Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 40 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 40 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5151/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di MILANO n. 3990/2022 depositata il 09/09/2022.
Alla pubblica udienza del 18/11/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate, per il rigetto del ricorso;
Nessuno è comparso per le parti private.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME nella veste di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE venne ingiunto dalla Banca popolare soc. coop. (in seguito: Banca pop.) il pagamento di somma di denaro, in forza di provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Pavia e non opposto.
La Banca pop. espropriazione immobiliare e avverso di essa proposero opposizione di terzo all ‘ esecuzione, ai sensi dell ‘ art. 619 c.p.c., NOME e NOME COGNOME entrambi figli di NOME COGNOME e, segnatamente, la prima sia in proprio che quale trustee del trust denominato Stati Uniti e il secondo sia in proprio che guardiano ( protector ) dello stesso trust .
Dopo la fase cautelare, nella quale era disposta la sospensione dell ‘ esecuzione limitatamente ai beni per i quali vi era stata opposizione di terzo all ‘ esecuzione, era instaurato dalla Banca pop. -il cui credito perverrà successivamente alla RAGIONE_SOCIALE S.r.l. -il giudizio di merito, nel quale NOME COGNOME era dichiarato contumace e la stessa creditrice procedente proponeva azione revocatoria del l’atto di conferimento nel trust dei beni pignorati.
Nel detto giudizio intervenivano, con autonomi titoli esecutivi, la Banca popolare di Sondrio (in seguito Banca di Sondrio) e la Cassa rurale e artigiana di Binasco (in seguito Cassa rurale).
La domanda di revocatoria era accolta dal Tribunale di Pavia, con sentenza n. 891 del 2014, nei confronti di NOME COGNOME con esclusione dei beni di proprietà di NOME e NOME COGNOME
A seguito di appello di NOME e NOME COGNOME e successivo intervento in giudizio, in fase d ‘ impugnazione, di NOME COGNOME la causa era rimessa in primo grado dalla Corte d ‘ appello di Milano, con sentenza n. 1095 del 2017, in accoglimento dell ‘ eccezione di nullità della citazione in giudizio di NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Pavia.
Riassunta la causa in primo grado da parte della RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla Banca pop., il Tribunale di Pavia, nel contraddittorio con NOME, NOME e NOME COGNOME e con le creditrici intervenute, con sentenza n. 214 del 2020, accoglieva in parte la domanda di revocatoria, dettando le conseguenti statuizioni per l ‘ annotazione e gli adempimenti del conservatore dei registri immobiliari, impregiudicati i beni propri di NOME e NOME COGNOME.
NOME NOME e NOME COGNOME proponevano appello.
Si costituivano in fase d ‘ impugnazione, dinanzi alla Corte d ‘ appello di Milano, la RAGIONE_SOCIALE, la Banca di Sondrio e la Cassa rurale, che resistevano.
La Corte d ‘ appello di Milano, con sentenza n. 3990 del 16/12/2022, ha rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propongono impugnazione per cassazione NOME NOME e NOME COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi.
Resistono, ciascuna con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE, la Banca di Sondrio e la Cassa rurale.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti, la RAGIONE_SOCIALE e la Cassa rurale hanno depositato ciascuno rituale memoria per l ‘ udienza pubblica del 18/11/2024, alla quale il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti propongono i seguenti motivi:
Primo motivo: violazione dell ‘ art. 160 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per essere stata giudicata, dalla Corte d ‘ appello di Milano, affetta da semplice nullità la notifica dell ‘ atto di riassunzione della causa RG. 3912/2017 al procuratore domiciliatario di NOME COGNOME quando la stessa notifica era inesistente e pertanto non suscettibile di sanatoria alcuna.
Secondo motivo: nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell ‘ art. 392 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per avere, a causa dell ‘ inesistenza della notificazione oggetto del primo motivo, la Corte d ‘ appello di Milano errato nel non dichiarare estinta per decorso dei termini utili per la riassunzione la causa RG. 3912/2017 nei confronti del litisconsorte necessario, NOME COGNOME
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 619 c.p.c. n relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d ‘ appello di Milano erroneamente ritenuto ammissibile una domanda ai sensi dell ‘ art. 2901 c.c. nell ‘ ambito di un giudizio di opposizione di terzo ai sensi dell ‘ art. 619 c.p.c., in quanto assimilabile, a suo giudizio, alla proposizione di una domanda riconvenzionale svolta nell ‘ ambito di un ‘ opposizione di merito in base all ‘ art. 615 c.p.c. e quindi volta all ‘ ottenere, per il creditore, un nuovo titolo in aggiunta a quello fondante l ‘ esecuzione opposta e nei confronti del medesimo debitore.
Quarto motivo: falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 166, 167 e 268 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d ‘ appello di Milano erroneamente ritenuto ammissibili l ‘ intervento di Banca pop. e quello di Cassa rurale e non precluse le domande di revocatoria ai sensi dell ‘ art. 2901 c.c. proposte da queste ultime, quando invece era ormai processualmente preclusa la facoltà di proporre domande autonome rispetto a quella proposta dall ‘ attrice.
Quinto motivo: violazione dell ‘ art. 92 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per non aver considerato il giudice di appello la soccombenza reciproca nella liquidazione delle spese e competenze di giudizio.
Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto sostanzialmente propongono uno stesso nucleo di censure relative alla ritualità della notifica della riassunzione.
Le censure sono infondate: l ‘ atto di riassunzione e la relativa notifica erano idonei al raggiungimento dello scopo, in quanto l ‘ avvocato NOME COGNOME aveva comunicato il mutamento del proprio domicilio professionale soltanto il 9/06/2017, mentre il procedimento notificatorio era iniziato il 7/06/2017 e l ‘ errore nell ‘ indicazione del nome proprio dell ‘ avvocato «NOME anziché NOME COGNOME non era tale da ingenerare assoluta incertezza sul destinatario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1079 del 22/01/2004 e Cass n. 25937 del 2013), che il Collegio condivide e alla quale si intende assicurare continuità, che afferma: in materia di notificazioni, come l ‘ incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell ‘ atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa – salvo l ‘ eventuale sanatoria – solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell ‘ atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l ‘ atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l ‘ incertezza sull ‘ identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l ‘ esistenza dell ‘ indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell ‘ atto medesimo; allorché, invece, l ‘ errore materiale nell ‘ indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell ‘ atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell ‘ atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. Nella prima delle due richiamate pronunce la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica del gravame, eseguita
mediante consegna al procuratore del destinatario costituito in primo grado, ancorché fosse errata la indicazione della parte destinataria a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell ‘ atto notificato. E ad analoga conclusione può pervenirsi nel caso di specie, esaminate le risultanze degli atti avviati per la notifica.
I due detti motivi d ‘ impugnazione sono, pertanto, disattesi.
Il terzo mezzo è, al pari dei primi due, infondato, in quanto, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, nel giudizio di opposizione di terzo all ‘ esecuzione, come anche nel giudizio di opposizione ai sensi dell ‘ art. 615 c.p.c., possono essere proposte tutte le domande e soprattutto quelle che integrano – per l ‘ opponente e salvo per costui l’onere di immediato integrale dispiegamento – la contestazione del diritto del procedente sul bene staggito e – per l ‘ opposto – le reazioni conseguenti a tale contestazione, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, come esattamente ritenuto da entrambi i giudizi di merito (così Cass. n. 11111 del 10/06/2020 Rv. 658080 – 01 e altre).
Il quarto motivo del ricorso è ugualmente infondato.
Invero, per giurisprudenza costante di questa Corte, agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove (Cass. n. 23931 del 07/08/2023 Rv. 668588 -01 e Cass. n. 11681 del 26/05/2014 Rv. 630954 – 01), poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa si trova al momento dell ‘ intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell ‘ istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (così, in termini: Cass. n. 31939 del 06/12/2019 Rv. 655958 – 01).
Il quinto e ultimo motivo, vertente sulla condanna alle spese di lite secondo soccombenza è infondato, se non inammissibile.
La Corte territoriale ha correttamente tenuto in considerazione che la prospettazione di NOME e NOME COGNOME non fosse stata in alcun modo contestata sia dalla RAGIONE_SOCIALE che dalle altre controparti Banca pop. e Cassa rurale, ed invero l ‘ opposizione di terzo, da essi proposta ai sensi dell ‘ art. 619 codice di rito civile, è rimasta sostanzialmente accolta, cosicché essi sono stati ritenuti soccombenti, in una con il padre NOME, unicamente in relazione alla revocatoria ed è stata, pertanto, ritualmente applicata la regola della soccombenza: se del caso, da intendersi questa in ordine alla domanda di revocatoria come evidentemente prevalente nel complessivo assetto di interessi determinato dall’articolata opposizione esecutiva.
Il ricorso è, in conclusione, infondato e, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di