Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22700/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N 786/2014 RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , domicilio digitale legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, OTTOBRE 83 RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4042/2022 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE stipulavano un contratto di leasing, corredato da garanzia a prima richiesta prestata da RAGIONE_SOCIALE.p.a. a favore della prima concedente e nell’interesse della seconda utilizzatrice;
a fronte all’inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE Unicredit agiva nei confronti della garante Italce, ottenendo decreto ingiuntivo;
avendo la debitrice alienato, nelle more, la proprietà superficiaria di due immobili, di cui il primo in costruzione, rispettivamente alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Unicredit proponeva azione revocatoria per far dichiarare l’inefficacia degli atti dispositivi compiuti da Italce in danno dei suoi creditori;
nelle more del giudizio, RAGIONE_SOCIALE alienava la proprietà superficiaria dell’immobile in costruzione alla RAGIONE_SOCIALE, mentre la società Santa Barbara vendeva la proprietà superficiaria dell’ altro immobile alla medesima società RAGIONE_SOCIALE, che, per questo, veniva chiamata in causa da Unicredit stessa, al fine di far dichiarare l’inefficacia di tali ulteriori atti dispositivi ;
la RAGIONE_SOCIALE, peraltro, procedeva nel corso del giudizio a un’ulteriore alienazione delle proprietà superficiarie in favore della RAGIONE_SOCIALE;
sopravveniva la dichiarazione di fallimento della garante Italce, sicché la Curatela del Fallimento, subentrando nella posizione della creditrice Unicredit, chiedeva al Tribunale di
dichiarare inefficaci anche gli atti di alienazione compiuti da RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2901 , cod. civ., e, in caso di mancata restituzione, di condannare le convenute al pagamento dell’equivalente monetario, oltre al risarcimento del danno;
il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria dichiarando l’inefficacia, nei confronti d el Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dei due atti con cui NOME aveva venduto ad Alice le proprietà superficiarie, e condannando, inoltre, in solido, le convenute Ottobre 83, Santa Barbara ed Elfe ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in uno alle spese di giudizio, sia in favore di Unicredit che del Fallimento;
osservava il giudice di primo grado che la natura litigiosa del credito, unica contestazione specifica sollevata dalle convenute, non ostava all’esperibilità della revocatoria, senza bisogno di sospensioni per pregiudizialità da ritenere tecnicamente insussistenti, fermo restando il subentro della Curatela nella posizione dell’originaria attrice;
la Corte di appello, in accoglimento del gravame proposto dalla Curatela, dichiarava espressamente inopponibili al Fallimento anche gli ulteriori atti di acquisto intermedi, osservando, in particolare, che la contestata chiamata in causa della società RAGIONE_SOCIALE era giustificata essendosi verificata l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e, inoltre, che l’evocazione in lite del terzo subacquirente doveva ritenersi costituire il precipitato processuale dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ., consentendo all’attore in revocatoria di far utilmente dichiarare anche l’inefficacia del subacquisto avvenuto nelle more del giudizio già instaurato, senza che, logicamente, potesse discorrersi di domanda nuova;
avverso questa decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE articolando quattro motivi;
resiste solo il RAGIONE_SOCIALE; le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 101, 137, 160, 331, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che l’appello era stato notificato telematicamente a RAGIONE_SOCIALE presso il procuratore già costituito, mentre la suddetta società, come da visura, era stata cancellata dal Registro delle Imprese nella pendenza del termine per l’impugnazione, con necessità di notifica personale e, in ogni caso, con effetto successorio in capo ai soci, divenuti giusta parte;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 183, 111, 112, 288, 101, 107, 360, n. 5, cod. proc. civ., in uno all’incomprensibile contraddittorietà motivazionale, non avendo la Corte di appello sollecitato il contraddittorio sull’affermazione della successione a titolo particolare nel diritto controverso, tanto più che, posta tale fattispecie, gli effetti si sarebbero comunque spiegati nei confronti del terzo, fermo rimanendo sia che nei confronti del terzo subacquirente avrebbe potuto o dovuto svolgersi con autonomo giudizio secondo la giusta sequenza procedimentale, sia che la pretesa correzione di errore, ritenuto materiale dalla sentenza impugnata, consistito nell’omessa statuizione del giudice di prime cure sugli atti di acquisto intermedi, non sarebbe potuta comunque avvenire stante il vizio di notifica di cui alla prima censura;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360, n. 5, cod. proc. civ., in uno all’incomprensibile contraddittorietà motivazionale, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che quando Unicredit aveva effettuato la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE era già stata dichiarata fallita e la compravendita in favore di Alice era
stata già trascritta, sicché la Curatela poteva far proprie solo le domande dell’attrice originaria, senza illegittime estensioni innovative contro la deducente;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato dichiarando l’effetto revocatorio nei confronti del terzo subacquirente senza alcun motivato accertamento sulla sussistenza dei requisiti richiesti per pronunciarlo e mai allegati dal Fallimento, in particolare quanto sia alla consapevolezza, in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, del pregiudizio ai creditori, sia all’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale.
Considerato che
i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono, per come formulati, infondati;
questa Corte ha chiarito che:
per il principio di ultrattività del mandato difensivo, è valida la notifica dell’impugnazione al procuratore, costituito in prime cure, di società cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta durante il termine il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, e succ. conf.; nella stessa prospettiva ricostruttiva da ultimo anche Cass., Sez. U., 19/11/2024, n. 29812, ma pure, poco prima, Cass., 17/05/2024, n. 13777, con i distinguo del differente anche se contiguo caso);
l’ obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività
assertiva in punto di fatto e non già mere difese (cfr., solo ad esempio e di recente, Cass., 09/01/2024, n. 922);
nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell’acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un’ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest’ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall’art. 106 cod. proc. civ., per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 2901, quarto comma, cod. civ., mentre al solo Curatore fallimentare è invece consentito, ai sensi dell’art. 66, secondo comma, legge fall., ampliare ‘ a cascata ‘ , l’ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell’alienante caduto in fallimento (Cass., 06/12/2023, n. 34214): l ‘estensione della domanda era quindi ammissibile proprio per la Curatela del sopravvenuto Fallimento, salvo poi, in tesi, il diritto di vedersi assegnati, su richiesta, i diversi termini (non ex art. 101, cod. proc. civ., ma) per emende ovvero istruttori in relazione all’iniziativa dell’amministrazione concorsuale, ma senza che, per quanto in rilievo, la relativa pretesa potesse ritenersi inammissibile perché nuova;
il quarto motivo è inammissibile;
non risulta -né dal ricorso, con concorrente profilo di aspecificità dello stesso atto, né, comunque, dalla sentenza in questa sede gravata -che, a fronte dell’accoglimento della domanda di revocatoria nei confronti della subacquirente Alice, da
parte del Tribunale, l’odierna ricorrente avesse censurato davanti alla Corte di appello la ritenuta sussistenza dei presupposti del cui motivato accertamento chiede ora conto, con conseguente giudicato interno preclusivo;
ciò detto, la Curatela ha chiesto in memoria la condanna d’ufficio, da parte di questa Corte, al pagamento del tantundem in caso di ‘mancata o impossibile restituzione’ degli immobili oggetto di revoca;
la giurisprudenza richiamata sulla possibile officiosità della pronuncia (Cass., 08/11/2017, n. 26425) non è pertinente, poiché, nella presente fattispecie, non è stato formulato un ricorso incidentale e la sollecitazione è stata inammissibilmente svolta, in prospettiva eventuale, in un atto solamente illustrativo;
spese secondo soccombenza rispetto all’unico ricorso proposto;
non vi è spazio davanti a questa Corte per il sollecitato separato decreto di liquidazione degli onorari a favore del difensore della parte vittoriosa assistita dallo stesso, ammessa al patrocinio statale (Cass., 31/05/2018, n. 13806).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate, in favore dello Stato, in euro 7.200,00, oltre a 15% di spese forfettarie e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/03/2025.