SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4836 2025 – N. R.G. 00001686 2021 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME Roberto COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1686 del registro generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente
tra
Avv. NOME
e
Avv. COGNOME
Avv. NOME COGNOME
e
SPERANZA NOME COGNOME
e
QUALE
MANDATARIA
Avv. COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’appellante in epigrafe impugna la sentenza n.2425 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: ‘ Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio NOME e NOME COGNOME unitamente a innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ‘in via principale: a) ‘accertare la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. e, per l’effetto, revocare e/o dichiarare la totale inefficacia nei confronti della parte attrice, quanto
meno sino a concorrenza del credito vantato dall’odierno istante a titolo di capitale ed interessi maturati, come da decreto ingiuntivo indicato in atti, dell’iscrizione ipotecaria descritta in atti (iscritta presso la Conservatoria dei Registri di Roma 1 in data 17.5.2016, formalità n. gen. 54873 num. Part. 8995, per atto notar in Roma, Rep. N. 58573/17692), ovvero l’inefficacia dell’atto con la quale il datore ha concesso in favore del beneficiario la descritta ipoteca volontaria, ovvero l’inefficacia della cambiale così di seguito descritta: ‘Bollo E. 2.400,00 Roma 18.04.2016 Euro 200.000,00 al 31.10.2016 pagherò per questa cambiale al sig. COGNOME NOME la somma i euro duecentomila/00 –COGNOME NOME -Roma 03/07/1975 –INDIRIZZO 0166 Roma RM -Domiciliazione: INDIRIZZO 0166 Roma (firmato) NOME COGNOME‘ nonché dell’atto scrittura privata autenticata per atto notar rep. n. 58573/17692 -a mezzo del quale il signor COGNOME NOME concedeva ipoteca volontaria in favore del signor NOME in virtù della cambiale sopra descritta’;
‘Accertare la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. e, per l’effetto, revocare e/o dichiarare la totale inefficacia nei confronti della parte attrice, quanto meno sino a concorrenza del credito vantato dall’odierno istante a titolo di capitale ed interessi maturati, come da decreto ingiuntivo indicato in atti, dell’atto per Notar Dott.
del 29.05.2017 Rep. N. 38727, Racc. n. 24524, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 01.06.2017 formalità reg. gen. 64119 reg. part. 42811′ tra il sig. COGNOME in qualità di alienante, e il sig. in qualità di acquirente;
‘Ordinare la trascrizione e/o l’annotazione dell’emananda sentenza al Conservatore dei RR.II. di Roma 1’
in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell’iscrizione ipotecaria descritta e accertare la sussistenza dei presupposti per l’azione revocatoria in relazione all’atto di compravendita descritto;
in via gradatamente subordinata: accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell’iscrizione ipotecaria descritta, nonché dell’atto di compravendita descritto.’
Si sono costituiti nei termini NOME e NOME COGNOME per chiedere il rigetto della domanda attrice ed eccependo, preliminarmente, la inammissibilità ed improcedibilità della domanda, in ragione della pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché la carenza di legittimazione passiva di NOME COGNOME in quanto estraneo al
contratto di compravendita. Nel merito, contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 cod.civ..
Si è costituito nei termini chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, formulando domanda riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda di revocatoria ovvero di declaratoria di nullità dell’atto di compravendita, volta a far ‘dichiarare i convenuti NOME e NOME COGNOME -quest’ultimo nei limiti della somma sino ad allora percepita dal Signor in forza del rogito notarile suddetto – tenuti a manlevarlo e garantirlo da ogni conseguenza pregiudizievole gli fosse derivata dall’azione revocatoria e/o dalla declaratoria di nullità dell’atto, nonché dall’eventuale conseguente azione esecutiva’.
Ritenuta istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 17 settembre 2020 che, per lo stato di emergenza sanitaria, si è svolta con le forme della trattazione scritta.
Vanno innanzitutto disattese, per le medesime ragioni già esposte nell’ordinanza del 26 settembre 2019, le richieste istruttorie formulate dal convenuto COGNOME e reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Va poi respinta l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, dovendosi considerare, da un lato, che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte ( tra le tante, Cass. 10522/20), dall’altro, che l’art. 2901 c.c. ha accolto , come più volte affermato dalla Corte di cassazione, una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito litigioso legittima il creditore all’azione.
Pure infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto NOME COGNOME dal momento che le domande formulate dall’attrice riguardano anche l’atto, sottoscritto anche da NOME COGNOME con il quale è stata convenuta la iscrizione ipotecaria.
Del tutto infondata è, infine, l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio ( prospettata soltanto nella comparsa conclusionale dei convenuti COGNOME), atteso che la signora è soggetto estraneo agli atti di disposizione per i quali si controverte.
Nel merito, occorre soffermarsi sui presupposti dell’azione revocatoria.
In fatto, si premette che la società ha intrattenuto con la un rapporto di conto corrente e, con contratto del 7.6.2013, ha stipulato un contratto di finanziamento industriale di €100.000,00 in relazione al quale si costituiva fideiussore NOME COGNOME già garante della società in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente; sulla base di tali linee di credito, la maturava nei confronti della (già Contr
un credito pari ad €374.796,23 per il quale otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e dei garanti.
Con scrittura privata con firme autenticate del 18 aprile 2016, a garanzia del buon fine di una cambiale, NOME COGNOME consentiva l’iscrizione di ipoteca a proprio carico ed a favore di NOME COGNOME per la complessiva somma di Euro 200.000,00 sul compendio immobiliare sito in Roma, INDIRIZZO
In data 29/05/2017, NOME COGNOME stipulava un atto di compravendita con il quale alienava l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO , prevedendo le seguenti modalità di pagamento del prezzo, pattuito in €625.193,76:
quanto a €107.000,00 a mezzo assegni circolari non trasferibili all’ordine di NOME (€100.000,00) e NOME COGNOME (€7.000,00); quanto a €50.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile all’ordine della signora ad estinzione del debito di cui all’ipoteca giudiziale iscritta sul bene; quanto a €43.000,00 mediante trasferimento dall’acquirente a favore del signor NOME COGNOME del veicolo
per il valore accertato da perizia giurata; quanto a €100.000,00 a mezzo accollo, non liberatorio, del debito garantito da ipoteca iscritta sul bene a favore del sig. NOME COGNOME mediante pagamento privo di interessi di numero cinquantanove bonifici bancari da €1.666,00; quanto a €325.193,76 tramite accollo da parte dell’acquirente dei due mutui concessi dal Banco di Sardegna e garantiti da ipoteche iscritte sul bene.
Con riguardo all’esistenza del credito, a nulla rileva il fatto che il decreto ingiuntivo emesso a favore della sia posteriore rispetto alla vendita e all’ipoteca, poiché non è il decreto ingiuntivo a fondare la pretesa creditoria, bensì il rapporto obbligatorio che lega le parti in virtù della Contr
fideiussione prevista dal contratto di conto corrente e di finanziamento, come sopra si è già detto; nel caso di specie, la nascita del rapporto obbligatorio è precedente agli atti dei quali si domanda la revoca e la conseguente inefficacia in quanto sorto nel 2008.
Sussiste, dunque, Il requisito della esistenza del credito in quanto discendente dalla garanzia fideiussoria prestata da NOME COGNOME. Va pure rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nei casi di obbligazioni solidali, non occorre tenere in considerazione il patrimonio di ciascun coobbligato, ma ‘qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. -ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.’ [Cass. 6486/2011; Cass. 8315/2017; in senso conforme, la recente Cass. 26261/19: ‘qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l’esercizio dell’azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell’obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell’azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all’azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell’atto impugnato verso il creditore procedente.’ ).
Con riguardo al requisito del periculum o eventus damni, deve osservarsi che la presenza di una pluralità di ipoteche iscritte sul bene non vale ad escluderne la sussistenza. Ed invero, costante giurisprudenza afferma che: ‘in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (Cass. n. 11892/2016; in termini, Cass. 20671/18).
Va poi osservato che è onere del debitore convenuto, che voglia sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo
sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le tante, Cass. 16221/19), circostanza che non è stata né dedotta né provata nel caso di specie.
Con riguardo al requisito della scientia fraudis, la prova della conoscenza da parte del debitore NOME COGNOME del pregiudizio arrecato al creditore discende dalla sua qualità di garante dell’obbligazione principale in capo alla società , di cui è peraltro socio al 50%.
Con riguardo, infine, al requisito della consapevolezza del terzo, occorre esaminare i due distinti atti oggetto del giudizio.
Per quanto attiene all’iscrizione ipotecaria ( che gli stessi convenuti deducono intervenuta dopo il sorgere del credito, rimasto, peraltro, del tutto sfornito di prova) , l’elemento della consapevolezza del terzo non è richiesto, in quanto considerato -ai fini della revocatoria -come atto a titolo gratuito, coerentemente con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale ‘in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso’ (Cass. 28802/2018).
Per quanto attiene all’atto di compravendita, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre invece accertare il requisito della consapevolezza del terzo.
Va premesso che non sono rilevanti, ai fini della decisione della domanda proposta in via principale, le argomentazioni svolte in ordine alla effettiva volontà delle parti di conseguire gli effetti del contatto di compravendita, giacchè il presupposto della richiesta di inopponibilità consiste, appunto, nell’effettivo trasferimento del bene dal patrimonio del debitore.
Neppure possono ritenersi rilevanti le ragioni per le quali il convenuto debitore si è determinato alla vendita. Ed invero, non può ritenersi, nella specie, che sussistano i presupposti per ritenere applicabile il disposto del 3 ^ comma dell’art. 2901 cod.civ..
Va infatti osservato che solo il debito assunto nei confronti del coniuge separato era scaduto al momento della compravendita. I debiti derivanti dai contratti di mutuo con la , della durata di 30 anni ciascuno, non erano scaduti. Non è stata infatti dimostrata la sussistenza di una morosità pregressa, di richieste di adempimento di rate scadute, di diffide di pagamento ovvero di comunicazioni di decadenza dal beneficio
del termine. Va poi rilevato che l’accollo dei mutui, da parte dell’acquirente, non ha avuto carattere liberatorio, come si desume sia dal contenuto del contratto di compravendita (nel quale le parti danno espressamente atto della circostanza), sia dalle ricevute di pagamento depositate dal Messore -sul quale, peraltro gravava l’onere di dimostrare che l’alienazione era stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un debito scaduto (Cass. 17766/16). Da questa documentazione si evince infatti che la causale del pagamento fa riferimento al mutuo contratto da NOME COGNOME. Sul punto, si osserva come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, in quanto atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 c.c. (Cass. 1414/20) e che va esclusa l’efficacia estintiva della compravendita allorquando l’accollo dei debiti in capo al venditore da parte dell’acquirente non ha natura liberatoria (vedi Cass. 18353/15 ).
Anche in relazione al debito cambiario, si osserva che il titolo reca la data di scadenza del 30 ottobre 2016 e non è stato dedotto e dimostrato che il beneficiario della cambiale, ossia il padre del debitore, ne abbia reclamato l’adempimento prima della sottoscrizione della compravendita. In contrario, proprio le modalità di pagamento del debito – solo la metà al momento della compravendita e con 59 bonifici mensili per la residua metà -escludono il collegamento tra compravendita e adempimento dell’obbligazione.
Ciò detto, in ordine all’elemento soggettivo, i parametri sono stati specificamente individuati dalla giurisprudenza, la quale ha precisato che ‘il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore dell’alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori’ . A tal fine, l’indagine si dirige verso gli elementi addotti dalla parte attrice, al fine di stabilire se siano o meno tali da far presumere la consapevolezza del terzo.
Orbene, premesso che le modalità di pagamento del prezzo precedentemente richiamate rendevano obiettivamente difficile la possibilità di esecuzione o soddisfacimento del creditore, dal momento che all’alienante è stato attribuito solo un assegno di € 7000,00 su un prezzo
pattuito di €625.193,76 ( oltre a un’autovettura il cui valore, come è noto, è soggetto a rapida diminuzione), si reputano elementi sintomatici e sufficienti a far ritenere che l’acquirente fosse concretamente a conoscenza, o perlomeno avesse la conoscibilità, del generico pregiudizio che l’atto dispositivo potesse arrecare al patrimonio del venditore: il subentro dell’acquirente nei mutui facenti capo al venditore, il pagamento di assegni circolari nei confronti di soggetti diversi dal venditore, la conoscenza dell’esistenza di ben quattro iscrizioni ipotecarie sul bene, la pattuizione di un prezzo in misura pari alla somma dei debiti e dei beni offerti in sostituzione del danaro. Tutti questi indici avrebbero dovuto agevolmente suggerire al potenziale acquirente la presenza di una seria situazione di difficoltà economica del venditore.
Va pure osservato che è costante l’orientamento dei giudici di legittimità, in tema di azione revocatoria, per cui il requisito soggettivo possa essere inteso anche come ‘agevole conoscibilità’ (‘quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione’, Cass. n. 966 del 17.1.2007).
La domanda ex art. 2901 cod.civ. va dunque integralmente accolta.
Il convenuto COGNOME acquirente dell’immobile ha proposto domanda di manleva in via riconvenzionale nei confronti del venditore.
Preliminarmente, giova richiamare la qualificazione della ‘riconvenzionale trasversale’ come domanda riconvenzionale, sottostante quindi agli stessi limiti processuali per essa previsti. Tale qualificazione, considerata ‘applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale’ (Cass. civ. 577/1984), è stata ribadita più volte dai giudici di legittimità, i quali affermano che ‘in caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro ed avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall’attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest’ultima’ (Cass. civ. 6846/2017).
Alla luce di tale precisazione, si deve ritenere che la domanda sia ammissibile in quanto formulata nei termini ( il convenuto si è costituito tempestivamente).
Nel merito, è poi necessario soffermarsi sul recente arresto dei giudici di legittimità in tema di azione di manleva nell’ambito di azione revocatoria ordinaria, nel quale si afferma che: ‘il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell’azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante e la domanda, al momento dell’instaurazione della lite per revocatoria ordinaria, non può che essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, non note ancora, dell’instaurata azione revocatoria, non potendosi per ciò solo ritenere generica e non specifica’ . Il principio affermato dalla Corte, dal quale non v’è ragione di dissentire, è la logica conseguenza della finalità dell’azione revocatoria, ossia la declaratoria di inefficacia relativa in pregiudizio al creditore dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore e la conseguente possibilità di esercitare l’azione esecutiva sul bene, con la conseguenza che ‘possono essere richiamate le disposizioni dettate in materia di evizione del bene compravenduto’. Precisa inoltre la Corte che è principio consolidato che l’operatività della garanzia per evizione ex art. 1476 c.c. sussiste ‘per il mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto’ e che ‘il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l’accoglimento della domanda comporta, per effetto dell’assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell’atto di disposizione impugnato, l’acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l’alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l’obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l’accertamento della sua frode e dell’esistenza del credito. Ne consegue che il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell’azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell’alienante e la domanda, al momento dell’instaurazione della lite per revocatoria ordinaria, non può che essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle conseguenze
pregiudizievoli, non note ancora, dell’instaurata azione revocatoria, non potendosi per ciò solo ritener generica e non specifica.’
Sulla base di quanto precede, la domanda di manleva va accolta.
L’annotazione della sentenza è a cura della parte.
Le spese di lite -liquidate sulla base del valore del credito per il quale si è agito e con riduzione al 30% della fase istruttoria/trattazione -seguono la soccombenza.
Seguono parimenti la soccombenza ( con liquidazione nei minimi tariffari per la obiettiva, limitata attività difensiva espletata in relazione alla riconvenzionale trasversale) nel rapporto processuale tra il convenuto ed NOME COGNOME.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
In accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. dichiara inopponibile alla la scrittura privata autenticata per atto notar rep. n. 58573/17692 -con la quale NOME NOME ha concesso ipoteca volontaria in favore di NOME NOME, ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri di Roma 1 in data 17.5.2016, formalità n. gen. 54873 num. Part. 8995;
dichiara inopponibile alla l’atto di compravendita per Notar del 29.05.2017 Rep. N. 38727, Racc. n. 24524, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 01.06.2017 formalità reg. gen. 64119 reg. part. 42811 con il quale NOME NOME ha alienato a la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari e precisamente:
Porzione di villino sviluppantesi ai piani primo sottostrada, terra e primo collegati tra loro da scala interna composto: al piano terra di ingresso su soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere e due bagni, con due terrazzi a livello, e corte di pertinenza accessoria e pertinenziale su tre lati, al piano primo di lavatoio, essiccatoio e locale accumulo acque, in piano seminterrato di un unico vano. Il tutto forma un solo corpo e confina con distacco su INDIRIZZO, particelle 1473, 4750, 3249, 2157, salvo altri; censita al NCEU di ROMA 1 foglio 339 part.lla 5978 sub. 1, sito in INDIRIZZO, piano S1-T-1, INDIRIZZO, Categoria A/7, classe 6, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 197, R.C.E. 1.549,37;
autorimessa, sita al piano interrato comprensiva di rampa di accesso e spazio di manovra, confinante con distacco su INDIRIZZO, intercapedine, altra unità immobiliare, intercapedine, salvo altri: censita al NCEU del Comune di Roma 1 al foglio 339, particella 5978 sub. 2:- sito in INDIRIZZO
Loazzolo n. 284, piano S1, z.c.6, Categoria C/6, classe 12, mq. 58, superficie catastale totale mq. 59, R.C.E. 233,64 ;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME condanna NOME COGNOME a tenere indenne l’acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento della presente azione revocatoria;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice, spese che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 15.000,00 per onorari , oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna NOME COGNOME alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 2768,00, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge .’.
Le parti appellate costituite hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e, pertanto, merita d’essere accolto.
Va premessa la tempestività dell’appello proposto nel termine breve con notifica alla in data 12.3.2021, tenuto conto della notifica della sentenza ricevuta l’11.2.2021.
Il terzo motivo deve ritenersi fondato.
L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di accertare se il Messore fosse a conoscenza dell’esistenza di altri creditori del venditore, oltre a quelli risultanti dall’atto di compravendita.
Osserva la Corte che ‘ ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ( cfr. Cass. 16825/2013) b. nell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018 ).’ (Cass. 28423 del 2021).
Orbene, se è vero che la consapevolezza in capo al terzo deve riguardare l’insufficienza dei beni del debitore a garantire i creditori, non pare a questa
Corte che si possa prescindere dall’accertamento della conoscibilità in capo al Messore dell’esistenza di altri debiti a carico del venditore dell’immobile. Né può ritenersi sufficiente la ‘ seria situazione di difficoltà economica del venditore ‘ evidenziata dal Tribunale che nulla ha a che vedere con la presenza di altri creditori oltre a quelli ‘soddisfatti’ attraverso la vendita.
Sul punto non si comprende quale dimostrazione vi sia della consapevolezza in capo al COGNOME, terzo acquirente ed odierno appellante, del pregiudizio delle ragioni creditorie.
Ed invero, al di là dei debiti risultanti dall’atto d’acquisto, ai quali il Messore (con varie modalità) si è obbligato a far fronte, non risultano elementi che avrebbero dovuto indurre il costui a ritenere che il venditore avesse altri creditori.
Conseguentemente il Tribunale non ha potuto stabilire, se non errando, che il Messore conoscesse il pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione.
D’altro canto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che ‘ Occorre considerare che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (per tutte: Cass. 22 marzo 2016, n. 5618; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546). A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825). Nondimeno -deve precisarsi -il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l’atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l’atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l’inefficacia dell’atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l’azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo,
dell’esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri. Questa Corte ha difatti in più occasioni precisato che la scientia damni ha ad oggetto anche la condizione debitoria del disponente (si veda, in proposito, Cass. 8 novembre 1985, n. 5451, secondo cui ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è richiesta la consapevolezza del fatto che il dante causa del terzo, «già vincolato verso creditori», mediante l’atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio; cfr. altresì Cass. 19 marzo 1996, n. 2303, per cui il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore dell’alienante investe la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai «vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori») .’ (Cass. 23326 del 2018).
Sicchè, in applicazione di quanto stabilito dall’arresto che precede, che questa Corte condivide appieno, l’appello va accolto e la domanda della
respinta.
Del pari va respinta la domanda di dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita in questione. Ed invero la non ha fornito la prova di tale simulazione, pur essendone onerata. Dal canto suo il Messore ha fornito prova documentale (senza esserne onerato) di aver eseguito alcuni dei pagamenti relativi al prezzo di acquisto. Alcuni nel giudizio di primo grado ed i successivi nel presente grado.
Tutto il resto deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico della e della sua cessionaria nel rapporto processuale con .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento dell’appello e riforma della sentenza gravata:
rigetta la domanda di relativa alla revocatoria nonché alla simulazione assoluta dell’atto di compravendita per Notar del 29.05.2017 Rep. N. 38727, Racc. n. 24524, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 01.06.2017 formalità reg. gen. 64119 reg. part. 42811;
condanna in solido la e la
cessionaria intervenuta, alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro
20.000,00, quanto al primo grado ed euro 17.000,00, quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente