Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4591 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4591 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21949/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3023/2024 depositata il 02/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
NOME COGNOMECOGNOME in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di NOME COGNOMECOGNOME propone ricorso per cassazione -affidato a 4 motivi illustrati da memoria- avverso la s entenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ Appello di Napoli n. 3023/2014 pubblicata il 2 luglio 2024 e notificata il 3 luglio 2024, con ricorso notificato il 2 ottobre 2024. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intimata ha depositato controricorso. Nessuno è intervenuto per COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Il procedimento riguarda un’azione revocatoria avviata dall’amministrazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti sopra citate in qualità di venditore e acquirenti di beni del debitore NOME COGNOME.
In data 15 ottobre 2010, il sig. NOME COGNOME vendeva al prezzo di € 5.200.000,00 un fabbricato sito in Arzachena (OT), che lo stesso aveva acquistato il 29 novembre 2007 al prezzo di € 1.383.000,00. Nel giugno del 2014, la Direzione RAGIONE_SOCIALE di Sassari notificava al COGNOME un invito di adesione all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa plusvalenza ottenuta mediante la sopracitata vendita immobiliare in quanto, non potendo l’immobile, secondo quanto previsto dall’ art 67, lett b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dall’art 68, comma 1, essere considerato quale ‘prima abitazione’, la somma ricavata doveva considerarsi rientrante nei ‘redditi diversi’. Secondo
l’amministrazione procedente, il contribuente non aderiva all’invito, né provava, nelle more del procedimento per la definizione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che il fabbricato in questione fosse adibito di fatto ad abitazione principale sua e dei suoi familiari sin dal dicembre del 2007 o comunque per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile. A seguito di ciò, in data 7 ottobre 2015, al COGNOME veniva notificato dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE di Sassari l’ avviso contenente l’intimazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di € 3.438.913,54. L’avviso veniva impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Sassari. Nel giudizio il COGNOME otteneva, in data 16 giugno 2016, la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘avviso stesso, seppur subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello citato.
COGNOME proponeva, nel frattempo, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, querela di falso finalizzata ad accertare la falsità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cambio RAGIONE_SOCIALEa residenza presentata dallo stesso al comune di Arzachena, nella parte in cui la data RAGIONE_SOCIALEa presentazione risultava il 9 giugno, anziché l’8 maggio, come invece sostenuto dall’Ufficio.
Parallelamente, con atto di citazione del 15 dicembre 2016, l’RAGIONE_SOCIALE, creditrice RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3.438.913, 54, conveniva in giudizio il Sig. NOME COGNOME e la sig.ra NOME COGNOME, entrambi in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di ottenere, a tutela RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni creditorie, la dichiarazione di inefficacia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 del codice civile, RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione dei diritti reali a titolo oneroso, stipulato a rogito del AVV_NOTAIO di Isernia in data 22 luglio 2015 (Rep. n. 28726; Racc. 9972), registrato il 28 Luglio 2015, mediante il quale il COGNOME. COGNOME si spogliava
completamente del suo patrimonio immobiliare in favore RAGIONE_SOCIALEa moglie e RAGIONE_SOCIALE due figlie. Tale atto veniva realizzato, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione di negoziazione assistita del 24 giugno 2015, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, omologata dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 30 giugno 2015.
L’adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; quindi revocava e, contestualmente, dichiarava inefficace, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 c.c., l’ atto di cessione dei diritti reali. Il COGNOME proponeva ritualmente appello avverso la sentenza. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza appellata.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte formulava una proposta di definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. per rilevata inammissibilità dei motivi. La parte ricorrente, ricevutane comunicazione, chiedeva che il procedimento venisse deciso ex art. 380 -bis c.p.c.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il 1° motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 295 e 355 del cod. proc. civ., nonché’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 del cod. civ., per non avere la sentenza impugnata disposto la sospensione del giudizio di appello in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del parallelo giudizio di accertamento del credito.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
1.2. La corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ In caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione sia stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.
295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela RAGIONE_SOCIALE‘allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito’ (Cass., SU, n. 9440/2004 e succ. conf.).
1.3. Tale principio vale anche qualora si intenda far valere la nullità del titolo da cui trae origine la pretesa creditoria, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sufficienza RAGIONE_SOCIALEa natura eventuale o “litigiosa” del credito (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023).
1.4. La produzione RAGIONE_SOCIALE‘esito cassatorio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di accertamento del credito emessa nel parallelo giudizio volto ad accertare il credito per cui la RAGIONE_SOCIALE ha agito in revocatoria (Cass., sez .V, ord.4360/2025) non aggiunge alcunché al riguardo, posto che solo il giudicato formatosi sul punto sarà in grado di incidere su questo procedimento, altrimenti non condizionato dalla pendenza RAGIONE_SOCIALEa causa di accertamento del credito (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8885 del 29/3/2023
1.5. Del pari deve dirsi in relazione all ‘esito RAGIONE_SOCIALEa querela di falso esercitata dal sig. NOME COGNOME, ex art. 221 del cod. proc. civ., innanzi al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, nei confronti del Comune di Arzachena (OT), in relazione ad una ‘ricevuta’ in possesso del predetto Comune, citata al punto n. 1, pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, denominata ‘Richiesta cambio di residenza’ ed avente n. protocollo 163/2009, nella quale sarebbe erroneamente indicato il 9 giugno 2009, quale data di richiesta del cambio di residenza da
parte del sig. NOME COGNOME, in luogo RAGIONE_SOCIALEa data effettiva RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2009.
1.6. Il procedimento di querela di falso ha infatti determinato la sospensione del giudizio n. 6/2016 R.G.R. pendente innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Sassari (oggi Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado), ma tale effetto sospensivo, normativamente regolato, non può valere al difuori del contesto processuale in cui si pone il c.d. ‘incidente di falso’, per la ragione di cui sopra. Al riguardo, non è applicabile estensivamente l’art. 355 cod. proc. civ. che dispone la sospensione del procedimento in caso di querela di falso, non essendo il procedimento de quo direttamente pregiudicato dal procedimento incidentale di querela di falso. Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina del processo,in particolare, dall’art. 282 c.p.c. (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023)
Con il 2° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 156, 315-bis, 337-ter, 1197, 1322 e 2901 del cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto revocabile l’atto di trasferimento immobiliare compiuto dal sig. NOME COGNOME a titolo di mantenimento RAGIONE_SOCIALEa moglie NOME e RAGIONE_SOCIALE figlie NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonostante tale atto fosse stato
compiuto solvendi causa e rappresentasse un atto di adempimento di un debito scaduto non revocabile ex art. 2901 comma 3, del cod. Civ., non rilevando, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria ordinaria, le modalità di adempimento.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La corte di merito si è pronunciata secondo il consolidato orientamento di legittimità in base al quale sono revocabili gli atti dispositivi realizzati in esecuzione di accordi negoziali di separazione, in quanto la funzione solutoria del trasferimento non può essere tale da precludere al ceto creditorio di avvalersi RAGIONE_SOCIALEo strumento revocatorio, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza di un obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 28558 del 06/11/2024; Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 13/05/2008). Il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a tutela del quale l’RAGIONE_SOCIALE ha agito con l’azione revocatoria, è stato accertato risalire al 2010, in data notevolmente anteriore rispetto alla separazione tra i coniugi, avvenuta nel 2015. E, ‘impugnata sentenza ha pertanto fatto corretta applicazione del principio in base al quale l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale RAGIONE_SOCIALEa pattuizione), né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo in sé, di fonte legale, ma le
concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (v. Cass.- Sez. 3 -, sentenza n. 26127 del 07/10/2024; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 19899 del 12/07/2023; Cass., 15/4/2019, n. 10443; Cass.Sez. 3 – , ordinanza n. 17908 del 04/07/2019).
2.3. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso RAGIONE_SOCIALEa quotidiana convivenza matrimoniale ( v. Cass., 15/4/2019, n. 10443 ); pertanto l’azione revocatoria ordinaria è senz’altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore RAGIONE_SOCIALEa prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo “dovuto” solo in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘impegno assunto in costanza RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore; sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte RAGIONE_SOCIALE‘operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901, 3° comma, c.c. ( v. Cass.,sez. 3, 4 /3/2022 n. 7178; Cass., 6/10/2020, n. 21358).
Con il 3° motivo il ricorrente denunzia ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento’ ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 cost., 132, comma i, n. 4, del cod. proc. civ. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per totale mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero per la presenza di una motivazione irriducibilmente contradditoria e manifestamente illogica in ordine alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, per cui quest’ultima ha agito in revocatoria ordinaria’. Del tutto apparente e comunque assolutamente illogica e contraddittoria
sarebbe la motivazione in merito a un aspetto fondamentale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, costituito dalla verifica RAGIONE_SOCIALEa non pretestuosità RAGIONE_SOCIALE‘asserito credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, posto che il Tribunale di Isernia ha, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta avanzata dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il medesimo Tribunale il 22 giugno 2018, disposto l’archiviazione del procedimento penale che vedeva i coniugi COGNOMENOME indagati dei delitti di dichiarazione infedele e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsti e puniti, rispettivamente, dall’art. 4 e dall’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il giudice di merito, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, deve verificare che la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘attore non sia pretestuosa ed anzi sia assistita dal requisito RAGIONE_SOCIALEa probabile fondatezza, ancorché litigiosa. In merito, la corte distrettuale ha dimostrato di conformarsi al costante orientamento di questa Corte secondo cui dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP non discende un vincolo di valutazione per il giudice civile, essendosi nel caso specifico limitato ad affermare che l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE Sassari di detta RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME «non è prova legale RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa plusvalenza» alla base di tale accertamento., dato che il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, e non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089).
Con il 4° motivo il ricorrente denunzia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento’ -Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 cost., 132, comma
i, n. 4, del cod. proc. civ. e 118 disp. att. del cod. proc. civ., per totale mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero per la presenza di una motivazione irriducibilmente contradditoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del consilium fraudis/scientia damni’ .
Censura l ‘impugnata sentenza nella parte in cui, con motivazione asseritamente apparente e comunque irriducibilmente illogica e contraddittoria, dopo aver affermato che il Tribunale penale di Isernia aveva accertato la buona fede dei coniugi COGNOMENOME ed escluso conseguentemente ogni intento soggettivo di natura fraudolenta, ha tuttavia concluso per l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘intento fraudolento (cd. consilium fraudis e/o scientia damni ).
5.1. L’emissione di un decreto di archiviazione non importa alcun vincolo di valutazione nel processo civile, non essendo la statuizione sulla richiesta di archiviazione ‘ equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso ‘ (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 14551/2017). Pertanto, l’irrilevanza penale affermata non esclude affatto la illiceità tributaria e, quindi, il provvedimento di archiviazione può essere liberamente utilizzato dal giudice per trarne elementi di prova di fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua decisione.
5.2. Nel caso di specie, sull’assunto che l’archiviazione disposta dal GRAGIONE_SOCIALEI.P. fosse soltanto un elemento, tra gli altri da cui il giudice può trarre il proprio convincimento, la corte territoriale è giunta a determinare la presenza RAGIONE_SOCIALE‘intento fraudolento sulla scorta di ulteriori risultanze: per il sig. COGNOME, vale la circostanza che l’atto dispositivo sia stato predeterminato pochi mesi dopo la effettiva conoscenza del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE, pervenuta mediante l’invio RAGIONE_SOCIALE‘invito di adesione ritualmente notificato in data 19 giugno 2014;nonché
la circostanza che l’atto dispositivo, con cui il COGNOME si era spogliato del suo patrimonio immobiliare, fosse palesemente e notevolmente sproporzionato rispetto agli obblighi economici di mantenimento di moglie e figli.
5.3. Per la COGNOME, oltre a quanto già indicato per il COGNOME, vale la relazione coniugale, la circostanza che la NOME era titolare di diverse partecipazioni societarie in società in cui il marito figurava come amministratore, la circostanza che non vi sia prova che nel giugno 2014, e cioè quando il COGNOME ricevette la notifica RAGIONE_SOCIALE‘invito di adesione, questa fosse effettivamente separata dal marito (cfr. pag. 8 sentenza impugnata).
5.4. Da tutto quanto sopra emerge che il quarto motivo è inammissibile, in quanto anche con il medesimo il ricorrente sollecita un riesame del fatto e RAGIONE_SOCIALEa prova invero precluso in sede di legittimità allorquando come nella specie si appalesi essere stato effettuato secondo parametri corretti non adeguatamente confutati.
Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ricorrendone i relativi requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente: a) RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; b) RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 12.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025
Il Presidente NOME COGNOME