Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27337/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: fdl@pec.it), giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , a mezzo RAGIONE_SOCIALEa mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – subentrata ad RAGIONE_SOCIALE ‘società scissa’ ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME di Matrice (pec: EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso il suo studio;
-controricorrente –
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 27337/2021
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE appartenente al RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME , (pec:EMAIL) e giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE; -controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE,
CURATELA RAGIONE_SOCIALEa eredità giacente di NOME COGNOME,
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1557/2021 depositata il 12/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE SPV, UBI BANCA, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Arezzo, ha condannato gli appellanti alle spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in diversa misura e alle spese del grado in
favore di del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di UBI RAGIONE_SOCIALE, compensandole tra gli appellanti e la Curatela RAGIONE_SOCIALEa eredità giacente, confermando nel resto la sentenza di prime cure.
2. Il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 160/2017 aveva dichiarato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dei seguenti atti: – A) atto AVV_NOTAIO del 04/08/10, con il quale COGNOME NOME ha venduto alla società RAGIONE_SOCIALE la piena proprietà per la quota indivisa di 1/2 di un appartamento ad uso di civile abitazione poso in INDIRIZZO INDIRIZZO; – B) verbale di assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE del 25/06/09 redatto con atto AVV_NOTAIO con il quale COGNOME NOME e COGNOME NOME, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: piena proprietà di un complesso immobiliare residenziale posto in Comune di Arezzo, INDIRIZZO, costituito da un edificio di tipologia ‘casolare toscano’ ad uso di civile abitazione con locali accessori in corpo separato ed ampio resede esclusivo con pertinenze costituite da fabbricati e terreni; C) verbale di assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE del 07/09/11 redatto con atto AVV_NOTAIO con il quale COGNOME NOME e COGNOME NOME, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato in tale occasione, hanno conferito nella società i seguenti beni immobili: a) beni di proprietà di COGNOME NOME: – piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in INDIRIZZO, b) beni di proprietà di COGNOME NOME: – piena proprietà di un appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in INDIRIZZO; c ) beni di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME: – piena proprietà per 1/2 ciascuno e quindi complessivamente per l’intero di un
appartamento di civile abitazione posto nel fabbricato ubicato in Arezzo INDIRIZZO; aveva condannato COGNOME NOME (eredi), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al pagamento in solido fra loro, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., del l’importo di € 1.115.724,56 oltre interessi ai tassi convenzionali dalla data di scadenza RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni sino al saldo, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente i materia di usura; aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ed in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, aveva ordinato al competente conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Per quel che ancora rileva, a sostegno RAGIONE_SOCIALE ‘atto di citazione in prime cure, notificato nel dicembre 2012, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché la società RAGIONE_SOCIALE pretendendo un credito per complessivi € 1.115.724,56 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE (a sua volta trasformata in RAGIONE_SOCIALE e poi ammessa alla procedura di concordato preventivo) in ragione dei seguenti rapporti: – c/c 900/631844 recante un passivo di € 72.768,04 al 21.05.2012; – rapporto anticipi n. 22821872 recante un passivo di € 419.865,95 al 25.05.2012; – finanziamento non ipotecario n. 8771700456, con debito residuo complessivo comprensivo di interessi pari ad € 622.990,57.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva agito in revocatoria degli atti indicati in citazione nei confronti dei predetti convenuti nella loro qualità di garanti dei debiti di RAGIONE_SOCIALE in ragione di: – fideiussione generica solidale del 3.07.2008 rilasciata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME fino all’import o di € 1.300.000, poi diminuito in data 08.08.2008 ad € 800.000; -fideiussione generica solidale RAGIONE_SOCIALE‘8.08.2008
rilasciata da NOME e NOME COGNOME per € 800.000; – fideiussione specifica relativa al finanziamento non ipotecario n. 8771700456 rilasciata dai COGNOME e da COGNOME fino alla concorrenza di € 800.000 .
Si erano costituiti in giudizio i convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda poiché infondata; Si erano costituiti in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE, che al pari degli altri convenuti, chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con intervento volontario adesivo del 16.03.2013, si era costituita anche la RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE) che, dichiarandosi creditrice di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due mutui chirografari, rispettivamente di € 750.000 e € 250.000 portati dal decreto ingiuntivo n. 674/2013 emesso dal Tribunale di Arezzo nei confronti dei fideiussori COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domandava la revoca dei medesimi atti dispositivi per le stesse ragioni illustrate da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME fondato su cinque motivi. Hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa mandataria RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimate, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, BANCA RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.ARAGIONE_SOCIALE e la CURATELA RAGIONE_SOCIALEa EREDITÀ GIACENTE di NOME COGNOME non hanno ritenuto di spiegare difese nel giudizio di legittimità
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c.
I ricorrenti e la controricorrente società RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente esaminata l’ istanza di sospensione facoltativa formulata con la memoria dai ricorrenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337, comma, 2 c.p.c.; i ricorrenti osservano di aver lamentato con il primo motivo di ricorso per cassazione il rigetto da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘istanza pure in quella sede formulata ex art. 295 c.p.c. in quanto dinanzi al Tribunale di Roma pendeva la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti; a fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘istanza qui ribadita allegano la sentenza n. 14475 RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito ai contratti fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dichiarandone la nullità parziale, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEa fideiussione) ritenute illegittime per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990, ed inoltre, dichiarando decaduta la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione per scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale ex art. 1957 c.c..
L ‘istanza di sospensione è infondata.
Vale osservare in proposito che questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato che in caso di pendenza di controversia, avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione sia stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela RAGIONE_SOCIALE‘allegato credito
litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (v. Cass. Sez. U, 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass. Sez. 3, 17/7/2009, n. 16722; Cass. 14/5/2013, n. 11573; Cass. Sez. 3, 10/2/2016, n. 2673, Cass., Sez. 6 – 3, 5/2/2019, n. 3369; Cass. Sez. 6 – 1, 16/6/2020 n. 11634, Cass Sez. 6 – 3, 26/11/2021 n. 36916; inoltre, si veda sulla nozione lata del credito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2901 c.c., Cass. Sez. 3, 22/02/2022 n. 5746).
Pertanto, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stato proposto il giudizio in revocatoria, il fatto che il primo sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, non rende la sospensione del secondo né doverosa ai senso RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. , né facoltativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337, 2° comma, c.p.c.; è stato per converso già chiarito che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, allorquando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337, 2° comma, c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina del processo (in particolare, dall’art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione RAGIONE_SOCIALEe parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale RAGIONE_SOCIALEa lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ( v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 29/3/2023 n. 8885).
2. C on il primo motivo i ricorrenti lamentano ‘ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 E 1421 C.C. E 295 C.P.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360, N. 3 C.P.C. ‘ ; in particolare, contestano che la
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Corte d’appello non ha accolto la istanza di sospensione facoltativa del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversità del petitum tra le due cause e del fatto che la nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni non era stata eccepita in primo grado e ha ritenuto che sulla questione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEe fideiussione si sarebbe formato il giudicato interno perché non eccepita né in primo né in grado d’appello ; deducono di aver documentato che nelle more del giudizio di appello avevano introdotto presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Roma, con atto di citazione del 26.11.2019, un altro giudizio volto alla dichiarazione di nullità dei contratti fideiussori stipulati con RAGIONE_SOCIALE, in quanto contenenti le clausole (di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEa fideiussione) dichiarate illegittime per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa Antistrust di cui al D.Lgs. n. 287 del 1990 da consolidata giurisprudenza.
1.1. Il motivo è infondato.
Secondo il prevalso orientamento di questa Corte -cui il Collegio intende dare continuità -giova richiamare il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite con le coeve sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr., in particolare, Cass., Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, Rv. 63350901) che va coordinato con l’indirizzo, pure consolidato, secondo cui le questioni esaminabili di ufficio, che, invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sollecitazione RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante ad esercitar e il proprio potere di rilevazione ex officio , qualora la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice
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RAGIONE_SOCIALE dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. 04/03/1998, n. 2388; Cass. 26/06/2006, n. 14755; Cass. 20/08/2009, n. 18540; Cass. 10/01/2014, n. 440; Cass. 17/01/2017, n. 923).
In altre parole, il principio RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità ex officio RAGIONE_SOCIALEa nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto (Cass., Sez. U., 14/10/2013, n. 23235; Cass. 30/08/2019, n. 21906), il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione. La necessità RAGIONE_SOCIALEa proposizione di specifico motivo di gravame contro la decisione o l’omes sa decisione sulla eccezione (oltre che sulla domanda) di nullità, trova conferma nell’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ., il quale attiene alle eccezioni in senso stretto e non a quelle rilevabili d’ufficio (Cass. 17/01/2017, n. 923, cit.) (una siffatta ricostruzione degli orientamenti richiamati può trarsi, da ultimo, da Cass. Sez. 3, 03/01/2023 n. 50).
Nella fattispecie in esame, l’eccezione di nullità/validità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello (pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata)- non è stata sollevata né in primo grado né in secondo grado, avendo i ricorrenti dedotto, soltanto, nella precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni in appello il fatto che era stato incardinato altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, con cui veniva chiesto dai predetti odierni ricorrenti l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni contratte dagli appellanti in favore di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e che, per tale ragione, i ricorrenti chiedevano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (p. 15 del ricorso). A tale istanza, la RAGIONE_SOCIALE aveva replicato nella
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AVV_NOTAIO comparsa conclusionale sostenendo che in proposito si era formato giudicato sostanziale sulla pronuncia di prime cure del Tribunale di Arezzo (pp. 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La corte di merito ha nell’ impugnata sentenza respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo corretta la tesi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla formazione di un giudicato interno rispetto a tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificatamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari RAGIONE_SOCIALEa pronuncia non più esperibili.
Deve, quindi, concludersi che, nel caso di specie, la questione relativa alla nullità dei contratti, non è stata prospettata dai ricorrenti se non per formulare istanza di sospensione (oggi ribadita nelle memoria) e su tale questione vi è stata discussione tra le parti -che avevano specificamente dedotto al riguardo -anche nei rispettivi atti conclusionali -questione quindi debitamente esaminata dal giudice, a conferma che in assenza di una specifica eccezione sulla validità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni, alla corte d ‘ appello era preclusa la rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALEa nullità, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa formazione progressiva del giudicato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la ‘ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 e 2697 C.C. ED INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ EVENTUS DAMNI CON RIFERIMENTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25.06.2009 in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. ‘ ; in particolare, osservano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che i beni conferiti dai ricorrenti in RAGIONE_SOCIALE con il suddetto verbale di assemblea: a) erano stati concessi a garanzia di un credito pari ad €. 882.570,00 vantato dalla RAGIONE_SOCIALE di Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALEpulciano relativo ad uno scoperto di conto corrente; b) erano stati precedentemente inseriti in fondo patrimoniale. Pertanto, tali beni non
costituirebbero una garanzia patrimoniale in favore di MPS ex art. 2740 c.c. in quanto tale banca comunque non avrebbe potuto aggredirli per soddisfare i propri RAGIONE_SOCIALE e quindi nessun danno le sarebbe derivato dall’atto di conferimento dei beni nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. .
2.1. Il motivo è inammissibile.
La parte ricorrente soltanto formalmente propone una censura con cui si duole di un vizio di legittimità, nel concreto insistendo nel pretendere una rivisitazione dei fatti inammissibile, contrapponendo una lettura diversa dei fatti emersi nelle fasi di merito, finendo per dedurre inammissibilmente in sede di legittimità questioni di fatto. In particolare, si limita a ribadire la prospettazione già formulata con uno dei motivi di gravame, già ritenuta infondata dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘ eventus damni . In proposito la Corte d’Appello ha rilevato che «gli appellanti invocando la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni dagli atti dispositivi, avrebbero dovuto provare che il patrimonio residuo era in grado di soddisfare le ragioni creditorie» ed ha aggiunto correttamente che: «La costante giurisprudenza formatasi nel tempo (Ord. Cass. n. 23907/19; Sent. Cass. n.1902/15; Sent. Cass. n. 7767/07), ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘azione la totale compromissione RAGIONE_SOCIALEa consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘eventus damni».
La corte fiorentina ha aggiunto che tale prova, nella fattispecie in esame, «non solo è mancata ma non è stata neppure allegata, mentre risulta per tabulas che i fideiussori, in un breve arco temporale e con atti dispositivi RAGIONE_SOCIALEe rispettive proprietà, avevano azzerato il loro patrimonio
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RAGIONE_SOCIALE personale spogliandosi di tutti i loro beni immobili. La Corte rileva che il corretto ragionamento del Tribunale sulla mancata prova RAGIONE_SOCIALE‘ampia residualità patrimoniale, incombente su essi fideiussori, fulcro RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, inammissibilmente non è stato oggetto di alcuna specifica e contrapposta argomentazione mirante ad incrinare il fondamento logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte degli appellanti, rendendo pertanto il motivo d’appello inammissibile » (pag. 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Del resto , la Corte d’Appello di Firenze «ad abundantiam» ha anche espressamente e specificamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto pregiudizievoli alle ragioni creditorie gli atti compiuti dagli odierni ricorrenti, rappresentando, nello specifico che: «con l’atto AVV_NOTAIO del 04/08/2010, rep. n. 131314, racc. n. 20898, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha venduto alla società RAGIONE_SOCIALE la piena proprietà per la quota indivisa di ½ di un appartamento ad uso civile di civile abitazione posto in Arezzo INDIRIZZO. La congruità del prezzo (volendo ritenere corretta la tesi degli appellanti) da sola non può acquisire alcun rilievo poiché gli atti vanno esaminati nel loro insieme, così come il conferimento di detti beni alla RAGIONE_SOCIALE (affinché la stessa potesse svolgere la sua attività lavorativa di affittacamere). Né l’accollo dei mutui gravanti sui beni fa ritenere lecito il trasferimento: basti pensare che l’atto di trasferimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà di COGNOME a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, producendo un evidente depauperamento del patrimonio immobiliare di essi fideiussori, è certamente un atto che ha fatto venir meno le garanzie patrimoniali offerte originariamente ai creditori anche qualora il prezzo fosse congruo».
Ed ha pure aggiunto che «Quanto al verbale di assemblea di RAGIONE_SOCIALE del 25/6/2009 e al verbale di assemblea di RAGIONE_SOCIALE del 7/9/2011 con cui sono stati dismessi tutti i beni, l’assunto degli appellanti e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
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NOME sull’asserita mancanza RAGIONE_SOCIALE‘ eventus damni derivanti ai creditori dalle disposizioni in parola per il fatto che i beni del primo conferimento erano gravati da ipoteca ed erano stati conferiti in un fondo patrimoniale che nel 2005 essi coniugi COGNOME avevano costituito, così come i beni conferiti con il secondo verbale del 2011 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME erano anche essi gravati da ipoteche di altri istituti di RAGIONE_SOCIALE – è destituito di fondamento».
Anche a tal riguardo, debitamente , la Corte d’Appello ha richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, per i quali «in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa azione pauliana), atteso che la valutazione tanto RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto RAGIONE_SOCIALEa possibile incidenza, sul valore del bene, RAGIONE_SOCIALEa causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, RAGIONE_SOCIALEa garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/16 conforme Cass. 20671/18)».
Ha proseguito evidenziando che stessa cosa è a dirsi per il conferimento nel fondo patrimoniale: «La costituzione di detto fondo non esclude che a determinate condizioni indicate nell’art. 170 c.c. i beni del fondo possano essere aggrediti in via esecutiva, ma ‘grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore’ (Ord. Cass. n. 1066/2020). Tale prova non è stata fornita dagli odierni appellanti che si sono limitati a censurare in modo aspecifico quanto affermato dal Tribunale a pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza
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RAGIONE_SOCIALE
‘…è pacifico che i debiti contratti dalla predetta società nei confronti degli istituti di credito siano stati assunti per dare sostegno finanziario alla società in questione, da cui verosimilmente i fideiussori traessero le risorse necessarie al sostentamento RAGIONE_SOCIALEa famiglia: quindi non è da escludere che il bene di cui si discute fosse comunque da ritenere assoggettato ad esecuzione forzata…’ ‘La possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni costituiti in fondo patrimoniale solo a particolari condizioni, non esclude la sussistenza di una astratta dannosità RAGIONE_SOCIALE‘operazione per i creditori, ove si consideri che l’azione revocatoria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c.’ ( pagg. 25 e 26 sentenza gravata).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2901 e 2697 C.C. ED INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ EVENTUS DAMNI CON RIFERIMENTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 7.09.2011 in relazione alla art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. ‘ ; nello specifico, sottolineano la Corte d’Appello non avrebbe tenuto nel debito conto con riferimento al verbale di assemblea del 7.09.2011 il fatto che sui beni conferiti dai ricorrenti in RAGIONE_SOCIALE con il suddetto verbale di assemblea gravassero già ipoteche in favore RAGIONE_SOCIALEe banche che hanno promosso l’azione revocatoria .
3.1. Il motivo, ad onta RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, risulta invero volto a sollecitare una rivisitazione in fatto RAGIONE_SOCIALEa vicenda invero inammissibile in sede di legittimità.
Anche per quanto riguarda il fatto che la presenza di ipoteche in favore di terzi sui beni oggetto di revocatoria non depone per il venir meno in linea generale del requisito RAGIONE_SOCIALE‘ eventus damni vale quanto già riportato a proposito del secondo motivo di ricorso .
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 27337/2021
Pres. L.NOME COGNOME
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4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ‘ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. e 2697 C.C. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. ; in particolare, La Corte d ‘a ppello ha erroneamente ritenuto che gli odierni ricorrenti non avrebbero contestato ritualmente, in primo grado, l’esistenza e l’ammontare dei RAGIONE_SOCIALE richiesti da MPS in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento non ipotecario.
4.1. Il motivo è infondato per quanto già osservato a proposito del primo motivo.
La Corte d’a ppello, condividendo quanto rilevato dal Tribunale sul punto, ha correttamente affermato, in linea con gli orientamenti di legittimità sopra ricordati, essere onere degli odierni ricorrenti offrire una tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui desumere le dedotte nullità.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ‘ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1956 e 1357 C.C. e 112 C.P.C., NONCHE’ INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN FATTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c. ‘ laddove i due giudici del merito avrebbero rigettato senza alcuna motivazione l’eccezione relativa alla estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE continuato a dare credito al debitore, senza la speciale autorizzazione dei fideiussori; in particolare, evidenziano che nel corso del giudizio di primo grado MPS di aver dedotto che la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa scientia damni poteva essere ricavato anche dal fatto che la debitrice principale ebbe a chiedere, con lettera del 29.07.2009, la sospensione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALEe rate del finanziamento n. 8771700456 in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accordo firmato tra le ‘banche aderenti’ e la Regione T oscana. In proposito, i ricorrenti evidenziano di aver resistito, eccependo anzitutto
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AVV_NOTAIO che le ragioni giustificatrici di una simile scelta non erano da individuarsi in presunte difficoltà economiche, ma esclusivamente nella possibilità di profittare di una normativa sopravvenuta che in ogni caso era vantaggiosa per le imprese e che: ‘diversa mente opinando, infatti si dovrebbe pensare che la banca ebbe ad accogliere la richiesta e a continuare a far credito alla società pur conoscendone lo stato di crisi. Viene alla mente l’art. 1956 c.c. che, come ben noto a tutti, stabilisce che il fideiusso re per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza specifica autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Laddove la società RAGIONE_SOCIALE fosse stata davvero in tale stato di crisi da far preoccupare per le proprie sorti, alla concessione da parte RAGIONE_SOCIALEa banca di ulteriore credito alla società, avrebbe dovuto corrispondere la richiesta di autorizzazione ai fideiussori pena -altrimenti -la liberazione degli stessi.’ (comparsa di costituzione e risposta primo grado, pag. 16, doc. C, all. 2) (si veda, in ricorso, pag. 35). Con riferimento a tale eccezione, aggiungono che il Tribunale di Arezzo si era limitato ad affermare: ‘va peraltro affermato, ad abundantiam , che con lettera del 29.7.2009 quindi nello stesso periodo cui risale il primo degli atti oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda in esame, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la sospensione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALEe rate relative al finanziamento, segno evidente RAGIONE_SOCIALEa situazione di difficoltà in cui già allora versava la società confermata anche dal notevole saldo passivo (superiore ad € 400.000)’ (pag. 17, sentenza di primo grado) (cfr. ricorso pag. 35).
Lamentano di avere con l’atto di appello dedotto che ‘tra le questioni c.d. ‘assorbite’ rimane aperta anche una questione non da poco: se, come sostengono sia MPS che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la situazione di RAGIONE_SOCIALE era di evidente difficoltà, prova ne sarebbe
la famosa lettera di richiesta sospensione pagamenti del finanziamento, perché le due Banche, consapevoli di ciò hanno continuato a far credito al debitore principale, consapevoli addirittura degli atti di trasferimento solo oggi impugnati, fino alla revoca degli affidamenti avvenuta per RAGIONE_SOCIALE il 4.05.2012 (v. doc. 6 atto citazione RAGIONE_SOCIALE) e per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 09.03.2012 (v. doc. 2 atto intervento volontario BE)?’ (atto di appello, doc. C, all. 4, pag. 46) ‘ (cfr. test. in ricorso pag. 36).
Sostengono di avere pertanto coltivato in appello l’ eccezione relativa all’art. 1956 c.c., e che il giudice di seconde cure non ha pronunziato al riguardo, limitandosi a confermare come la richiesta di sospensione dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate del finanziamento costituisse indice sia RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche, sia del requisito RAGIONE_SOCIALEa scientia damni .
5.1. Il motivo è inammissibile.
Non sussiste alcuna violazione del principio del chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 1956 e 1357 c.c. né dei principi di correttezza e buona fede.
Per vero gli odierni ricorrenti, come puntualmente contestato da entrambe le parti resistenti (cfr. controricorso di RAGIONE_SOCIALE pag. 27 e controricorso RAGIONE_SOCIALE pag. 26), soltanto ad colorandum avevano accennato in prime cure all’art. 1956 c.c. sul valore probatorio da dare alla richiesta di sospensione di rate del mutuo (mediante lettera del 29.7.2009 con cui la RAGIONE_SOCIALE chiedeva al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la sospensione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALEe rate relative al finanziamento), tanto che il rinvio all’art. 1956 c.c. venne fatto solo per sostenere che quanto all’elemento RAGIONE_SOCIALEa scientia damni la situazione economico-finanziaria RAGIONE_SOCIALEa debitrice era assolutamente tranquilla perché altrimenti l’asserito ulteriore credito concessole dalle banc he avrebbe violato l’art. 1956 c.c. .
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel ricorso in esame, non si tratta di una questione ‘assorbita’ bensì di un’eccezione non proposta nel giudizio di merito.
Correttamente la Corte d’appello ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza dedotta, e cioè che nel luglio 2009 vi era stata la richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di sospensione di pagamento del mutuo, nel quadro degli altri elementi presuntivi nel complesso esaminati quali sintomi sia RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche, sia del requisito RAGIONE_SOCIALEa scientia damni , rilevando altresì la sussistenza di uno stretto rapporto di parentela tra i fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME, genitori di NOME NOME e NOME COGNOME, e che tutti hanno avuto un ruolo nella compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa debitrice RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza impugnata pag. 26).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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RAGIONE_SOCIALE quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza