Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31246 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27/2025 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME, NOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappres. e di fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2190/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 17.05.2024;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata in data 24.7.2018, l’RAGIONE_SOCIALE, sulla premessa di vantare, sulla base di avvisi di accertamento ed estratti di ruolo, un credito di euro 1.684.664,80 nei confronti di NOME COGNOME, chiedeva, in via principale, che venisse dichiarata l’inefficacia, ex 2901 c.c., dell’atto di donazion e del 26.6.2013, a favore della moglie, NOME COGNOME, della proprietà di beni immobili siti nel Comune di Montecalvo, nonché dell’atto del 14.8.2014, con il quale la COGNOME aveva conferito in trust tali beni allo stesso COGNOME (nella qualità di trustee ) vincolandoli al fine di garantire le esigenze di studio dei nipoti in linea retta e, in subordine, che fosse accertata la nullità de ll’atto di costituzione del trust ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja per impossibilità dell’oggetto, ex artt. 1418 c.2, 1325 c.c. poiché privo di causa, nonché ex artt. 1418 c.2, 1343, 1344 c.c. in quanto avente causa illecita, deducendo che lo stesso fosse stato posto in ess ere con l’unico scopo di ostacolare il soddisfacimento del credito e quindi per eludere l’art. 2740 c.c.
Si costituivano il COGNOME NOME e la COGNOME, i quali eccepivano l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda di revocatoria.
Con sentenza del 2022, il Tribunale di Avellino riteneva che, sulla base della documentazione in atti, erano sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il suddetto atto di donazione del 26.06.2013 con il quale il COGNOME aveva disposto dei suoi beni in favore del coniuge, mentre rigettava sia la domanda di revocatoria, sia la subordinata domanda di accertamento di nullità, pure spiegate
dall’attrice avverso l’atto di costituzione in trust dei beni già oggetto di donazione, compensando le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale riteneva infondata, invece, l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto di costituzione in trust , dei beni già oggetto della donazione, intercorso tra la COGNOME ed il COGNOME, sostenendo che la revocatoria ‘presuppone la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del soggetto che ha posto in essere l’atto di disposizione patrimoniale di cui si chiede la revoca’, mentre, nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE vantava una ragione di credito nei confronti del solo COGNOME e non anche della s ettlor , NOME.
Con sentenza depositata il 17.5.2024 la Corte territoriale accoglieva l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE, oss ervando che: era del tutto ininfluente, al fine di ritenere inopponibile all’appellante l’atto di disposizione del trust , intercorso tra NOME COGNOMECOGNOME quale settlo r, e NOME COGNOME, quale trustee, che RAGIONE_SOCIALE non vantasse ragioni di credito verso la prima; infatti, nella specie, la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione, effetto del positivo esperimento della domanda di revocatoria, co mportava che restasse travolto, ai sensi dell’art. 2901 ultimo comma c.c., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, il successivo atto, con il quale la donataria costituiva in trust i beni ad essa donati; del resto, nella specie, nemmeno si poneva un problema di buona fede del terzo, ove si consideri che l’atto di disposizione era pacificamente a titolo gratuito e che il trustee era lo stesso COGNOMECOGNOME COGNOME a dire proprio il disponente dell’atto di dona zione colpito da revocatoria; né, invero, coglieva nel segno l’eccezione degli appellati, a mente della quale vi sarebbe nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, per avere RAGIONE_SOCIALE convenuto in giudizio il COGNOME, solo quale donante e non anche come trustee , avendo l’attrice rivolto la domanda, relativamente al negozio di costituzione del trust , solo nei confronti della COGNOME;
siffatta eccezione era smentita dalla vocatio in ius della citazione di primo grado, rivolta nei confronti sia della COGNOME che del COGNOME, e dal relativo petitum , che aveva ad oggetto la declaratoria di inefficacia, nei confronti di COGNOME, sia dell’atto di donazione del 26.06.2013, sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la COGNOME, conferiva in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al COGNOME nella qualità di trustee , per esigenze di studio dei nipoti in linea retta; ne seguiva che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, dovesse dichiararsi l’inefficacia, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, anche dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale COGNOME NOME aveva trasferito a COGNOME NOME la proprietà fiduciaria dei predetti immobili.
COGNOME e COGNOME ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso .
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n°4 c.p.c. per la violazione degli artt. 101, 102 cpc , in quanto non era stato citato in giudizio il trustee , quale litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria ordinaria, unico soggetto di riferimento nel rapporto con i terzi.
Il motivo è infondato.
Invero, come esposto, l a Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza , avendo l’attrice notificato la citazione avente ad oggetto la declaratoria
di inefficacia, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sia dell’atto di donazione del 26.06.2013, con il quale COGNOME NOME aveva donato alla coniuge COGNOME la proprietà degli immobili siti nel Comune di Montecalvo, sia dell’atto di costituzione di trust del 14.08.2014, con il quale la stessa COGNOME aveva conferito in trust i medesimi beni precedentemente ricevuti in donazione, trasferendone contestualmente la proprietà fiduciaria al coniuge nella qualità di trustee, ‘ per esigenze di studio dei nipoti in linea retta ‘.
Pertanto, come anche argomentato dal Pubblico Ministero, non si comprende, peraltro, come possa parlarsi di violazione del litisconsorzio necessario avendo il trustee partecipato, sin dal primo grado, al presente giudizio, nel quale egli è stato convenuto sia per sentir revocare l’atto di donazione in precedenza da questi stipulato, sia per sentir revocare la successiva costituzione del trust che la donataria eseguì nominando trustee il predetto donante.
Al riguardo, è irrilevante i l fatto che l’attore, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, non qualificò espressamente il convenuto quale trustee , essendo le due domande collegate (revocatoria della donazione e revocatoria del trust ) e chiaramente rivolte (anche) contro il predetto trustee e da tanto discendendo la sua partecipazione al giudizio nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME