Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30203 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
CAL ANTONIETTA
-intimata –
Avverso la sentenza n. 934/2022 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il 21 aprile 2022.
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18629/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso
-controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rigettando la domanda principale di accertamento della nullità per simulazione assoluta ed accogliendo la domanda subordinata di revocatoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Treviso dichiarò inefficace ex art. 2901 cod. civ. il contratto di compravendita (stipulato con atto per AVV_NOTAIO del 28 maggio 2013) con cui NOME COGNOME aveva trasferito alla madre NOME COGNOME il diritto di nuda proprietà su un bene immobile sito in Padova e la quota pari ad 1/6 del diritto di piena proprietà su altro cespite immobiliare ubicato in Silea; condannò in via solidale NOME COGNOME e NOME COGNOME alla integrale refusione delle spese di lite in favore della parte attrice e pose a carico di NOME COGNOME le spese della espletata consulenza tecnica di ufficio.
In parziale accoglimento dell’appello interposto da NOME COGNOME, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato compensate, in ragione di un terzo, le spese dei due gradi di giudizio tra la RAGIONE_SOCIALE e l’appellante, condannando quest’ultima al pagamento delle residue spese e confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, mentre non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non occorre procedere alla verifica del regolare perfezionamento della notificazione del libello introduttivo nei
r.g. n. 18629/2022 Cons. est. NOME COGNOME
confronti di NOME COGNOMECOGNOME litisconsorte in grado di appello e non costituita nel presente giudizio di legittimità, stante l’i nfondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
Il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 1362, 1363, 1366 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si duole parte ricorrente della qualificazione della compravendita oggetto di causa come negotium mixtum cum donatione , a suo dire
errata per difetto del requisito della cosciente pattuizione di un corrispettivo inadeguato alla controprestazione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso concerne un’affermazione priva di decisività nella trama argomentativa sviluppata nella impugnata sentenza, suscettibile di essere dalla stessa espunta senza alterare o compromettere coerenza e concludenza del ragionamento. Il dictum qui gravato si fonda, infatti, sulla qualificazione (ripetuta univocamente in vari passaggi della pronuncia) della compravendita oggetto di revocatoria come atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva al sorgere del credito: e sulla base di questa premessa definitoria il giudice territoriale procede al riscontro della ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento del la domanda ex art. 2901 cod. civ..
Nel descritto ordito argomentativo il riferimento al negotium mixtum cum donatione assume un carattere meramente ipotetico: la Corte d’appello vuol significare che, pur astrattamente supponendo la sussunzione dell’operazione conclusa tra le parti in quello schema negoziale, egualmente andrebbe ravvisata la natura onerosa dell’atto e non muterebbe, quindi, la valutazione da compiere ai fini del vaglio di fondatezza dell’azione revocatoria.
Il secondo mezzo lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727, 2729, 1362, 1363, 1366 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Si sostiene, in estrema sintesi, l’inidoneità delle circostanze fattuali considerate dal giudice territoriale (il rapporto di parentela corrente tra i contraenti; la vendita contestuale di una pluralità di beni) ad integrare indici presuntivi dell’elemento psicologico della scientia damni muniti dei connotati della gravità, precisione e concordanza.
3.1. Anche questa doglianza è inammissibile.
Secondo il fermo indirizzo ermeneutico di questa Corte, compete al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. : apprezzamenti di fatto, rimessi alla « prudenza del giudice », ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
Ciò posto, nella specie, l’argomentare di parte ricorrente si risolve in una critica (invero alquanto generica) circa la vis presuntiva dei fatti indizianti adoperati dal giudice ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l’atto revocando: ma tale critica si concreta, al fondo, nella mera deduzione della inidoneità degli elementi valutati dal giudice, in ultima analisi concludendo con la sollecitazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti , attività estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, pur disponendo la parziale compensazione delle spese, « inspiegabilmente e del tutto ingiustificatamente limitava la correzione delle spese di lite lasciando inalterata la pronuncia e quindi la condanna integrale della appellante al rimborso integrale delle spese di c.t.u. », il cui esito era stato peraltro « prevalentemente favorevole alla COGNOME ».
4.1. Il motivo è infondato.
Gli esborsi sopportati, in via di anticipazione, dalle parti in relazione all’espletamento della consulenza tecnica di ufficio rientrano tra i costi
del processo da regolare, all’esito dello stesso, in base al disposto degli artt.91 e 92 cod.: essi, tuttavia, non si conformano, automaticamente ed in misura pienamente corrispondente, alla eventuale statuizione di compensazione delle (altre) spese di lite emessa dal giudice.
Si spiega, in altre parole. Come chiarito in precedenti arresti, le spese di consulenza tecnica di ufficio « possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest ‘ ultima alle spese di lite » (Cass. 10/06/2020, n. 11068), costituendo una pronuncia del genere « una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero » (Cass. 21/10/2019, n. 26849). Nemmeno trasgredisce al l’art 92 cod. proc. civ. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell’attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta soltanto ad indicare che la compensazione ha natura parziale (così Cass. 13/09/2019, n. 22868).
Sulla scorta di questi princìpi -cui si intende qui dare continuità la complessiva disciplina delle spese dettata nella sentenza impugnata (compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione dei costi della c.t.u., posti per l’intero a carico di NOME COGNOME) concreta una delle possibili declinazioni operative della compensazione prevista dall’art. 92 cod. proc. civ.: in tal guisa intesa, essa non è suscettibile di essere sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poiché la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (così, espressamente, Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592).
5. Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione