Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3652/2021 R.G. proposto da:
COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
-controricorrente-
nonchè
contro
INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, BANCA DELLA CAMPANIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1287/2020 depositata il 30/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il Banco di Napoli, allegando un credito nei confronti dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, li convenne in giudizio per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di donazione con il quale gli stessi avevano donato la proprietà di loro beni immobili ai figli NOME, NOME ed NOME COGNOME; nel giudizio svolsero intervento volontario altri creditori aderendo alla domanda ex art. 2901 c.c.
il Tribunale di Salerno, ritenendo che i crediti fossero fondati su titoli giudiziari resi sulla base di mutuo e scoperti di conto corrente bancario contratti dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui i convenuti erano fideiussori, ritenne provati sia l’ eventus damni sia la scientia damni ed accolse la domanda;
a seguito di appello di COGNOME e della COGNOME che fecero valere la circostanza che i crediti vantati non erano né certi né liquidi né esigibili e che neppure sussistevano i requisiti dell’azione ex art. 2901 c.c. , la Corte d’Appello di Salerno , con sentenza pubblicata in data 30/11/2020, ha rigettato il gravame ritenendo che anche un credito litigioso é tutelabile con l’azione ex art. 2901 c.c., che non vi é luogo per la sospensione necessaria del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione d i quello sul credito e che, oltre all’ eventus damni, ricorre anche la consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
avverso la sentenza che, rigettato l’appello, ha disposto sulle spese in ragione della soccombenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
hanno resistito con distinti controricorsi le società RAGIONE_SOCIALE -rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE– e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE–
Ha depositato controricorso altresì la società RAGIONE_SOCIALE, dichiarandosi cessionaria dei crediti vantati originariamente dalla Banca RAGIONE_SOCIALE -cessionaria delle attività e passività della Banca RAGIONE_SOCIALE.c.aRAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza c amerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
i ricorrenti e Banca RAGIONE_SOCIALE San Paolo SpA hanno depositato memoria.
Considerato che
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE per difetto di relativa procura speciale, risultando prodotta in atti procura rilasciata ai difensori in data antecedente all ‘emissione dell’ impugnata sentenza, in violazione pertanto del principio in base al quale nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al controricorso, atteso il tassativo disposto dell ‘ art. 83, 3° co., c.p.c., che implica necessariamente l ‘ inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, sicché in caso come nella specie di inosservanza delle forme prescritte il controricorso è inammissibile (v., da ultimo, Cass., 26/7/2022, n. 23352 ).
Con il primo motivo -360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che nel ritenere sussistente un credito litigioso idoneo alla proposizione dell’azione revocatoria la corte di merito ha omesso di considerare sia l’esistenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia l’avvenuta proposizione di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni, e altresì che gli altri crediti vantati dagli intervenienti erano contestati.
con il secondo motivo di ricorso -in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. violazione delle norme che regolano la disciplina dell’azione revocatoria; Insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. -i ricorrenti lamentano che il giudice del gravame ha confermato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria pur essendo il patrimonio di essi fideiussori del tutto esiguo rispetto alle obbligazioni
assunte dalla debitrice principale e pur in assenza di alcun atto che potesse, effettivamente, recare pregiudizio alle ragioni creditorie; in sostanza lamentano che sia stato ritenuto esistente l’ eventus damni tenendo conto della consistenza immobiliare donata;
con il terzo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 244 sss. Illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio conseguente alla mancata ammissione della prova testi -i ricorrenti lamentano che la Corte del merito non ha ritenuto di ammettere la richiesta prova testimoniale;
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell’art. 366, 10co. n. 6 c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito – ponendoli a fondamento della propria censura ( in particolare la “documentazione allegata alla memoria ex art. 183 VI comma secondo termine depositata in atti’, la ‘prova documentale versata in atti dai convenuti ‘, le ‘linee di credito alla RAGIONE_SOCIALE non in riferimento ai beni posseduti dai suoi fideiussori’, i ‘beni personali dei sigg.ri COGNOME‘, le ‘ potenzialità imprenditoriali e produttive di detta impresa, il suo fatturato, il pacchetto clienti, i bilanci, i contratti di appalto già in corso e da avviare’, la ‘prova per testi formulata’, le ‘note autorizzat e in primo grado’, i ‘documenti prodotti’ ) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o
in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n.7701).
A tale stregua, gli odierni ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va sotto altro profilo posto in rilievo come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un
diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 11/10/RAGIONE_SOCIALE, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135 ).
Deve altresì porsi in rilievo, con particolare riferimento al 2° motivo, che anche l’accertamento sulla sussistenza dell’ eventus damni è un accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, e che la valutazione compiuta dalla corte di merito è nella specie conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria non assume rilievo ai fini dell’esclusione dell’ “eventus damni ” la presenza, all’interno dell’atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell’atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l’atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest’ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (Cass., n. 12901 del 26/6/2020).
Avuto in particolare riguardo al 3° motivo non può infine sottacersi che gli odierni ricorrenti non riportano -in violazione come detto del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. la censura proposta con l’atto d’ appello avverso la sentenza di prime cure relativamente alla mancata ammissione della prova.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della società RAGIONE_SOCIALE -rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE-, e in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE-.
A i sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza