Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2630/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di PALERMO n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022 e notificata il 16/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 04.07.2012, NOME COGNOME titolare dell’omonima impresa individuale, e la Stral
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione e custodia giudiziaria, assumendo di essere creditori di NOME COGNOME, domandavano al Tribunale di Agrigento di dichiarare inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., l’atto con cui lo COGNOME aveva istituito il trust denominato ‘Trust NOME, NOME, NOME, NOME‘.
Il Tribunale, disposta la riunione al giudizio RG n. 2791/2013, pendente tra le medesime parti, avente per oggetto opposizione all’esecuzione immobiliare, con la sentenza n. 1393/2016, dichiarava inefficace nei confronti degli attori l’atto di costituzione del trust del 3 luglio 2007.
All’esito del giudizio di appello proposto da NOME COGNOME personalmente ed in qualità di trustee e settlor del ‘Trust NOME, NOME NOME‘, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1658/2022, depositata il 06/10/2022e notificata il 16/11/2022, ha rigettato l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione proposta da NOME COGNOME nel procedimento RG n. 2791/13 del Tribunale di Agrigento.
Segnatamente, la corte territoriale ha confermato, evocando Cass. n. 7281/2021, la decisione di prime cure nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, ha disatteso il secondo e il terzo motivo di appello, perché ha ritenuto inammissibili, ex art. 345 cod.proc.civ., ed anche infondate le domande con cui l’appellante aveva lamentato il fatto che il tribunale avesse accolto la domanda nei confronti dell’atto istitutivo del trust , benché privo di effetti dispositivi, senza, peraltro, considerare che i beni costituiti in trust erano usciti dalla sua sfera giuridica e non erano aggredibili dai suoi creditori.
Avverso la suddetta sentenza della corte d’appello, NOME COGNOME personalmente e nella qualità di trustee , propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non svolgono attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo è denunziata la violazione degli artt. 132 e 156, 2° comma, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo che <>, il giudice di prime cure avesse correttamente rigettato l’eccezione di prescrizione; secondo il ricorrente, il periodo storico di riferimento è <>, perché fa riferimento ad un periodo temporale (anno 2007) assolutamente scollegato dalla realtà dei fatti per cui è causa, concludendo in modo erroneo rispetto ai termini di prescrizione.
Il motivo è infondato.
La statuizione della corte d’appello contiene indubbiamente un riferimento errato che, tuttavia, non impedisce di cogliere la motivazione della impugnata sentenza né è tale da integrare il vizio di motivazione contraddittoria.
Il dato erroneamente riportato è l’anno della data di costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente (2007 e non 2012); nondimeno, si intuisce che la corte territoriale ha ritenuto interrotta la prescrizione attraverso la costituzione in giudizio, anche se ha datato erroneamente detta costituzione.
2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la corte d’appello rigettato
il primo motivo con cui aveva lamentato la mancata dichiarazione di prescrizione della pretesa creditoria, ex art. 2903 cod.civ., adducendo l’errore del tribunale che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione non già dalla data in cui il trust era stato istituito, bensì da quello in cui era stato trascritto, ritenendo che la disposizione dell’art. 2903 cod.civ., ove stabilisce che <>.
Secondo parte ricorrente la corte d’appello sarebbe incorsa in due contraddizioni: la costituzione in giudizio delle società creditrice non era avvenuta nel 2007, bensì nel 2012, tra la data di creazione del trust (03.07.2007) e quella della notifica dell’azione revocatoria (04.07.2012) era decorso il termine quinquennale richiesto per legge, con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto di far valere l’azione revocatoria.
A supporto di detta tesi il ricorrente adduce che in tema di azione revocatoria, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, <> (Cass. n. 3379/2007).
Il motivo è infondato.
L’orientamento più recente di questa Corte, quanto all”individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, è nel senso che debba farsi applicazione del combinato disposto dell’art. 2903, il quale stabilisce che il termine di prescrizione della domanda di
revocazione di cui all’art. 2901 cod.civ. inizia a decorrere dalla data dell’atto, e dell’art. 2935 cod.civ., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. 09/02/2023, n.4049; Cass. 23/09/2021, n. 25855; Cass. 24/03/2021, n. 8221; Cass. 15/05/2018, n. 11758; Cass. 27/12/2017, n. 30964; Cass. 30/11/2017, n. 28746; Cass. 07/03/2017, n. 5618; Cass. 28/02/2017, n. 5033; Cass. 24/03/2016, n. 5889; Cass. 27/05/2014, n. 11815; Cass. 19/01/2007, n. 1210); ciò implica che il titolare del diritto deve essere edotto in modo idoneo del diritto che è in suo potere esercitare, atteso che la prescrizione si base sull’inerzia nell’esercizio del diritto da parte del titolare protratta per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 cod.civ.): il titolare procedente non può dirsi edotto del suo diritto e tantomeno può essere apprezzata la sua inerzia prima che dell’atto dispositivo revocando sia data pubblicità a terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Né costituisce un ostacolo il fatto che le norme del codice civile assegnino espressamente alla trascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 cod.civ., in relazione agli atti soggetti a trascrizione elencati nell’art. 2643 cod.civ.) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente (artt. 2913 e 2914 cod.civ.); la trascrizione può, infatti, avere altri effetti in relazione alla sua natura di atto di per sé deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi (v. Cass. 09/02/2023, n. 4049).
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 2, comma 2°, della Convenzione dell’Aja, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., per avere la corte d’appello ritenuto assoggettabile ad azione revocatoria l’atto istitutivo del trust .
Il ricorrente assume che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, non può essere l’atto istitutivo del trust , che di per se stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario ( trustee ) o posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l’art. 2, comma 2, della Convenzione dell’Aja.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee , l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni al trustee , ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.
La constatazione che nel trust dispositivo è l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass. 29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust .
È stato precisato (v. Cass. 15/04/2019, n. 10498) che <>.
Per constatare l’indicata idoneità, è sufficiente considerare che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. <> (Cass. 15/04/2019, n. 10498).
Ne deriva che la distinzione prospettata dal ricorrente tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo dei beni conferiti è del tutto irrilevante (Cass. 16/06/2022, n. 19428; Cass. 10/10/2023, n. 28146; Cass. 06/09/2023, n. 25964).
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la mancata
applicazione degli artt. 2901, 2645 ter e 2740, 2° comma, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.
La corte d’appello non avrebbe motivato in ordine alla prova del consilium fraudis e della scientia damni ; il ricorrente precisa a tal fine che: a) l’atto istitutivo del trust aveva natura solutoria, avendo il disponente agito per l’adempimento di una propria obbligazione e non con finalità liberali nei confronti dei beneficiari; b) l’atto revocando non avrebbe dovuto considerarsi a titolo gratuito; c) l’onerosità poteva desumersi dal compenso di euro 5.000,00 annualmente previsto per il trustee .
Il motivo è inammissibile, per la novità delle questione dedottevi.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2/09/2021, n.23792).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
del ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2025 dalla Terza