Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13672/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 491/2022 depositata il 12/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2014, la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la sig.ra NOME COGNOME e i sigg.ri NOME e NOME COGNOME in qualità di ex soci e successori della società RAGIONE_SOCIALE, estinta all’epoca dei fatti, allegando di vantare nei confronti di quest’ultima un credito di € 2.048.720,94.
A fondamento della domanda, la Curatela contestava la validità e l’efficacia dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 7 agosto 2009 tra la società debitrice RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME avente ad oggetto un appartamento sito in Sant’Agata Li Battiati, venduto per il prezzo dichiarato di € 230.000,00.
La Curatela deduceva che la vendita era simulata, argomentando: l’inesistenza del pagamento effettivo del prezzo; il vincolo di parentela tra l’acquirente (figlia/nipote) e i soci della società venditrice (padre e zio); l’inserimento della compravendita in un più ampio disegno di dismissione sistematica del patrimonio immobiliare aziendale.
In subordine, domandava la dichiarazione di inefficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., per sussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Con sentenza n. 3584/2020, il Tribunale di Catania rigettava la domanda di simulazione, ma accoglieva la domanda subordinata, dichiarando inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE l’atto di vendita dell’immobile in oggetto.
Con sentenza n. 491/2022, la Corte d’Appello di Catania respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME confermando integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
3.1. Resiste con controricorso La Curatela del RAGIONE_SOCIALE
Le memorie non possono considerarsi tali, in difetto dei relativi requisiti di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la ‘Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2709 e 2710 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.’ lamentando che la Corte d’Appello di Catania abbia erroneamente ritenuto provata l’esistenza del credito vantato dalla Curatela del RAGIONE_SOCIALE, a tutela del quale è stata proposta l’azione revocatoria.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale ha attribuito erroneo valore probatorio a meri documenti contabili interni della società fallita (nella specie, le schede contabili prodotte in atti), in violazione del principio secondo cui i libri e le scritture contabili non fanno piena prova contro i terzi, potendo al più costituire semplici indizi, non autonomamente idonei a fondare l’esistenza del credito.
Inoltre, la Corte ha fatto riferimento alla sentenza n. 405/2019 del Tribunale di Catania, che aveva accertato la sussistenza, in capo alla fallita, di un credito di € 2.048.720,94 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ma senza considerare che l’efficacia esecutiva di tale decisione risulta sospesa in sede di gravame e che la
sentenza non è ancora passata in giudicato, sicché la sua idoneità a costituire prova piena del credito in sede revocatoria è, ad avviso del ricorrente, del tutto esclusa.
Pertanto, la decisione impugnata sarebbe affetta da errore nell’applicazione dei criteri di prova del credito presupposto dell’azione revocatoria, in violazione delle norme codicistiche sopra richiamate.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2901 c.c., comma 1, relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto integrato il requisito dell’ eventus damni , necessario ai fini dell’azione revocatoria ordinaria.
In particolare, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sostenendo che essa non avrebbe tenuto conto della residua consistenza patrimoniale della società alienante, RAGIONE_SOCIALE, la quale, all’epoca dell’atto di compravendita impugnato, conservava beni idonei a soddisfare le ragioni del creditore.
Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe dunque errato nell’applicazione dell’art. 2901 c.c., omettendo di considerare un elemento decisivo per l’accertamento del pregiudizio arrecato dalla vendita alla garanzia patrimoniale del creditore, e avrebbe altresì violato l’art. 2697 c.c., invertendo l’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’ eventus damni , che incombe sulla parte attrice.
4.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., censurando la decisione della Corte d’Appello per avere erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi dell’azione revocatoria, ovvero la consapevolezza del pregiudizio ( scientia damni ) in capo al debitore e l’intento fraudolento ( consilium fraudis ) in capo al terzo acquirente.
A tal fine, il ricorrente contesta il percorso argomentativo della Corte territoriale, assumendo che quest’ultima abbia fondato il proprio convincimento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Le censure formulate dal ricorrente, tutte incentrate sui presupposti dell’azione revocatoria e sull’accertamento dell’esistenza del credito in favore della curatela fallimentare, presuppongono, quale condizione preliminare, l’ammissibilità dei motivi di ricorso, da valutarsi alla luce del principio di specificità e del correlato principio di autosufficienza.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato anche alla luce della sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021, causa COGNOME ed altri c/Italia, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo chiaro e sintetico, mediante trascrizione, quanto meno essenziale, degli atti e documenti rilevanti, in modo da consentire al giudice di legittimità un controllo immediato e completo, senza necessità di ricostruzioni autonome e senza compromettere la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di difesa della parte (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, ord. 15 febbraio 2025, n. 3837; Cass. civ., Sez. III, ord. 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2025, n. 1918; Cass. civ., Sez. III, ord. 30 dicembre 2024, n. 35064).
Nel caso di specie, tali principi risultano non rispettati. Il ricorrente, infatti, ha fatto più volte riferimento -nei motivi di ricorso -a documenti e fonti probatorie (tra cui le schede contabili della RAGIONE_SOCIALE e la sentenza n. 405/2019 del Tribunale di Catania) senza tuttavia riprodurne nemmeno in sintesi il contenuto, incorrendo in una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (Pag. 5 e 6 del ricorso). Tali deduzioni si rivelano pertanto inammissibili per
genericità, non consentendo al Collegio un effettivo riscontro degli assunti.
Inoltre, con riferimento alla consistenza patrimoniale residua della società RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente non fornisce indicazioni specifiche circa i beni richiamati, né allega elementi idonei a comprovare l’effettiva capacità patrimoniale della stessa di garantire l’integrale soddisfacimento del credito azionato, che ammontava ad oltre € 2.000.000,00.
Sotto tale profilo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, la quale ha espressamente ritenuto che, pur risultando formalmente intestati alla società, alla data della domanda revocatoria, undici autorimesse e un magazzino/deposito siti nel Comune di Sant’Agata Li Battiati, tali beni -per caratteristiche e limitato valore commerciale -non erano idonei a costituire un’effettiva garanzia patrimoniale rispetto all’importo del credito vantato dalla curatela.
La corte territoriale ha inoltre evidenziato come la compravendita oggetto del presente giudizio si inserisse in un più ampio disegno di dismissione sistematica del patrimonio immobiliare della società debitrice, attuato mediante atti traslativi stipulati senza pagamento contestuale del prezzo: nessuno degli atti pubblici prodotti dava infatti conto dell’avvenuta corresponsione di somme a titolo di acconto, prevedendo in tutti i casi che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto in epoca successiva alla stipula (v. pagg. 12-13 sentenza impugnata).
Il ricorrente si limita, invece, a menzionare genericamente l’esistenza di beni senza indicare specificamente a quali cespiti si riferisca né dimostrarne l’effettiva idoneità a garantire il credito oggetto dell’azione revocatoria, risultando in tal modo insufficiente sul piano probatorio e inammissibile sul piano processuale.
5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza