Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20461/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- nonché sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1151/2023 depositata il 22/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo che:
-aveva ottenuto la condanna giudiziale di NOME COGNOME ad arretrare un proprio corpo di fabbrica in quanto realizzato in violazione di distanze legali, e a rimborsare le spese di lite in suo favore;
-aveva notificato atto di precetto recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo di arretramento di cui alla richiamata sentenza e a pagare la somma di 8.775,07 euro a titolo di spese giudiziali;
-successivamente alla notifica dell’atto di precetto, NOME COGNOME aveva comunicato di non essere più proprietario dell’immobile per averlo donato, in nuda proprietà, ai figli;
-pertanto il debitore aveva posto in essere la donazione con frode, nel duplice intento, da un lato di sottrarre il proprio patrimonio a possibili iniziative volte al recupero dell’importo intimato e, dall’altro, di rendere più difficile l’attività esecutiva per gli adempimenti in ordine alla costruzione abusiva;
la società attrice chiedeva perciò la declaratoria d’inefficacia dell’atto di donazione ex art. 2901 cod. civ.;
il Tribunale respingeva la domanda osservando che l’obbligazione di facere non era tutelabile con l’azione pauliana, mentre quanto al credito pecuniario il patrimonio residuo, per usufrutto e pensione di cui era titolare il debitore, era sufficiente a garantire il credito quale quantificato;
la Corte di appello confermava la decisione di prime cure eccetto che in ordine alla liquidazione delle spese, osservando che non era stato rispettato, per eccesso, lo scaglione di riferimento, da individuare, per la revocatoria, con riferimento all’entità del credito, ferma la omogenea condanna alla rifusione degli oneri di lite di secondo grado a carico della stessa parte originariamente attrice in quanto soccombente nel merito;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con distinti gravami di cui il secondo successivo e quindi incidentale, NOME NOME e NOME COGNOME da una parte, articolando due motivi, NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME dall’altra, prospettando due omogenei motivi;
resiste con controricorso e interpone ulteriore ricorso incidentale, fondato anch’esso su due motivi, la RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato altresì memoria;
resistono a tale ricorso incidentale, con controricorso, i ricorrenti principali e successivi incidentali.
Rilevato che
con il primo motivo di entrambi i ricorsi dei COGNOME e COGNOME si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e dell’art. 5, d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, poiché la sentenza di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo scaglione di riferimento era quello di valore indeterminabile tenuto conto della obbligazione di facere ;
con il secondo motivo dei suddetti ricorsi si prospetta, in linea subordinata, la violazione e falsa applicazione degli art. 91, cod. proc. civ., 2333, cod. civ., 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato anche considerato lo scaglione ancorato al credito pecuniario, violando al ribasso i minimi pur tenendo conto della riduzione fino a un massimo della metà, e 70% per la fase istruttoria, per l’assenza di particolari questioni di fatto o diritto;
con il primo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non è prevista una soglia minima del credito tutelabile con l’azione pauliana, che avrebbero dovuto considerarsi le spese future per l’esecuzione dell’obbligo di facere , che la pensione era pignorabile limitatamente, e che l’usufrutto non era utile, ai fini in questione, attesa l’abitazione dell’immobile al primo piano dai coniugi e al secondo dai figli in comodato gratuito, senza che sul punto fossero risultate contestazioni né vi fossero motivazioni specifiche;
con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la difficoltà e la lungaggine del recupero del credito prospettato con il residuo patrimonio.
Considerato che
il primo motivo di entrambi i ricorsi di COGNOME e COGNOME è fondato con assorbimento logico del secondo;
la domanda di revocatoria era diretta, in chiave attorea, a tutelare due obbligazioni attive, una per obbligazione passiva di facere e un’altra per debito pecuniario, ed entrambi i capi di domanda sono stati respinti, il primo per inammissibilità, sicché il valore della causa era e dev’essere considerato indeterminato;
il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, poiché depositato tardivamente (il 1° dicembre 2023) oltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso principale (consegna telematica 19 ottobre 2023), anche se notificato prima (27 novembre 2023), applicandosi la disciplina degli artt. 370, 371, cod. proc. civ., quale modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 35);
alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -assorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi e inammissibile l’ incidentale della società RAGIONE_SOCIALEconsegue l’accoglimento dei detti ricorsi e la cassazione in relazione del impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; dichiara assorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE Cassa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Salerno, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025