia fraudis in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente così riproponendo a
questa Corte la valutazione del corredo probatorio offerto nei precedenti gradi di giudizio.
Il relativo sindacato, secondo i principi già esposti riguardo al primo motivo di ricorso, è tuttavia inammissibile in questa sede.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese attesa la tardività del controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME