Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9568/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Pec:
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio della prima
-controricorrente-
nonchè
GRIGNOLIO
contro
COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 970/2021 depositata il 30/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, allegando crediti nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (di cui il COGNOME era socio accomandatario) convenne davanti al Tribunale di Savona NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con cui i convenuti aveva no stipulato il fondo patrimoniale su propri beni immobili;
i convenuti, nel costituirsi in giudizio, sollevarono alcune eccezioni preliminari e, nel merito, allegarono l’insussistenza dei presupposti della revocatoria per inesistenza del credito alla data dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e per inesistenza della dolosa preordinazione in merito alla stipula dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale in quanto, al momento della costituzione del fondo, la società RAGIONE_SOCIALE era creditrice e non debitrice della RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale adito accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti d ella RAGIONE_SOCIALE;
il COGNOME propose appello lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione della mancata preventiva escussione da parte di RAGIONE_SOCIALE del patrimonio della società debitrice, di cui il COGNOME era garante;
lamentò altresì la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2903 c.c. per aver il giudice di prime cure ritenuto tempestiva la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio nonostante fossero maturati i termini di prescrizione;
la Corte d’ A ppello di Genova ha rigettato l’appello con condanna alle spese; per quanto ancora di interesse ha ritenuto sussistente la ragione di debito a sostegno dell’azione revocatoria non occorrendo anche la sua concreta esigibilità; quanto alla eccepita prescrizione la stessa inizia a decorrere non dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell’atto, sicché la domanda è stata tempestivamente proposta; infine ha rigettato il motivo con cui si lamentava l’omessa sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.
avverso la sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso qui di seguito riportata.
‘ritenuto che il ricorso sia inammissibile , in quanto: il primo motivo non individua uno o più fatti storici decisivi (principali o secondari) di cui sia stato omesso l’esame, ma contesta la complessiva valutazione che degli elementi istruttori è stata compiuta dalla Corte territoriale, per il fatto di non averne desunto la conclusione dalla insussistenza di ragioni di credito della RAGIONE_SOCIALE all’epoca in cui era stato costituito il fondo patrimoniale e, conseguentemente, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’ actio pauliana ; in tal modo censurando un apprezzamento di merito e sollecitandone una non consentita revisione in sede di legittimità; il secondo motivo, ancorché denunci formalmente la violazione di norme di diritto, investe anch’esso l’apprezzamento di merito compiuto dalla corte (s enza
evidenziare effettivamente i termini in cui le norme indicate sarebbero state violate o falsamente applicate) proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non può essere demandata a questa Corte’.
il ricorrente ha formulato istanza ai sensi dell’art. 380 bis cpc di decisione della causa;
Considerato che:
con il primo motivo -omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. lamenta che la corte territoriale ha omesso di valutare che la società RAGIONE_SOCIALE al momento della costituzione del fondo patrimoniale era creditrice della RAGIONE_SOCIALE per ingenti importi derivanti dall’omesso pagamento di fatture , importi pari a più del doppio del credito per il quale l’attrice aveva agito in revocatoria ; la corte del merito avrebbe errato, pertanto, nel ritenere sussistente l’elemento soggettivo de lla dolosa preordinazione;
il motivo è inammissibile per vari profili;
la corte del merito ha ritenuto, con accertamento non idoneamente censurato, che tutti i presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. fossero stati provati. Quanto alla sussistenza di reciproche ragioni di debito/credito ha ritenuto che, operate le compensazioni, residuava un credito in favore di RAGIONE_SOCIALE di € 176.314,00;
a fronte di tale accertamento il motivo non individua uno o più fatti storici decisivi (principali o secondari) di cui sia stato omesso l’esame ma contesta la complessiva valutazione che degli elementi istruttori è stata compiuta dalla corte territoriale, censurando un apprezzamento di fatto e sollecitandone una non consentita revisione in sede di legittimità;
con il secondo motivo- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 e 2901 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)- lamenta
che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi dell’azione revocatoria pur in assenza di prova e senza farsi carico di valutare la capienza della società di cui il COGNOME era socio accomandatario;
il motivo è inammissibile in quanto, ancorché denunci formalmente la violazione di norme di diritto, investe anch’esso l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte senza neppure evidenziare i termini in cui le norme indicate sarebbero state violate o falsamente applicate, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non può essere demandata a questa Corte;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza;
il ricorrente va condannato al pagamento in favore della parte controricorrente altresì di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c.
il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori, nonché al pagamento della somma di € 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione