SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1690 2025 – N. R.G. 00002627 2016 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. R.G. 2627/2016 r.g. vertente fra:
(cf: , (cf: , in e ario l’eredità relitta di e (cf: ), quale erede accettante con beneficio di inventario l’eredità relitta di con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME domicilio eletto presso l’Avv. C.F. C.F.
NOME COGNOME C.F.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf:
, con il patrocinio dell’Avv. NOME
COGNOME;
PARTE APPELLATA
P.
*
Oggi 01/10/2025 , alle ore 12:20, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP , nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, sono comparsi:
Per parte appellante, l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. COGNOME.
Per parte appellate, l’Avv. NOME COGNOME.
L’avv. COGNOME si riporta agli atti.
L’avv. COGNOME conclude come in comparsa e chiede la compensazione delle spese , tenuto conto che l ‘ accertamento negativo del credito è sopravvenuto.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
LA FUNZIONARIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2627/2016 promossa da:
(cf: , (cf: ), in proprio e quale erede accettante con beneficio di inventario l’eredità relitta di e (cf: ), quale erede accettante con beneficio di inventario l’eredità relitta di con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME domicilio eletto presso l’Avv. BO; C.F. C.F. C.F.
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME; P.
PARTE APPELLATA
avverso
la sentenza n. 1315/2016 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.4.2016.
CONCLUSIONI
In data 12/02/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
N. R.G. 2627/2016
Per la parte appellante:
Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei suesposti motivi di gravame e delle domande già svolte nel giudizio di primo grado, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell’atto di compravendita rogato dal Notaio di Prato il 23/11/2005 nonché dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale rogato dal Notaio di Zagarolo (RM) il 07/03/2006 entrambi aventi ad oggetto la piena proprietà dei obili posti nel Comune di Empoli (FI), INDIRIZZO nonché la domanda di simulazione assoluta degli stessi, in ogni caso con vittoria e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE, sospendere il presente giudizio ex art.295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso promosso dalla avverso la sentenza n.93/2017 della Corte di Appello di Firenze per le ragioni tutte di cui al presente atto.
-NEL MERITO, respingere l’appello proposto da , e nei confronti di perché infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte di cui al presente atto e, per l’effetto, Voglia confermare in ogni sua parte la sentenza n.1315/16 emessa dal Tribunale di Firenze.
Con vittoria di spese e compenso ex D.M. n.55/14 per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1315/2016 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.4.2016, che aveva accolto domanda revocatoria proposta da CRF con riferimento alla compravendita del 23.11.2005, con la quale aveva venduto al genero un appartamento con garage in Empoli INDIRIZZO nonché dell’atto del 7.3.2006 col quale lo e la moglie avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale erano stati conferiti gli immobili acquistati dalla
1.1 In primo luogo, hanno contestato l’esistenza del credito della banca, asseritamente incombente sulla uale fideiussore della società
In particolare, CRF aveva dedotto di avere ottenuto contro e i coniugi e decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 75/2006, che li condannava a pagare, i primi due, € 343.979,64 e la la minor somma di € 335.696,98, ossia l’importo massimo che essa aveva garantito. Dopo una transazione con la società debitrice principale e il la causa d’opposizione al
decreto ingiuntivo era stata proseguita dalla sola terminando con sentenza del Tribunale di Firenze n. 406/13, che, pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva condannato la l pagamento della minor somma di € 120.319,91.
Tuttavia, gli appellanti deducevano d’avere interposto appello contro la sentenza, così che il credito di CRF verso la era ancora sub iudice (causa n. 993/2013 rg); e, pertanto, il giudice della revocatoria avrebbe dovuto comunque esaminare, pur solo incidentalmente, l’eccezione, a suo tempo sollevata, di estinzione della fideiussione per estinzione del debito principale.
1.2 In secondo luogo, hanno contestato l’elemento soggettivo di e
1.3 Analogamente hanno contesto la scientia damni in capo alla
Radicatosi il contraddittorio, la , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello.
Ha dato atto che medio tempore , la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 93/2017 pubblicata il 19.1.2017, aveva accolto l’appello della in sostanza negando l’esistenza di un credito di CRF nei suoi confronti; e che CRF aveva proposto ricorso per cassazione, notificato il 27.4.2017.
Ha dunque chiesto la sospensione del processo e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
La Corte, all’udienza del 2.5.2017, sulla concorde istanza delle parti, ha sospeso il processo in attesa della definizione del giudizio di cassazione originato dal ricorso di CRF.
Il 26.11.2024 gli originari appellanti (sostituita la nel frattempo deceduta, dalle eredi con beneficio di inventario e hanno riassunto la causa, deducendo che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28381/2024 pubblicata il 5.11.2024 (depositata), aveva dichiarato inammissibile il ricorso di CRF.
Pertanto, la sentenza n. 93/2017 della Corte d’Appello era passata in giudicato, restando
Hanno dunque insistito nell’appello.
Riattivato il contraddittorio, le parti sono comparse all’udienza del 12.2.2025, fissata per la discussione orale, dando atto dell’esistenza di trattative in corso per una definizione bonaria.
La Corte ha allora rinviato la discussione orale per l’udienza dell’11.6.2025, ulteriormente differita, su istanza delle parti, a quella del 1.10.2025, con termine per note conclusionali sino al 22.9.2025, depositata dai soli appellanti, i quali hanno dato atto che il proprio tentativo di pervenire a una soluzione conciliativa non ha avuto seguito per l’inerzia della banca.
La causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroestesa parte di verbale.
In accoglimento del primo motivo di appello, assorbiti gli altri, la domanda revocatoria va respinta, con condanna di CRF a sopportare le spese dei due gradi.
È infatti ormai coperto da giudicato esterno, discendente dalla ordinanza della S.C. n. 28381/2024 (in atti), l’accertamento, compiuto nella sentenza d’appello, dell’inesistenza di qualsiasi debito della ei confronti di CRF.
Quantunque l’azione revocatoria sia esperibile anche a difesa di un credito meramente eventuale, del quale quello litigioso è solo una specie, è ovvio che esso, anche nella forma eventuale, è travolto dal giudicato di segno contrario maturato nella causa in cui si discute della sua esistenza.
La S.C. (con la nota sentenza delle sezioni unite civili 18.5.2004 n. 9440, poi seguita da pronunce conformi), nel risolvere le questioni che si ponevano sui rapporti fra giudizio revocatorio e giudizio ove il credito dev’essere accertato, ha convalidato e definitivamente accolto il concetto di credito eventuale , quale posizione giuridica minima che legittima
all’azione pauliana; con ciò, per logica conseguenza, facendo del credito eventuale, quale figura a sé (consistente, a ben vedere, in un credito che ha una sua base di verosimiglianza, ma è ancora incerto), anche un elemento costitutivo della pretesa revocatoria dell’attore. Vale a dire che chi si affermi titolare di un credito, ancorché eventuale, ben può agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. (legittimazione); e la sua domanda sarà fondata e accolta se, oltre agli altri requisiti, il credito esista realmente, pur nella forma minima del credito eventuale (che, è appena il caso di ribadire, non coincide esattamente con quella di credito effettivo).
Nella presente fattispecie, il Tribunale ha reputato sussistente un credito di CRF verso la e ha accolto la domanda revocatoria, con ciò dunque affermando, al contempo, la legittimazione ad agire della banca e la fondatezza della domanda.
L’appello non ha investito, in modo specifico, il tema processuale della legittimazione, ma solo quello di merito della infondatezza della domanda per difetto di un credito da tutelare.
Il giudicato formatosi sull’inesistenza del credito effettivo, dunque, determina la fondatezza del primo motivo di appello: proprio come era stato dedotto dagli appellanti, non esisteva e non esiste alcun credito di CFR verso la neppure nella forma del credito litigioso.
La sentenza di primo grado, dunque, va integralmente riformata, con rigetto della domanda revocatoria, unica che costituiva l’oggetto del processo d’appello, come risulta dalle conclusioni rassegnate da CRF.
Restando assorbiti gli ulteriori motivi.
CRF, soccombente, deve rimborsare alla controparte le spese processuali dei due gradi; a nulla rilevando che l’accertamento del credito sia intervenuto in un diverso giudizio dopo l’avvio della causa, trattandosi di questione che la banca ben poteva, con maggiore prudenza, verificare in autonomia.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente indicato, valore di causa pari all’importo del credito per il quale l’azione pauliana era stata esperita (scaglione sino a 520mila euro).
Pertanto:
1^ grado : € 3.544,00 fase 1, € 2.338,00 fase 2, € 10.411,00 fase 3 ed € 6.164,00 fase 4, in tutto € 22.457,00, oltre accessori di legge;
2^ grado : € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 2.940,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell’attività di trattazione in concreto svolta) ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 17.179,00, oltre accessori e oltre al rimborso di spese vive per € 804,00.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell’appello proposto e in totale riforma della impugnata sentenza n. 1315/2016 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.4.2016, rigetta la domanda revocatoria proposta da e la condanna a rimborsare agli appellati le spese processuali dei due gradi, che liquida:
(-) per il primo grado in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
(-) per il secondo grado in complessivi € 17.983,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.