SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1386 2025 – N. R.G. 00000432 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di L’Aquila
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
NOME COGNOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, posta in decisione nell’udienza collegiale del 11 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(c.f.:
);
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO
appellante
contro
(c.f.:
e
(c.f.:
);
C.F.
C.F.
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO appellati
avente ad oggetto : appello avverso l ‘ordinanza n. 8010/2024 del Tribunale di Teramo (r.g. n. 1462/2023), pubblicata il 4 aprile 2024.
In vista dell’udienza del l’11 novembre 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con ordinanza resa in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni de ll’ appellante , così come precisate:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte adita, in riforma dell’impugnata ordinanza, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra descritti, così statuire:
1)in via preliminare, sospendere e/o revocare l’efficacia esecutiva della ordinanza di primo grado per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2)in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l’effetto, in totale riforma dell’ordinanza impugnata n. 8010/2024 del 04.04.2024, emessa dal Tribunale di Teramo nell’ambito del giudizio civile R.G n. 1462/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall’odierno appellante, e così rigettare la domanda principale proposta dalla Sig.ra e dal Sig.
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizi ‘.
Conclusioni degli appellati, in comparsa e non modificate:
‘ Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dal Sig. avverso l’ordinanza n. 8010/2024 del 04.04.2024, repert. n. 535/24, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, con condanna dello stesso, si opus sit, ex art. 96 c.p.c. confermando la stessa in ogni suo punto. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c. ‘.
Fatto e diritto
Provvedimento impugnato. Con l’ ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. recante n. 8010/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da e nei confronti di , volta a far dichiarare nei loro confronti l’inefficacia dell’atto di istituzione del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite in favore degli attori.
1.1. A sostegno della domanda gli allora attori deducevano di essere creditori del convenuto, la a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento quantificato in € 400,00 mensili in forza del decreto di omologa, in data 27.09.2007, della separazione consensuale iscritta al n. R.G. 1554/NUMERO_DOCUMENTO Tribunale di Teramo, della complessiva somma di € 44.865,00 oltre interessi e rivalutazione; allo stesso titolo e per quanto dovuto a partire dal raggiungimento della maggiore età, deduceva di essere creditore anche il figlio della coppia, .
Rappresentavano gli attori di aver appreso all’udienza del 6.03.2022, in sede di procedimento di opposizione al precetto, che il convenuto aveva istituito con l’atto pubblico rogitato del AVV_NOTAIO il 12.01.2021 (Rep. n. 135546; Racc. n. 45849), il “RAGIONE_SOCIALE” con contestuale istituzione dello ‘sniper sub RAGIONE_SOCIALE” , avente ad oggetto l’attività commerciale da sempre esercitata dal
. Con tale atto il convenuto si era spogliato di tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri per l’esercizio della propria attività di somministrazione di bevande (bar), nominando protector l’attuale compagna, al fine di recare pregiudizio ai creditori e di sottrarre agli stessi la garanzia patrimoniale.
Per tali ragioni chiedevano la dichiarazione ai sensi dell’art. 2901 c.c. di inefficacia dell’atto dispositivo patrimoniale suddetto nei loro confronti.
1.2. Si costituiva in giudizio impugnando e contestando la domanda attorea e sostenendo in particolare l’insussistenza dei presupposti previsti per
l ‘azione revocatoria del proprio atto di disposizione patrimoniale, chiedendo pertanto il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il primo giudice riteneva fondata la domanda, accertando nel caso in esame la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia dell’atto.
Nello specifico il Tribunale di Teramo dal punto di vista oggettivo riteneva accertata documentalmente, in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale, la sussistenza del credito degli attori nei confronti del convenuto, anche se oggetto di controversia tra le parti, nonché la sussistenza di un atto dispositivo patrimoniale idoneo a far fuoriuscire i beni dalla sfera giuridica dell’alienante , successivo all’insorgenza del credito e idoneo altresì ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, stante la consistenza dei beni oggetto di alienazione e l’assenza di prova contraria circa la capacità del patrimonio residuo di garantire le ragioni creditorie.
Reputava, inoltre, il primo giudice sussistente anche l’elemento soggettivo della scientia damni , dimostrabile anche tramite presunzioni, ritenendo nel caso di specie che l’atto di disposizione a titolo gratuito fosse stato eseguito dal debitore con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Accoglieva per tali ragioni la domanda attorea dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti dell’attore e condannando il convenuto al rimborso delle spese di lite.
Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito sintetizzati.
3.1 Violazione di legge (Art. 2901 c.c.) -Insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria -carenza di motivazione o motivazione illegittima.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’impugnata sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti previsti per la revocatoria dell’atto contestando, in primo luogo, l’ esistenza del credito presupposto. Sotto tale profilo ha dedotto che a seguito della intervenuta riconciliazione di fatto tra i coniugi nel 2010 e sino all’anno 2016, sarebbe venuto meno il titolo sulla base del quale i creditori pretendevano il
mantenimento derivante dall’atto di omologa della separazione dei coniugi. Ha sostenuto che tale provvedimento sarebbe stato superato dalla riconciliazione di fatto intervenuta deducendo sul punto la carenza di motivazione da parte del primo giudice in relazione alla suddetta eccezione.
Sotto altro profilo l’appellante ha sostenuto che l’atto di disposizione patrimoniale dallo stesso posto in essere sarebbe legittimo in quanto volto al perseguimento di interessi qualificati meritevoli di tutela attinenti alla salvaguardia dei bisogni della famiglia e dei figli, tra i quali risulta compreso anche l’odierno appellato che, per tale ragione, non sarebbe pregiudicato dalla disposizione patrimoniale.
Ha dedotto, altresì, l’insussistenza dell’ eventus damni in base alle stesse allegazioni precedentemente svolte ed eccependo il mancato assolvimento da parte degli attori dell’onere probatorio circa la modificazione della garanzia patrimoniale.
Quanto alla scientia damni ha sostenuto l’insussistenza della propria consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellati, stante l’inesistenza del debito al momento della istituzione del RAGIONE_SOCIALE, sempre in ragione de ll’ intervenuta riconciliazione dei coniugi, nonché l’inserimento del figlio quale beneficiario del RAGIONE_SOCIALE medesimo.
3.2. Sulle spese
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha impugnato l ‘ordina nza emessa dal Tribunale di Teramo anche in relazione alla condanna alle spese di lite disposta a suo carico chiedendo, conseguentemente all’accoglimento dell’appello , la riforma della condanna e in subordine la compensazione delle spese di lite tra le parti stante la novità della fattispecie dedotta in giudizio.
3.3 Per tali motivi, ha chiesto la riforma integrale dell’ordinanza impugnata con rigetto della domanda proposta dagli attori e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si sono costituiti in giudizio e impugnando e contestando l’appello proposto e chiedendone il rigetto con condanna
dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Motivi della decisione.
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Il primo motivo di gravame con il quale l’appellante de d uce l’insussistenza , nel caso di specie, dei presupposti previsti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. è destituito di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
5.1.1. Preliminarmente deve ricordarsi che non ricorre carenza o vizio di motivazione qualora dalla sentenza emerga il ragionamento logico giuridico che ha condotto il giudice alla decisione non essendo, a tal fine, lo stesso obbligato a rispondere in maniera specifica e puntuale ad ogni singola eccezione sollevata, purché dal corpo della decisione emergano le motivazioni poste a sostegno del proprio convincimento sì da risultare implicitamente escluse tutte le eccezioni con tale motivazione incompatibili. Nel caso di specie, inoltre, il primo giudice ha puntualmente indicato di aver ritenuto esistente il credito degli attori anche se oggetto di controversia tra le parti in quanto derivante da provvedimento giurisdizionale, non rinvenendosi pertanto, secondo i dettami della Suprema Corte, alcuna omissione o vizio di motivazione nella decisione impugnata.
5.1.2. Nel merito l’eccezione sollevata e riproposta anche in questa sede , attinente all’inesistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria deve, in ogni caso, ritenersi destituita di fondamento in condivisione con quanto accertato in primo grado.
L’appellante sostiene che in virtù della riconciliazione di fatto dei coniugi intervenuta tra il 2010 e il 2016 sarebbero venuti meno gli effetti della separazione con conseguente perdita del diritto all’assegno di mantenimento disposto dal giudice con la separazione, sicché il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell’esistenza del credito sarebbe inesistente.
Sul punto giova premettere che per consolidato orientamento di legittimità la nozione di credito posto quale condizione per l’esperimento dell’azione revocatoria è intesa, in virtù della ratio dell’azione , in senso lato, ossia comprendendo anche il credito eventuale consistente nella sussistenza di ragioni o aspettative idonee a determinare l’insorgenza della qualità di creditore non essendo necessario che l’attore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile ai fini del l’e sperimento dell’azione volta alla tutela della garanzia patrimoniale.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, in plurime occasioni, chiarito che: ‘ In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori ‘ ( Cass. civ. n. 4212/2020; Cass. civ. n. 11755/2018; Cass. civ. n. 5619/2016) precisando, inoltre, in relazione all’individuazione del sorgere del credito , che: ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale. ‘ ( Cass. civ. n. 22161/2019).
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, dunque, non risulta necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente la presenza di una semplice aspettativa che non si riveli ” prima facie ” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, deve ritenersi idoneo a determinare sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Posti tali principio di diritto deve ritenersi che le contestazioni attinenti alla debenza del mantenimento derivanti da un dedotto periodo di riconciliazione dei coniugi, oggetto di controversia tra le parti, non risultano idonee ad escludere la sussistenza di ragioni creditorie in capo agli odierni appellati e nei confr onti dell’appellante , bensì devono ritenersi legittimanti l’esperimento dell’azione oggetto del giudizio , in considerazione della ratio e finalità dell’azione proposta la quale postula, anche in caso di successivo eventuale accertamento di insussistenza di credito, l’ assenza di pregiudizio per l’appellante derivante dalla sola dichiarazione di inefficacia dell’atto.
Deve considerarsi altresì , pur ponendosi in astratto nell’ottica della prospettazione difensiva dell’appellante, che quest’ultimo si riconoscerebbe, in ogni caso, debitore delle somme disposte a titolo di mantenimento quantomeno per il periodo che egli stesso ha ammesso esser escluso dalla dedotta riconciliazione, antecedente al 2010, con conseguente sussistenza del presupposto del credito così come inteso in ambito di revocazione ordinaria in base ai principi di diritto innanzi richiamati.
5.1.3. Tanto chiarito circa la sussistenza di ragioni creditorie degli appellati, deve essere parimenti confermata la sussistenza anche degli altri presupposti previsti dall’art. 2901 c.c.
Con riferimento agli elementi oggettivi deve infatti ritenersi che l’atto istitutivo del RAGIONE_SOCIALE oggetto di causa sia sicuramente configurabile come atto patrimoniale dispositivo pregiudizievole delle ragioni creditorie in quanto lesivo della garanzia patrimoniale, stante l’idoneità della cessione dei beni disposta con l’atto istitutivo a far fuoriuscire dalla sfera patrimoniale dell’appellante i beni oggetto di cessione ed in virtù della considerevole consistenza dei beni devoluti, sostanzialmente equiparabile ad un totale compromissione della sfera patrimoniale del debitore, pur non necessaria ai fini della sussistenza dell’ eventus damni, pacificamente integrato anche in presenza di un atto dispositivo che renda anche solo più difficile o incerta la possibilità di futura soddisfazione dei crediti per i creditori.
Tale condizione, infatti, deve essere ravvisata anche in una modifica quantitativa o qualitativa del patrimonio di , sicuramente integrata
dal l’ atto posto in essere con l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE, al quale egli ha devoluto non solo ‘ ogni bene mobile, immobile o diritto, reddito scaturente da tali beni o provento o indennizzo o risarcimento o qualunque tipo di introito economico comunque denominato relativo a tali beni o all’esercizio di RAGIONE_SOCIALEee’ , ma anche l’unico immobile di sua proprietà, ossia la casa di civile abitazione sita in INDIRIZZO del Comune di Giulianova (TE) nonché, come si legge nel documento allegato in atti, ‘ b) oneri concessionario precario dell’area per il fabbricato …. su chiosco adibito all’attività di bar, sito ove sopra al INDIRIZZO, di circa mq. 44 ‘ , B) … stipendi, (in particolare: intero compenso da parte di “RAGIONE_SOCIALE” cf: TFR, trattamenti pensionistici, ogni permutazione, incremento, surrogazione fornita da esso disponente anche in epoca successiva alla costituzione del RAGIONE_SOCIALE; potranno ulteriormente far parte del presente atto di segregazione altri beni mobili o immobili che dovessero pervenire ad esso disponente, per acquisto diretto o successione, ovvero dotato da altro RAGIONE_SOCIALE familiare, nonché qualsivoglia maturazione di introiti derivanti da attività commerciali e non, nonchè disponibilità rappresentate da c/c bancari e/o postali o in essere ovvero da attivare immediatamente dopo la istituzione e registrazione del RAGIONE_SOCIALE; nonché riscatto di polizze vita, a qualsiasi titolo riferibili ad essi disponenti che con il presente atto vengono gravati del vincolo di destinazione a favore del RAGIONE_SOCIALE indipendentemente dalla loro Intestazione. P.
Sarà altresì compresa nel presente RAGIONE_SOCIALE l’autovettura “OPEL” targata TARGA_VEICOLO‘ (doc. A, fascicolo primo grado parte appellata: doc. 6, art. 2, pagina 4 e 5) ‘.
La consistenza dei beni devoluti tramite l’atto dispositivo rende evidente il carattere pregiudizievole della disposizione patrimoniale per le ragioni creditorie, risultando prive di fondamento le censure sollevate sul punto dall’appellante.
Invero, neppure rileva ai fini dell’esclusione del pregiudizio per l’appellato
la sua istituzione tra i beneficiari del RAGIONE_SOCIALE, stante la sostanziale impossibilità per lo stesso di rivalersi sui beni oggetto del RAGIONE_SOCIALE se non dopo la morte del RAGIONE_SOCIALEee nonché del secondo RAGIONE_SOCIALEee nominato e la sua esclusione alla partecipazione agli utili ed, ulteriormente, in quanto l ‘avvenuta segregazione nel patrimonio del debitore e
il vincolo impresso sui cespiti, impediscono comunque a ll’appellato il diritto di espropriare direttamente i beni o rivalersi sugli stessi, determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica, circostanze queste tanto più rilevanti a fronte della natura del credito vantato, traente titolo dall’obbligazione mensile di contributo al mantenimento del figlio gravante su .
Priva di pregio risulta essere, altresì, la censura relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei creditori circa la modificazione della garanzia patrimoniale dell’appellante -debitore, risultando la stessa comprovata da quanto previsto n ell’atto dispositivo documentalmente acquisito agli atti e stante il mancato assolvimento da parte dell’appellante della prova contraria relativa alla propria residua capacità patrimoniale posta a suo carico in virtù della corretta applicazione della normativa attinente al riparto dell’onere della prova prevista dall’art . 2697 c.c.
Da ultimo la Corte ritiene di confermare la sussistenza anche dell’elemento soggettivo della scientia damni dovendo ritenersi sussistente la consapevolezza del debitore disponente, intesa anche come agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori e ciò anche in considerazione della pendenza di procedimenti in corso tra le parti per il recupero dei crediti azionati a partire dal 2018. Tale circostanza consente non solo di fugare ogni eventuale dubbio circa la consapevolezza di
di recare pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellati, bensì anche di ravvisare con ragionevole probabilità la dolosa preordinazione da parte del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori e dunque al fine di pregiudicare la soddisfazione del credito eventualmente derivante dalla soccombenza nei giudizi pendenti già al tempo dell’atto dispositivo intervenuto il 12.01.2021.
Per tali ragioni il primo motivo di gravame deve ritenersi del tutto infondato con conseguente conferma della sentenza emessa in primo grado.
5.2. Il rigetto del primo motivo e la fondatezza della domanda proposta in primo grado comporta il conseguente rigetto anche del secondo motivo di appello attinente alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, che deve essere confermata non
ravvisandosi, inoltre, questioni di particolare novità delle fattispecie dedotte in giudizio idonee a legittimare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta, l’appello dev e essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli appellati come da dispositivo, fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso l ‘ ordinanza n. 8010/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 04.04.2024, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto , conferma la sentenza impugnata;
condanna l ‘ appellante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore degli appellati dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per le impugnazioni proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME