Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25464/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 636/2020 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 30.6.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose azione revocatoria, nei confronti dell’allora RAGIONE_SOCIALE, volta al recupero di rimesse bancarie effettuate nell’ultimo anno (€ 2.814.292,84) o, in subordine, nell’ultimo semestre (€ 859.297,49) prima dell’apertura della procedura concorsuale ;
instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Ancona rigettò le domande, escludendo che si fosse trattato di pagamenti anomali e, per quanto qui ancora interessa, rilevando che l’attrice non aveva allegato né provato la natura solutoria delle rimesse e che nemmeno aveva indicato di quali rimesse, e in quali termini, si prospettava che avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria della società verso la banca;
RAGIONE_SOCIALE impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Ancona, la quale respinse il gravame, sottolineando -per quanto riguarda la domanda subordinata -che grava su ll’att rice l’onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell’esposizione debitoria per effetto delle rimesse da revocare, onere per il cui assolvimento è preliminarmente necessaria «la precisa, concreta e tempestiva allegazione del fatto da provare»;
contro
la sentenza della corte d’appello RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il primo dei quali volto a censurare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello posto a carico della procedura attrice l’onere di provare, non solo la «natura delle rimesse» («pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e non ripristinatori della provvista»), ma pure il carattere «consistente
e durevole» della conseguente riduzione della esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (art. 67, comma 3, lett. b , legge fall.);
RAGIONE_SOCIALE (subentrata in corso di causa a RAGIONE_SOCIALE) si è difesa con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso -che è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b) , legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» -pone in modo diretto la questione della ripartizione degli oneri probatori nelle azioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, onere che la Corte d’Appello di Ancona ha posto a carico dell’attore , con riguardo non solo alla natura solutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata è comunque considerata parte integrante della fondatezza dell’azione ), ma anche al carattere durevole e consistente della riduzione dell’esposizione, perché -scrive la corte territoriale -«per le rimesse bancarie, la regola è l’e sclusione dalla revocatoria», salvo che sussistano quei requisiti di durevolezza e consistenza;
a ben vedere, per la soluzione della questione posta dal primo motivo assume rilevanza la corretta definizione del rapporto tra i primi tre commi dell’art. 67 legge fall ., con particolare riguardo alle rimesse su conto corrente bancario, per le quali si tratta di stabilire se i presupposti della loro revocabilità vadano tuttora ricercati -come per tutti gli altri atti revocabili -innanzitutto nei primi due commi (e, in particolare, nel secondo), rispetto ai quali il terzo comma pone una serie di
eccezioni (tra le quali quella relativa alle rimesse in conto corrente che non producono una durevole e consistente riduzione dell’esposizione del fallito verso la banca ); oppure se il terzo comma ponga esso stesso la norma sulla revocabilità delle rimesse bancarie, intese come atti che non sarebbero altrimenti revocabili, determinandone tutte le condizioni;
sul tema questa Corte si è già pronunciata (sentenza n. 277/2019, cui sono seguite le ordinanze nn. 23095/2023 e 24018/2023), stabilendo il principio del superamento -a seguito della riforma dell’art. 67 legge fall. introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 -della distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie», a lungo utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 2353/1984; 6031/1994; 17892/2004, nonché, tra le tante, in tempi più recenti: Cass. n. 13175/2020) per assimilare soltanto le prime ai «pagamenti» revocabili ai sensi del secondo comma del l’art. 67 (dando la prova della scientia decoctionis ) e considerare le seconde irrilevanti ai fini della revocatoria;
secondo tale nuovo orientamento le «rimesse effettuate su un conto corrente bancario» sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste;
sebbene l’orientamento sia apprezzabile, e sia stato apprezzato, per il vantaggio di una semplificazione della disciplina delle revocatorie fallimentari, nondimeno esso merita un ulteriore approfondimento e riflessione, con particolare riguardo alla rilevata difficoltà di inserire una norma costitutiva di un’azione revocatoria in una disposizione che per il tenore letterale e la dislocazione topografica -parrebbe scritta allo
scopo esclusivo di porre una deroga a una revocabilità altrimenti disposta (come si dà per scontato – e la giurisprudenza della Corte ha nel frattempo e in effetti deciso -che sia) per le ipotesi contemplate nelle altre lettere del comma terzo;
le questioni di diritto concernenti il possibile superamento della tradizionale distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie» e la distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario appaiono di particolare rilevanza nomofilattica e dunque meritevoli di una nuova trattazione in pubblica udienza (art. 375, comma 1, c.p.c.);
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME